Nuova modalità di costituzione di SRL e SRLS

Decreto Ministeriale 26 luglio 2022 n. 155 in vigore dal 5 novembre

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022 il  decreto Ministero dello sviluppo economico 26 luglio 2022, n. 155, recante regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle Società a Responsabilità Limitata (Srl) e delle Società a Responsabilità Limitata Semplificata (Srls) aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro.

Il decreto da attuazione all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, che recepisce a livello nazionale le disposizioni della Direttiva (UE) 2019/1151 sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

L'articolo 1 del citato decreto dispone:

"1. (...) l'atto costitutivo  delle  societa'  a  responsabilita'
limitata e delle societa'  a  responsabilita'  limitata  semplificata
aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in
denaro  puo'  essere  ricevuto  dal   notaio,   per   atto   pubblico
informatico, con la partecipazione  in  videoconferenza
  delle  parti
richiedenti  o  di  alcune  di  esse,  mediante  l'utilizzo  di   una
piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio  nazionale
del notariato
.
  2. Gli atti costitutivi di cui al comma 1  del  presente  articolo,
ove riferiti alle societa' a responsabilita' limitata, possono essere
redatti  utilizzando  il  modello  standard  di  cui  all'Allegato  1
«Modello SRL».
  3. Gli atti costitutivi di cui al comma 1  del  presente  articolo,
ove riferiti alle societa' a responsabilita'  limitata  semplificata,
possono  essere  redatti  utilizzando  il  modello  standard  di  cui
all'Allegato 2 «Modello SRL SEMPLIFICATA».
  4.  Ciascuna  Camera  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura pubblica sul proprio sito istituzionale i modelli di  cui
ai commi 2 e 3, anche in lingua inglese." 
 
L'articolo 2 del predetto decreto, concernente l'iscrizione, dispone altresì: 
"1. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di cui all'articolo 1 deve  depositarlo  presso  l'ufficio  del  registro  delle  imprese competente, ai sensi dell'articolo 2330 del codice civile." 
Ultima modifica: Mercoledì 9 Novembre 2022