Deposito atti

Segnalazione del Conservatore al Tribunale ai sensi dell’art. 2477 c.c. per la nomina  d’ufficio del sindaco. Comunicazione di avvio del procedimento

Con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022 è scattato l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore per le s.r.l. e le Cooperative che, per due esercizi consecutivi, abbiano superato almeno uno dei limiti previsti dal secondo comma dell’art. 2477 c.c., ovvero un attivo totale dello stato patrimoniale oltre i 4 milioni di euro, oppure un ammontare di vendite e prestazioni oltre i 4 milioni di euro o, infine, oltre 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

La nomina è altresì obbligatoria per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato e per quelle che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Il medesimo obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non risulti superato alcuno dei predetti limiti.

In data 14 marzo 2024 l'Ufficio del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. Irpinia Sannio ai sensi della disposizione sopra indicata, ha pubblicato l’avvio del procedimento di segnalazione ivi previsto, preceduto dall’invito a conformarsi, completo dell’elenco delle società coinvolte.

Pertanto decorso il termine di 60 giorni, senza che risulterà eseguito il predetto adempimento pubblicitario, il Conservatore del Registro delle Imprese Irpinia Sannio segnalerà al Tribunale competente l’elenco delle imprese per le quali provvedere d’ufficio alla nomina ivi prevista, riservandosi l’applicazione delle disposizioni previste dall'art. 2630 del Codice Civile.

Per informazioni contattare:

registro.imprese@irpiniasannio.camcom.it

Consulta di seguito comunicazione di avvio del procedimento ed elenchi:

avvio procedimento

elenco società di capitale pdf

elenco società di capitale xls

elenco società cooperative pdf

elenco società cooperative xls

 

CANCELLAZIONI D'UFFICIO delle imprese individuali non più operative

Con Det. del Conservatore del Registro delle Imprese n. 5 del 19 maggio 2022 si è proceduto alla cancellazione d'ufficio delle imprese individuali non più operative.

Per scaricare l'elenco clicca sul link sottostante.

Determinazione n. 5 del 19 maggio 2022

 

Eliminazione del modello di “PROCURA SPECIALE”

Con decorrenza 1° aprile 2022 tutte le domande e denunce, comunque denominate, presentate al Registro delle Imprese o al REA dovranno essere trasmesse dai soggetti obbligati/legittimati esclusivamente previa sottoscrizione della prescritta modulistica ministeriale mediante l’utilizzo del proprio dispositivo di firma digitale.

Le domande e/o denunce trasmesse al Registro Imprese e/o al REA da parte di soggetti terzi (associazioni di categoria, agenzie per il disbrigo delle pratiche, professionisti in genere) dovranno recare la doppia sottoscrizione digitale, ossia anche quella dell’intermediario nel modello di Comunicazione Unica, in aggiunta a quella del soggetto obbligato/legittimato, che è l’unico titolato a qualificarsi come soggetto “dichiarante”.

L’intermediario che effettua l’invio telematico avrà cura di indicare negli appositi campi del modello di Comunicazione Unica il proprio indirizzo Pec e/o indirizzo email per ricevere eventuali comunicazioni, messaggi e ricevute da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese, in modo da poter agevolmente e correttamente interloquire con l’Ufficio per chiarimenti e/o regolarizzazioni relativi all’istanza trasmessa.

Scarica la direttiva per le informazioni specifiche.

 

Cancellazione società dal Registro imprese

In vista degli adempimenti di fine anno in materia di cancellazione di società dal Registro delle Imprese, la CCIAA di Avellino rende disponibile una guida operativa aggiornata ed un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per lo scioglimento delle società di persona per causa operante di diritto.

Vademecum

Modello scioglimento per causa operante di diritto

Cancellazioni d'ufficio imprese individuali con titolare deceduto

Si rende noto che i titolari delle imprese individuali contenute nell'elenco allegato sono deceduti e, pertanto, si rende necessario avviare nei loro confronti il procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 247/2004.

Elenco titolari imprese individuali deceduti

Obbligo di comunicare la PEC anche per le imprese individuali: anticipato il termine al 30.06.2013

Dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane hanno l’obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Lo stabilisce l’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,

Le imprese individuali già iscritte fino al 19/10/2012 dovranno provvedere all'iscrizione del proprio indirizzo PEC entro e non oltre il 30/06/2013. Con legge 221/2012, in vigore dal 19 dicembre 2012, è stato anticipato il termine dal 31/12/2013 al 30/06/2013

Cambiano anche i tempi di sospensione della domanda, rispetto alla previsione originaria: l’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile, sospenderà la domanda fino alla sua integrazione con l’indirizzo di PEC e comunque fino ad un massimo di 45 giorni, decorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.

L'adempimento può essere anche contestualmente alla presentazione di una pratica di modifica.

La comunicazione della PEC, presentata come unico adempimento, è esente dall’imposta di bollo e dal pagamento dei diritti di segreteria.

Prevista anche la istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”.

Start up innovative

Il Decreto Legge 179/2012, convertito con modifiche con la Legge 221/201,2 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico le figure di “start-up innovativa” (art. 25 c.2) e di “incubatore di start-up innovative certificato” (art. 25 c.5).

Tali imprese godono di importanti benefici a seguito dell’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. Tra le agevolazioni, si segnala l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro imprese nonché l’esonero dal pagamento del diritto camerale. L’esenzione dura non oltre il quarto anno di iscrizione.

Si invita alla consultazione della apposita pagina del portale Registro delle Imprese per gli approfondimenti del caso e la lettura della guida redatta dal sistema camerale.

Si segnala inoltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla entrata in vigore della legge 221/2012 e scadente il 17/02/2013 entro il quale le società già costituite ed in possesso dei requisiti individuati dalla legge, per essere considerate start-up innovative, devono effettuare il deposito presso il Registro delle Imprese di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti, redatta in conformità dell’apposito modello predisposto dal sistema camerale e presentare la domanda di iscrizione nell’apposita sezione.

Spa e Srl –Controllo societario – Importante novità – Le Spa non potranno mai avere il sindaco unico

L’articolo 35 della legge n. 35/2012 (di conversione del D.L. n. 5/2012), in vigore dal 7.04.2012, ha introdotto una nuova disposizione in materia di controllo societario, rispetto a quella prevista dal decreto-legge, procedendo all’abrogazione del terzo comma dell’art. 2397 del Codice civile, in precedenza sostituito dal 1° comma dell’art. 35 del D.L. n. 5/2012.

L’articolo 14 della legge n. 183/2011(in vigore dal 1.01.2012 al 9.02.2012) aveva introdotto la possibilità anche per le SPA di nominare, entro certi parametri, il sindaco unico.

Tale orientamento è stato successivamente confermato dall'art. 35 del D.L. n. 5/2012 (in vigore dal 10.02.2012 al 6.04.2012), modificandone in parte la disciplina.

La legge di conversione n. 35/2012 non ha confermato quanto previsto dal D.L. n. 5/2012 ed ha proceduto all'abrogazione del comma 3 dell'art. 2397 C.C. introdotto dalla legge n. 183/2011.

Pertanto per le SPA la nomina del collegio sindacale rimane sempre obbligatorio.

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, con le modifiche sull'articolo 2477 del Codice civile, viene lasciata la possibilità alla società di scegliere la forma di controllo. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.

Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

Nuovo adempimento a carico del curatore fallimentare per il fallimento dell'impresa

Pubblicata sulla G.U. n. 176 del 30.07.2010 la legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 31.05.2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". In particolare si segnala l'art. 29, comma 6, nel quale è previsto, tra le altre cose, un nuovo adempimento a carico del curatore fallimentare.

Testualmente la norma prevede che "in caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'art. 29 del R.D. 267/1942, comunica ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 31.01.2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2.04.2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsualePer la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili."

L'adempimento è esente da bollo ed è soggetto al pagamento di 10 euro di diritti di segreteria.

L’adempimento in questione va effettuato con ComUnica con le seguenti modalità: 

Società:

Mod. S3, riquadro 20, tipo atto/fatto (rapporto del curatore), forma atto C, codice atto A15;

Imprese individuali:

Mod. I2, riquadro 31; tipo atto fatto (rapporto del curatore), forma atto C.

Nel riquadro 20 occorre indicare:

- denominazione società/ditta individuale, codice fiscale, sede e numero della procedura concorsuale; 
- nome e cognome del curatore fallimentare, codice fiscale, sede della curatela e data di accettazione della carica da parte del curatore; 
- data dell'udienza fissata dal giudice delegato per l'accertamento dello stato passivo

Occorre, altresì, compilare ed allegare alla pratica ComUnica la modulistica degli altri Enti, in particolare l'intercalare IVA per denunciare la propria nomina all'Agenzia delle Entrate. Il modello deve essere firmato digitalmente, se, invece, il curatore si avvale dell'opera di un intermediario, occorre allegare la copia della procura con la copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
 

Al fine di uniformare il più possibile le dichiarazioni dei curatori fallimentari si suggerisce di adottare il seguente schema:

AI SENSI DELL’ART. 29, COMMA 6, DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO DALLA L. 122/2010, IL SOTTOSCRITTO CURATORE …………………… CON STUDIO IN …………… VIA …………………… NR. ……………………, TEL. ……………………, FAX ……………………, COMUNICA CHE IL GIORNO ………/……../………., ORE …….. NELLA SEDE DEL TRIBUNALE DI …………………E INNANZI AL GIUDICE DELEGATO, DOTT. ……………………, SI TERRA' L'UDIENZA PER L'ESAME DELLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO …………………… (denominazione impresa).
I CREDITORI E TUTTI COLORO CHE VANTANO DIRITTI SUI BENI DEL FALLITO POSSONO PARTECIPARE AL CONCORSO DEPOSITANDO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 93 DELLA LEGGE FALLIMENTARE (ALMENO 30 GG. PRIMA DELL’UDIENZA PER L’ESAME DELLO STATO PASSIVO).
IL SOTTOSCRITTO CURATORE DICHIARA DI AVER ACCETTATO LA CARICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 29 RD 267/1942 IN DATA ………/……../……….

 

Istanze di cancellazione e risvolti sul diritto annuale

La Normativa in materia di deposito degli atti al Registro delle imprese, non richiede per le società in genere un termine entro il quale richiedere la cancellazione al Registro delle imprese ma, ai fini del pagamento del diritto annuale, la data dell’istanza di cancellazione, diventa rilevante.

A tal fine si ritiene utile  rendere disponibile il seguente documento con le modalità operative per le imprese che sono in fase di liquidazione.

Modalità Operative Cancellazioni 

Chiarimenti Agenzia Entrate imposta di bollo

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito all'applicazione dell'imposta di bollo alla procedura della Comunicazione Unica

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, sollecitata da un interpello formulato da Unioncamere Piemonte in merito all'applicazione dell'imposta di bollo alla procedura della Comunicazione Unica, ha precisato che le domanda di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative rappresentano istanze che rientrano nelle previsioni di cui all'art. 3 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/72, per la quale è prevista l'applicazione dell'imposta fissa di bollo pari ad ? 14,62.

Allo stesso modo, qualora un utente presenti, tramite ComUnica, una domanda indirizzata esclusivamente all'Albo, essendo l'attività svolta dalla Camera di Commercio di mera ricezione documentale, il bollo da scontare, quale che sia la forma giuridica, è pari ad ? 14,62.

 

Trasferimento sede società di persone nello stesso Comune

Il Conservatore della Camera di Commercio di Avellino, con propria direttiva, ha stabilito nuove modalità per l'invio di pratiche contenenti la comunicazione del trasferimento di sede all'interno dello stesso comune di una società di persone: in tal, caso, infatti, è sufficiente il modello S2, riq. 05, con l'assolvimento dell'imposta di bollo pari ad ? 59,00 e il pagamento di 30,00 ? di diritti di segreteria, senza che sia più necessario allegare la modifica dei patti sociali redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da Notaio.

Resta la formalità dell'atto notarile quando il trasferimento avviene da un Comune all'altro o in altra provincia.

E' qui disponibile il testo della Direttiva del Conservatore

Cancellazioni d'ufficio

La C.C.I.A.A. di Avellino ha avviato la procedura per la cancellazione d'ufficio di società di persone e di imprese individuali non più operative, ai sensi del D.P.R. 247/2004, inviando il preavviso di cancellazione a tutti i soggetti potenzialmente interessati alla procedura.

Tutte le imprese sono pregate di fornire riscontro alla raccomandata, sia telefonicamente, contattando il personale addetto al Registro delle Imprese ed all'Ufficio Tributi sia telefonicamente (0825.694231-247-288-251-244), sia a mezzo fax mediante una comunicazione al n. 0825/694220, sia per posta elettronica, inviando un messaggio all'indirizzo registro.imprese@av.camcom.it.

La medesima procedura è stata avviata nei confronti delle società di capitale che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 2490 del codice civile (società in liquidazione che non hanno depositato il Bilancio di esercizio da almeno tre anni) ed anche per queste ultime si prega di fornire i dovuti riscontri.

E' qui possibile consultare gli elenchi delle imprese interessate alla procedura:

Guida al deposito dei trasferimenti di quote di s.r.l.

Di seguito breve Guida agli adempimenti da effettuare nel caso di un trasferimento di quote di S.r.l. effettuato secondo la nuova modalità elaborata dall'ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino

Nuove regole in materia di pile ed accumulatori

Sono in vigore dal 18 Dicembre scorso le nuove norme in materia di "commercializzazione di pile ed accumulatori ed in materia di gestione dei relativi rifiuti; tali norme sono contenute nel D.Lgs. 20/11/2008, n. 188, emanato in attuazione della Direttiva 2006/66/CE. Il Decreto, in particolare, stabilisce restrizioni all'uso di sostanze pericolose nella fabbricazione e successiva immissione sul mercato di nuove pile e accumulatori e, soprattutto, pone nuovi obblighi per quanto concerne la gestione dei prodotti esausti.

Scarica la nota di chiarimento a cura della Camera di Commercio ed il testo decreto legge

Obbligo della PEC per le società di nuova costituzione

Si comunica che ai sensi dell'art. 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, le società di nuova costituzione debbono indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese.
Le società già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto (29.11.2008) hanno tre anni di tempo per comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al R.I. e tale comunicazione e le eventuali variazioni che dovessero intervenire, saranno esenti dal pagamento del bollo e del diritto di segreteria.

Nuovi adempimenti a carico del curatore fallimentare

Come è noto, le nuove norme in tema di procedure concorsuali, in vigore dal 16 luglio 2006, hanno previsto due adempimenti a carico del curatore fallimentare:

· Trasmissione di copia del rapporto riepilogativo delle attività poste in essere dal curatore, con eventuali osservazioni del comitato dei creditori, con modalità telematica, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per depositare osservazioni in cancelleria, ai sensi dell'art. 33, comma 5, del R.D. 267/1942;

· Istanza di cancellazione, nel caso in cui il fallimento di una società si sia chiuso per insufficienza di attivo, ai sensi dell'art. 118, comma 2 del R.D. 267/42;

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato in una recente nota che, per le due ipotesi in argomento, è dovuto il diritto di segreteria al Registro delle Imprese, secondo gli importi di seguito specificati:

1. Per la trasmissione del rapporto riepilogativo in modalità telematica, sono dovuti 30,00€ per le società – 18,00€ per le imprese individuali;

2. Per la cancellazione di società a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sono dovuti 30,00€.

 

Nuovo importo imposta di bollo impresa individuale modalità telematica

Si segnala che, come previsto dall'art. 9 comma 10 del D.L n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007, la Legge Finanziaria per il 2008, all'art. 1, comma 205, ha stabilito quanto segue: ...all'art. 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, annessa al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal Decreto Ministero delle Finanze 20 Agosto 1992, pubblicato nel s.o. della G. U. 196 del 21 Agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 Febbraio 2007, pubblicato nella G.U. n. 51 del 2 Marzo 2007, le parole "euro 42,00" sono sostituite dalle seguenti "euro 17,50". Pertanto, dal 1 Gennaio 2008, la tariffa dell'imposta di bollo relativa a domande, denunce e atti presentate da imprese individuali per via telematica al Registro delle Imprese è fissata ad euro 17,50.

Pratiche Telematiche al Registro delle Imprese

La legge 340/2000, all’art. 31, comma 2, (come modificato dall’art. 3, comma 13 della legge 28.12.2001, n. 448 e come ulteriormente modificato dall’art. 13 ter del decreto legislativo 25.10.2002, n. 356, coordinato con la legge di conversione 27.12.2002, n. 284) ha stabilito che, a decorrere dal 1.07.2003, tutte le domande di iscrizione e di deposito al Registro delle Imprese,compresi gli atti che le accompagnano devono essere inviate al Registro Imprese esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:

  1. Per via telematica con firma digitale
    Le pratiche vengono predisposte mediante FEDRA, firmate con il sistema DIKE e trasmesse mediante TELEMACO via Internet. 
  2. Su supporto informatico con firma digitale
    Le pratiche vengono predisposte mediante FEDRA, firmate con DIKE e scaricate su un floppy da consegnare alla Camera di Commercio; gli stessi documenti da allegare vanno poi trasformati in documenti informatici, firmati digitalmente e trasferiti sempre su floppy.

La Camera di Commercio di Avellino adotta le linee guida UnionCamere all’invio delle pratiche telematiche, diffuse nel mese di giugno 2003 sul sito www.unioncamere.it.

Direttiva del conservatore su Comunica anche per la CPA

La legge 40 del 2007 ha introdotto la Comunicazione Unica per l'avvio dell'impresa, il DPCM 6.05.2009 ha previsto che, destinatarie della ComUnica, siano anche le CPA. Per questo le camere campane, d'accordo con i Presidenti delle rispettive CPA, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato ad elaborare un nuovo modello organizzativo per uniformare la normativa regionale vigente con la Comunicazione Unica. A seguito della sottoscrizione di tale accordo, il Conservatore ha adottato la Direttiva n. 2 del 3 agosto 2010, nella quale, appunto, vengono chiarite le nuove modalità operative a partire dal prossimo 1° Settembre."

consulta la nuova direttiva

La ComUnica per combattere le frodi fiscali

La ComUnica per combattere le frodi fiscali: nuovi adempimenti in materia di trasferimento della sede legale all'estero, trasferimento di azienda, fusioni e scissioni.

La legge 73 del 22.05.2010, che ha convertito il d.l. n. 40 del 25.03.010 concernente "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali", pubblicata sulla G.U. n. 120 del 25.05.2010, all'art. 1, comma 4, recita testualmente: "Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali ed ai fini della tutela del diritto del credito dei soggetti residenti, con decorrenza 1° maggio 2010 anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale della società, nonché tutte le comunicazioni relative alle operazioni straordinarie, quali conferimenti di azienda, fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte dei soggetti tenuti, mediante la Comunicazione Unica di cui all'art. 9 del d.l. n. 7 del 31.01.2007, convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 2.04.2007, nei confronti degli Uffici del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL".

La norma si propone di contrastare l'evasione fiscale e di evitare che, attraverso alcune tipologie di atti, vengano commessi illeciti fiscali. Le fattispecie sono tassativamente indicate.

In particolare, per il trasferimento della sede legale all'estero, l'iscrizione nel R.I. avviene mediante la compilazione del modello S2, riq.05. Un campo analogo non è previsto nella modulistica destinata agli altri Enti, per questo motivo il sistema informativo delle Camere di Commercio trasmetterà l'informazione a tutte le Amministrazioni coinvolte, secondo le regole tecniche contenute nel DPCM 6.05.2009, rendendo evidenti e disponibili i dati in suo possesso.

Per le altre fattispecie, invece, ossia conferimenti di azienda, fusioni e scissioni, esse sono contemplate anche nella modulistica destinata agli altri Enti, per cui è fatto obbligo, pena la sospensione della pratica e l'eventuale rifiuto dell'iscrizione in caso di non ottemperanza, trasmettere per via telematica al R.I. la Comunicazione Unica, comprensiva dei modelli debitamente compilati propri di ciascun Ente.

E' in atto da parte del Ministero una revisione della modulistica, della quale, naturalmente, terremo aggiornati.

Novità in vista per il libro soci

Apportate modifiche importanti al c.d. "decreto anticrisi", il 185/2008, in sede di conversione: in particolare è stata prevista l'abrogazione del Libro Soci per la S.r.l. E' un passaggio importante, di cui si discuteva da un po' e che va a completare quel disegno di semplificazione delle vicende circolatorie delle quote avviato la scorsa estate, con la previsione della modalità "alternativa" di deposito del trasferimento di quote di società a responsabilità limitata, affidata al commercialista, in aggiunta a quella tradizionale a cura dei Notai. 
Sul tema è qui disponibile una nota di approfondimento della Camera di Commercio di Avellino a cura del ViceConservatore del R.I. Dott.ssa Gemma Iermano

Per contatti rivolgersi a:

Dott.ssa Gemma Iermano mail:gemma.iermano@irpiniasannio.camcom.it tel. 0825694288

Dott. Giuseppe D'Amelio mail:giuseppedamelio@irpiniasannio.camcom.it tel 082569247

Ultima modifica: Giovedì 14 Marzo 2024