Gli importi del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio vengono determinati annualmente con apposito Decreto Ministeriale.
Pagano in misura fissa:
- le imprese individuali (con importi diversi fra sezione speciale e sezione ordinaria);
- le società semplici (con importi diversi fra agricole e non agricole);
- le società fra avvocati (D.Lgs. 96/2001);
- gli individuali iscritti solo al REA (per il mantenimento dei requisiti per gli ex albi e ruoli);
- i soggetti collettivi iscritti solo al REA (associazioni, fondazioni, enti religiosi);
- le unità locali o sedi secondarie di imprese estere.
Società semplici e società fra avvocati pagano in misura fissa per effetto di una disciplina transitoria: per queste imprese è previsto nei prossimi anni il versamento in base al fatturato.
Tutte le altre tipologie di impresa pagano in base al fatturato. Individuazione dei righi del modello IRAP NOTA MISE 19230 del 03-03-2009-Riepilogo righi modello Irap.
PER LE NUOVE ISCRIZIONI il diritto dovuto è determinato dalla sezione in cui l'impresa viene iscritta in fase di prima istanza.
IMPORTI 2025
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota n. 127214 del 18/12/2024, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1 gennaio 2025.
Si rammenta che con Decreto in data 27/03/2024, entrato in vigore dal 24 aprile 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l’incremento del 20% delle misure del diritto annuale per la Camera di Commercio Irpinia Sannio, per gli anni 2024 e 2025.
Tale maggiorazione va applicata al montante già ridotto del 50% per effetto dell’art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n.114) di progressiva riduzione del gettito del diritto annuale a decorrere dall’annualità 2015.
Pertanto, gli importi vigenti dal 1 gennaio 2025, già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%, dovuti dalle imprese che chiedono l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese o che aprono nuove unità locali o sedi secondarie, sono i seguenti:
Il versamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite la cassa automatica o tramite modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.
- UNITA’ LOCALI E SEDI SECONDARIE
Per ciascuna unità locale/sede secondaria iscritta al Registro imprese deve essere versato, a favore della Camera di commercio territorialmente competente, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede (legale o principale) con arrotondamento all'unità di euro e, per l’anno 2025, fino a un massimo di euro 120 per ogni unità locale /sede secondaria.
- IMPRESE CON SEDE LEGALE ALL’ESTERO
Le imprese con sede legale all’estero sono tenute al pagamento del diritto annuale per ciascuna unità locale/sede secondaria ubicata in Italia.
Per le unità locali/sedi secondarie ubicate all’estero, invece, il diritto annuale non deve essere versato.
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IMPORTI DIRITTO ANNI PRECEDENTI
CASI PARTICOLARI:
- I soggetti iscritti al Registro delle Imprese pagano per la sede legale e per ogni Unità Locale, rispettivamente alla Camera di Commercio di iscrizione.
- Le sedi secondarie e le unità locali di imprese estere pagano lo stesso importo.
- I soggetti iscritti solo al REA (Repertorio Economico Amministrativo) pagano il diritto solo per la sede e non per eventuali unità locali.
- Le imprese che hanno trasferito la sede legale da una provincia ad un’altra, versano il diritto alla sola Camera di provenienza, presso cui erano iscritte alla data del 1° gennaio.
- Le imprese che hanno trasformato la forma giuridica o cambiato la sezione di iscrizione al R.I. nel corso dell'anno, devono comunque versare il diritto dovuto in base all'iscrizione esistente al 1° gennaio.
- Le imprese che sono state incorporate per fusione, in altre società, per l'ultimo anno di iscrizione al Registro Imprese, sono tenute comunque al pagamento del diritto annuale, sia per la sede che per le proprie unità locali già iscritte al 1° gennaio, anche se l'atto di fusione è precedente alla data di scadenza ordinaria del diritto. Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice fiscale dell'impresa incorporata, anche se cancellata, in modo che questo possa essere correttamente attribuito sulla posizione. Le società incorporanti, quindi, non saranno tenute a versare alcun diritto annuale per le nuove unità locali derivanti dal conferimento, ma inizieranno a pagare per queste dall'anno successivo all'atto di fusione in base al fatturato realizzato (lo stesso vale per la scissione).
- Le imprese che hanno ceduto in parte o totalmente l'azienda, continuano a pagare il diritto annuale fino all'anno (compreso) di cancellazione dal Registro Imprese, a meno che la domanda non sia trasmessa entro il 30 gennaio dell'anno successivo all'atto.
- Le imprese cancellate d'ufficio, per ordine del Giudice del Registro, anche se retroattivamente, continuano a pagare il diritto annuale fino all'anno (compreso) di emissione del decreto da parte del Giudice.
- Le imprese inattive, in liquidazione o con partita IVA cessata devono pagare il diritto annuale fino all’anno in cui viene richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese (presentazione domanda di cancellazione). Il diritto non è dovuto se la domanda di cancellazione è presentata entro il 30 gennaio con cessazione di attività entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
- Le Start-Up Innovative e gli Incubatori Certificati, non sono tenuti al versamento del diritto annuale, per i primi cinque anni, a partire dall'anno di iscrizione (compreso) nell'apposita sezione speciale in qualità di START-UP INNOVATIVA; tale esenzione è comunque dipendente dal mantenimento e dalla conferma dei requisiti (D.L. 179/2012 convertito con L. 221 del 2012).
- PMI INNOVATIVE: sono state previste dal D.L. 3/2015 che ha istituito un'apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le start-up ma non l'esenzione dal diritto annuale.