Sanzioni

In caso di mancato rispetto delle procedure e degli adempimenti richiesti per l'organizzazione di un concorso a premio, sono previste diverse sanzioni, stabilite a norma di legge.

  • Concorso a premio vietato
    Se la manifestazione elude il monopolio statale di giochi e scommesse, è comminata una sanzione da 50.000 euro a 500.000 euro. Per tutti gli altri casi di concorsi a premio vietati, la sanzione può andare da una a tre volte l'IVA calcolata sul montepremi messo in palio ma comunque non inferiore a 2.582,28 euro. In ogni caso, la sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento.

    Fonti normative:

art. 124, co. 1, del regio Decreto legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L. 05/06/1939, n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L. 27/12/1997, n. 449, nonché art. 12 comma 1, lett. o) del Decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 24/06/2009, n. 77  e con precisazioni con l'art. 1, co. 924, della L. 28/12/2015, n. 208.

 

  • Per mancata preventiva comunicazione

È comminata una sanzione da 2.065,83 euro a 10.329,14 euro.
Fonti normative: art. 124, co. 2, del regio Decreto legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L. 05/06/1939, n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L. 27/12/1997, n.449.

 

  • Svolgimento del concorso con modalità difformi da quelle comunicate o da quelle indicate nel regolamento

È comminata una sanzione da 1.032,91 euro a 5.164,57 euro.

 

  • Sanzione accessoria

Consiste nella pubblicazione, a spese del Promotore, del provvedimento sanzionatorio. Il Ministero, tenendo conto di un criterio di proporzionalità e in relazione alla gravità della violazione, al principio di equivalenza dei mezzi di informazione, nonché al livello di diffusione della manifestazione, individua il mezzo di informazione più adeguato allo scopo. Ad esempio, pubblicare il provvedimento sanzionatorio su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o su una determinata stampa periodica e/o avvalersi di altri mezzi di informazione. Se il pagamento avviene entro trenta giorni tutte le sanzioni sono ridotte ad un sesto del massimo.

Fonti normative: 

Ultima modifica: Giovedì 22 Febbraio 2024