cuoio, pelli, pellicce
Il 26/06/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 68 entrato in vigore il 24/10/2020, il quale reca le disposizioni relative alla definizione dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», alla etichettatura e contrassegno dei materiali nonché dei manufatti con essi fabbricati, qualora gli stessi vengano indicati, con i medesimi termini, tramite qualsiasi modalità di presentazione e di comunicazione, anche in via elettronica, al fine di fornire una corretta informazione al consumatore e ne detta la relativa disciplina sanzionatoria.
Tuttavia i materiali ed i manufatti di cui all'articolo 2, comma 1 del D.lgs 9 giugno 2020, n. 68, immessi sul mercato prima del 24 ottobre 2020 e conformi alla previgente normativa, possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato, ai fini dell'esaurimento delle scorte, entro il 24 ottobre 2020.
Il Decreto Legislativo del 9 giugno 2020, n. 68, non si applica ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e alle definizioni ed all'uso dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», nei materiali nonché nei manufatti con essi prodotti, fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in Turchia né nei medesimi materiali e manufatti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
La legge n. 1112 del 16 dicembre 1966 è abrogata dal 24/10/2020.
Il fabbricante o l'importatore che utilizza i termini «cuoio» e «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito» e «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio», per i materiali o i manufatti con essi fabbricati, è tenuto ad etichettarli o a contrassegnarli, al fine di individuare la loro composizione, secondo le disposizioni del D.lgs 9 giugno 2020, n. 68.
Il fabbricante o l'importatore è, inoltre, responsabile dell'esattezza delle informazioni contenute nell'etichetta, nel contrassegno o nel documento commerciale di accompagnamento.
Il distributore deve verificare che i materiali che utilizzano i termini «cuoio» e «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito» e «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio» e i manufatti con essi fabbricati siano dotati dell'etichetta o contrassegno.
Competenti all’accertamento delle violazioni di cui al D.lgs 9 giugno 2020, n. 68 sono:
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti per territorio;
- l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quando i prodotti sono immessi in libera pratica;
- la Guardia di Finanza.
All'accertamento delle violazioni possono provvedere inoltre, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
Le camere di commercio, per i rispettivi controlli, possono avvalersi della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti.
Inoltre, gli organi di accertamento, per le analisi di campione dei materiali utilizzati al fine dell'accertamento delle violazioni di cui all’art. 6, commi 5 e 6 del D.lgs 9 giugno 2020, n. 68, devono rivolgersi alla Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti e ad altri laboratori accreditati.
La competenza ad eseguire i controlli e ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie spetta alla Camera di commercio territorialmente competente.
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Tipologia di violazione
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Sanzione
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Fabbricante o importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all’art 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, privi di etichetta o contrassegno di cui all’art. 4, comma 1. |
Sanzione amministrativa da 3.000 euro a 20.000 euro
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Fabbricante o importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all’art 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, con etichetta o contrassegno non conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4. |
Sanzione amministrativa da 1.500 euro a 20.000 euro
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Fabbricante o importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, nei casi in cui il documento commerciale di accompagnamento che sostituisce le etichette o il contrassegno che sostituisce l'etichetta o il contrassegno, non é completo delle indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4. |
Sanzione amministrativa da 3.000 euro a 20.000 euro
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Fatta salva la responsabilità prevista per il fabbricante o l’importatore, il distributore che, mette a disposizione sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, privi di etichetta o contrassegno, ovvero con etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4. |
Sanzione amministrativa da 700 euro a 3.500 euro
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Fabbricante o importatore, che immette sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», ovvero derivati, non conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, dichiarata in etichetta, contrassegno o, se ammesso, documento commerciale d'accompagnamento, in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 3. |
Sanzione amministrativa da 700 euro a 3.500 euro
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Fatta salva la responsabilità prevista al comma 5, il distributore che mette a disposizione sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con gli stessi fabbricati, sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», ovvero derivati, risultati non conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 3. |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro, salvo che non dimostri la rispondenza delle indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di accompagnamento
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Fatte salve le responsabilità previste dai commi 1, 2, 3 e 5 ai soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui al comma 7 ovvero alla regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei materiali o manufatti dal mercato, entro il termine previsto. |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro
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A norma dell’art 6, comma 7 del D.lgs 9 giugno 2020, n. 68, il fabbricante o l'importatore che incorre nelle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 del citato decreto, a seguito del relativo accertamento e contestazione, deve provvedere, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla contestazione e relativa notifica, alla regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei materiali o manufatti dal mercato.
Dell'avvenuta regolarizzazione deve essere fornita all'organo che ha proceduto all'accertamento della violazione e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, qualora non abbia proceduto essa stessa all'accertamento, entro lo stesso termine di sessanta giorni, idonea comunicazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il decreto vieta l'immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lingua diversa dall'italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni previste dalla norma.
L’art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs 9 giugno 2020, n. 68 contiene le definizioni sottoriportate:
«cuoio» e «pelle»: con tale termine generale si indica la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere stati asportati o no. Il cuoio é anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura.
«cuoio pieno fiore»: tale termine viene utilizzato se il materiale mantiene la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide è stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie è stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura;
«cuoio rivestito» e «pelle rivestita»: indica un prodotto di cuoio e pelle nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm;
«pelliccia»: indica i materiali di «cuoio» e «pelle» che mantengono per loro natura sempre il pelo o la lana o entrambi;
«rigenerato di fibre di cuoio»: indica il materiale con un contenuto minimo del 50 per cento in peso di fibre di pelle secca, in cui la cute conciata é disintegrata meccanicamente o chimicamente in particelle fibrose, piccoli pezzi o polveri e, successivamente, con o senza la combinazione di legante chimico, trasformata in fogli.
I materiali e i manufatti, per essere posti in vendita, devono recare un’etichetta o un contrassegno che devono essere durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa deve essere saldamente applicata anche mediante supporto attaccato.
Inoltre, qualora un manufatto sia composto oltre che da «cuoio» e «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito» e «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio» anche da altri materiali di natura diversa, nell'etichetta o nel contrassegno devono essere indicate in modo inequivocabile le parti composte dai materiali sopracitati.
Tale obbligo non si applica ai prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale.