Cancellazione protesti per pagamenti entro i dodici mesi

Ai sensi dell'art. 4 comma 1, della legge 12.02.1955 n. 77 e successive modificazioni, è legittimato a presentare istanza di cancellazione dei protesti cambiari il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, ha eseguito il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario.
In caso di protesto levato a nome di imprese societarie la legittimazione a presentare istanza di cancellazione protesti, spetta al legale rappresentante della Società.

Per la presentazione della domanda di cancellazione (utilizzando la modulistica qui sotto disponibile) è necessario:

  • assolvere l'imposta di bollo vigente;
  • apporre la firma semplice del protestato e dell'eventuale presentatore incaricato, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi firma;
  • effettuare un versamento di Euro 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione.
  • presentare i titoli protestati originali quietanzati.

La quietanza deve essere firmata dall' Ufficiale Levatore (Notaio, Segretario Comunale o Ufficiale Giudiziario) o dall'ultimo beneficiario che abbia richiesto il protesto della cambiale in scadenza e che abbia in mano il titolo protestato. Costituisce quietanza anche il timbro di pagamento apposto dalla Banca con la data chiaramente leggibile e la firma del Cassiere.
La quietanza liberatoria deve necessariamente contenere la data di pagamento, la firma del creditore e tutti gli elementi necessari per identificare lo stesso creditore, il protestato e gli elementi essenziali del titolo pagato unitamente alle spese per il protesto ed agli interessi maturati; il debitore in ogni caso, sotto la sua responsabilità, dichiara nella domanda di cancellazione la data del pagamento.

Nel caso di cointestazione del protesto in capo a più persone fisiche la domanda può essere presentata da una sola delle persone interessate, la quale richiede la cancellazione anche per le altre. - Per gli assegni protestati è possibile solo la cancellazione a seguito della riabilitazione.

ACCESSO AI DOCUMENTI E LORO RESTITUZIONE

Tutti i titoli in originale depositati dall'istante potranno essergli restituiti solo su espressa richiesta e dopo che la determinazione dirigenziale sia diventata definitiva.
Ai sensi della legge 675/1996 "Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" tutti i dati e la documentazione forniti saranno utilizzati esclusivamente per l'esame delle domande e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente.

Costi

  • Marca da bollo di Euro 16,00 (da apporre sull'istanza)
  • versamento di € 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione

Spese per l'annotazione: euro 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione

  Accesso piattaforma SIPA
 

Servizio da selezionare: Protesti

Causale: Cancellazione per pagamenti entro i dodici mesi

 

 

Ultima modifica: Mercoledì 6 Marzo 2024