Attività regolamentate

Installazione e manutenzione impianti FER (fonti rinnovabili)

L’art. 15 del d.lgs n.28/2011, successivamente modificato dal D.L. n. 63/2013, convertito nella L. n.90/2013, ha introdotto un sistema di qualificazione obbligatoria dei responsabili tecnici delle imprese che esercitano attività di installazione e manutenzione di impianti gestiti da fonti di energia rinnovabili (FER).

Gli installatori di impianti abilitati ai sensi dell'art. 4, c. 1 lettere a), b), c) o d) del DM 37/2008 e in attività alla data del 04/08/2013 (data di entrata in vigore della L. 90/2013), sono automaticamente qualificati a svolgere l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (FER).

Solo gli installatori di impianti che hanno avviato l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (FER) dopo il 04/08/2013 e hanno conseguito la qualifica ai sensi di quanto previsto dall’art.4, comma 1, lett. c) del d.m. 37/2008 (ovvero tramite un attestato in materia di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro presso imprese del settore), devono frequentare con esito positivo un apposito corso di formazione professionale di 80 ore, per svolgere l'attività; il corso di formazione di 80 ore è quindi obbligatorio per tutti i responsabili tecnici che, dopo l’entrata in vigore della normativa (04/08/2013), intendano far valere il requisito di cui alla lett. c, comma 1 dell’art. 4 del D.M. 37/08.

A norma del comma 1, lett. f dell’allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, tutti i responsabili tecnici che svolgono l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (FER), devono frequentare, a cadenza triennale, un corso di aggiornamento di 16 ore.

Con decreto dirigenziale della Regione Campania n.962 del 13/09/2019 pubblicato sul BURC n. 54 sono state approvate le schede descrittive relative agli standard (sia professionali che formativi) richiesti per le attività di installazione e di manutenzione straordinaria degli impianti a fonti rinnovabili.

La frequentazione del corso di formazione e degli aggiornamenti periodici è obbligatoria; pertanto, tutti i soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali definiti dall’articolo 4, comma 1, lettere a), b) c), d) del Dm Sviluppo 37/2008 sono tenuti a partecipare alle attività formative e di aggiornamento.

L'impresa deposita l'attestato del corso di aggiornamento conseguito dal responsabile tecnico, presentando una pratica Comunica destinata al Registro delle Imprese.

Da ComunicaStarweb, selezionare una pratica di Variazione e da Gestione Responsabili Attivitàindividuare il numero di persone da nominare (che corrispondono ai responsabili tecnici che depositano l'attestato).

Nel campo Cariche Tecniche (REA) previste da leggi speciali indicare PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI D.M. 37/08 dal [...](indicando la data di nomina già presente in visura). Compilare il campo Abilitazioni professionali indicando la data di rilascio dell’attestato e la seguente frase: DEPOSITO ATTESTATO FER (FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI) - MACROTIPOLOGIA [...] CONSEGUITO IL  [...] - VALIDITA’ TRIENNALE 

Allegati:

  • attestato FER scansionato, in formato PDF/A, firmato digitalmente
  • allegato con codice “98 – documento ad uso interno” con specifica “ATTESTATO FER – C.F. [...] - DATA CONSEGUIMENTO”

La denuncia prevede il pagamento dei diritti di segreteria.

 

Prorogato termine per abilitazione meccatronica

Prorogato di cinque anni il termine per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di meccatronica previsto per il 5 gennaio 2018.

La proroga è contenuta nella Legge di Bilancio 2018.

Entrando nel dettaglio, con l’approvazione dell’emendamento alla Legge n. 224/12, viene previsto quanto segue: Proroga di cinque anni del termine per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica.

Per le imprese abilitate per una o più attività di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 122/92, come modificata dalla Legge n. 224/12, viene prevista, dopo la frequentazione con esito positivo dei corsi regionali di qualificazione, l’immediata abilitazione all’esercizio della relativa attività acquisita con i corsi stessi, senza l’obbligo di svolgere l’attività stessa, per almeno un anno, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni.

Analoga proroga di cinque anni del termine del 5 gennaio 2018 viene prevista anche per la regolarizzazione delle imprese già abilitate per una o più attività, ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge n. 122/92, come modificata dalla Legge n. 224/12, che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre sezioni contemplate dalla richiamata disciplina dell’autoriparazione

L’emendamento approvato  non va assolutamente a toccare i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione.

È possibile scaricare il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale cliccando qui.

Adeguamento meccatronica

Il meccanico e l'elettrauto dal 2013 sono stati sostituiti dal meccatronico.

E' possibile proseguire le attività fino al 05 gennaio 2018, entro questo termine le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, devono possedere almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti per lo svolgimento delle attività di meccanico-motoristica ed elettrauto, altrimenti devono in maniera alternativa:

  • a) frequentare con esito positivo un corso professionale per ottenere l'abilitazione non posseduta;
  • b) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea;
  • c) produrre un’autocertificazione con allegata documentazione fiscale dalla quale risulti che l’impresa abbia un’esperienza “qualificata” nella materia per la quale richiede l’abilitazione.

Qualora non sia intervenuta la regolarizzazione entro il termine indicato dalla normativa, si procederà all’adozione di un provvedimento di inibizione alla prosecuzione e alla contestuale cancellazione della stessa dal registro imprese, qualora si tratti dell’unica attività svolta.

 

Inapplicabilità tassa CCGG e bollo per attività regolamentate

I Conservatori del R.I. di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno, insieme a quelli lucani e molisani,  adottano una Direttiva unica e si uniformano all'interpretazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale relativa alla inapplicabilità dell'imposta sul bollo e della tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel Registro delle Imprese delle attività il cui esercizio è subordinato alla dichiarazione del possesso dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti in materia.

In concreto un  risparmio di 168,00 euro  per chi intende esercitare le attività di commercio all'ingrosso, impiantistica, autoriparazione, pulizia, facchinaggio, agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, spedizioniere e mediatore marittimo".

Scarica la Direttiva

Novità in materia di autoriparazione, nasce una nuova sezione, la MECCATRONICA

La legge 11 dicembre 2012, n. 224, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012 (ed entrata in vigore il 5.01.2013) reca modifiche importanti alla disciplina dell’attività di autoriparazione. In particolare, con l’articolo 1,vengono unificate, in una nuova categoria, detta “meccatronica”, le due preesistenti attività di meccanico-motorista e di elettrauto.

Viene previsto anche che le Regioni e Province Autonome, entro 6 mesi, dovranno adeguare i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione alle nuove disposizioni.

La legge è entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ma reca anche delle disposizioni transitorie:

  1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della modifica, sono già iscritte nel Registro delle Imprese o annotate nell’Albo delle Imprese Artigiane ed abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica, sia a quella di elettrauto, ai sensi della legge 122/92, nel testo previgente, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica;

  2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della modifica, sono già iscritte nel Registro delle Imprese o annotate nell’Albo delle Imprese Artigiane ed abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività per i 5 anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, viene prevista la frequenza obbligatoria di un corso professionale per tutte le persone preposte alla gestione tecnica che non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere b) e c) del comma 2, dell’art. 7, della legge n. 122/1992.

     

    Coloro che sono già iscritti e vogliono effettuare l'adeguamento dell'attività devono inviare il seguente modello:

  3. Dichiarazione del possesso dei requisiti per l'abilitazione a svolgere l'attività di MECCATRONICA (Adeguamento)

E’ stata, infine, prevista una deroga espressa per le persone preposte alla gestione tecnica che abbiano compiuto i 55 anni di età alla data del 5 gennaio 2013 e fino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

AVVIO DI NUOVE IMPRESE:

Coloro che vogliono aprire una nuova attività dovranno necessariamente chiedere la lett. a) della Legge 122/92 cioè la "meccatronica" ed essere in possesso dei requisiti prima necessari per esercitare entrambe le attività e i requisiti validi, alternativi tra loro, sono i seguenti:

• attività prestata per tre anni negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;

• diploma di qualifica professionale di "Operatore industrie meccaniche e dell’autoveicolo" più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;

• frequenza di un corso regionale sia per l'attività di meccanica/motoristica sia per quella di elettrauto più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;

• diploma di maturità professionale di Tecnico delle industrie meccaniche o laurea in ingegneria meccanica, ingegneria chimica, ingegneria aereonautica, fisica.

Attività di Autoriparazione

La segnalazione di inizio attività deve essere firmata digitalmente ed inviata telematicamente al Registro delle Imprese.

I modelli da utilizzare sono:

  • modello I1, I2 e UL per le imprese individuali;
  • modello S5 o UL per le società.

La segnalazione di inizio attività è abilitante ai sensi dell'art. 10 del DPR 558/1999 e deve specificare la categoria o le categorie di attività dell'impresa:

- meccatronica
- carrozzeria
- gommista.

Requisiti: 
La segnalazione di inizio attività è richiesta per ogni nuova officina che l'impresa apre e per ciascuna officina occorre individuare il Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 3 della Legge n° 122/92. 

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento (che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti) nonché l'attività di commercio di veicoli.

L'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole provviste di officina non è soggetta alla disciplina della legge 122/1992 (art. 14 D. Lgs. 99/2004). Normativa di riferimento: Legge n. 122 del 5.02.1992.

Scarica il modulo nel formato pdf :

  • modello autoriparatori (aggiornato alla Legge 35/2012 - che ha soppresso il possesso del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione, previsto dalla lettera c) del comma 1, dell’art. 7 della legge n. 122/1992 art. 39 - nonchè aggiornato alla Legge n. 224/2012 che ha unificato le sezioni "meccanica e motoristica" ed "elettrauto" nell'unica sezione di "meccatronica")
  • titoli abilitanti

Normativa di riferimento

Installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti

La segnalazione di inizio attività deve essere firmata digitalmente ed inviata telematicamente al Registro delle Imprese e/o alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

I modelli da utilizzare sono:

  • modello I1, I2 e UL per le imprese individuali;
  • modello S5 o UL per le società.

Con il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 61 del 12 marzo 2008, è disciplinato il regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n° 248 del 2 Dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici in vigore dal 27 marzo 2008.
La procedura di inizio attività è abilitante ai sensi dell'art. 3 del DM 37/2008 e deve specificare la categoria o le categorie di attività dell'impresa.

 

 

Le principali novità

- ampliamento del campo di applicazione a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso (civile-industriale);
- riassetto dei requisiti tecnico-professionali con aumento temporale, in tali casi, del periodo lavorativo utile alla maturazione delle relative abilitazioni;
- introduzione del principio della preposizione unica: il responsabile tecnico potrà svolgere tale sua funzione per una sola impresa e la qualificazione di responsabile tecnico sarà incompatibile con altra attivita' continuativa;
- ridefinizione della classificazione con l'inserimento, negli impianti elettrici, degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' degli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- modifica degli obblighi inerenti il deposito della dichiarazione di conformità che va effettuato non più in Camera di Commercio ma presso lo "Sportello Unico per l'Edilizia" del Comune dove ha sede l'impianto;
- abrogazione albo degli installatori.

Modello e documentazione:

Modalità di conversione da L. 46/90 a D.M. 37/2008

Il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, relativo alla sicurezza degli impianti all’interno degli edifici prevede, come è noto, l’estensione del campo di applicazione della disciplina contemplata dalla precedente legge 46/90, che faceva riferimento solo agli edifici ad uso civile. La nuova norma, infatti, ricomprende tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso.

Nel passaggio dalla precedente normativa (Legge 46/90) al D.M. 37/2008 ciascuna impresa ha l’obbligo di procedere all’aggiornamento dei dati risultanti dal REA o nel Registro Imprese, escludendo, pertanto, qualsiasi passaggio automatico di lettera dalla Legge 46/90 al D.M. 37/2008.

Tutte le imprese del settore sono invitate a trasmettere, telematicamente, all'Ufficio del Registro delle Imprese, o all'Albo delle imprese Artgiane la pratica di conversione, entro un congruo termine, indicando il nominativo del Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dal D.M. 37/2008.

L'ufficio del Registro delle Imprese procederanno alla valutazione “caso per caso” della posizione di ciascuna impresa, al fine di attribuire a ciascuna le sole “lettere/singole voci di lettere” per la quale è accertato il possesso dei requisiti tecnico professionali. In mancanza dell'aggiornamento della posizione , ciascuna impresa risulterà essere irregolarmente iscritta al R.I. ai sensi della legge 46/90 (essendo la norma decaduta dal 2008), con conseguente danno all’attività imprenditoriale, come sottolinea la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 3.10.2011 .

COME PROCEDERE

La conversione al D.M. 37/2008, non avviene in maniera automatica, ma mediante invio di pratica telematica da parte del Legale Rappresentante o del Titolare dell'impresa. Secondo l’art. 3 comma 2 del predetto decreto “Il Responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa” .L’Ufficio del Registro delle Imprese, pertanto, controllerà che il responsabile tecnico rivesta tale qualifica in ambito nazionale per una sola impresa, ad eccezione dei casi particolari previsti dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.10.2008.

La pratica telematica può essere predisposta utilizzando le varie procedure (ComUnica Starweb, Fedra Plus in abbinamento alla piattaforma ComUnica, ecc.), deve essere compilato il campo dell’attività inserendo le attività previste dal D.M. 37/2008 (lettere e descrizione) e le eventuali altre attività esercitate, oltre ad inserire il responsabile tecnico. La dichiarazione sostitutiva, che deve essere inserita tra gli allegati, deve prevedere le nuove attività del D.M. 37/2008 e non quelle della ex-legge 46/90 (inserendo anche l’ambito di applicazione: solo civile o anche industriale, o non-civile- a seconda dei casi).

Si fa presente che le nuove attività descritte di seguito devono essere documentate con apposite fatture (acquisti e vendite) per lavori eseguiti prima del 27/03/2008:

  1. Automazione di porte, cancelli e barriere;
  2. Refrigerazione.

     

    DITTA INDIVIDUALE

    < >Modulistica: I2 intercalare P;

    Riquadro 7 – Attività: descrivere tutta l’attività svolta;

    Campo note del modello Fedra o ComUnica Starweb: “Conversione della legge 46/90 a D.M. 37/2008 dal XX/XX/XXXX (indicare la data di spedizione della pratica telematica);

    Intercalare P - Modifica - Conferma RTC indicando la stessa data di nomina risultante dalla visura;

    allegare modello conversione (scarica modello);

    Diritti di Segreteria euro 27, 00 - bolli euro 17,50.SOCIETA’

     

    < >Modulistica: S5 intercalare P;

    Riquadro attività: descrivere tutta l’attività svolta;

    Campo note del modello Fedra o ComUnica Starweb: “Conversione da legge 46/90 a D.M. 37/2008 dal XX/XX/XXXX (indicare la data di spedizione della pratica telematica);

    Intercalare P- Modifica- Conferma RTC indicando la stessa data di nomina risultante dalla visura;

    allegare modello conversione (scarica modello);

    Diritti di Segreteria euro 45,00 - esente da bollo.

     

 

Pulizia e disinfezione - Disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

La segnalazione di inizio attività deve essere firmata digitalmente ed inviata telematicamente al Registro delle Imprese e/o alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

I modelli da utilizzare sono:

  • modello I1, I2 e UL per le imprese individuali;
  • modello S5 o UL per le società.

La procedura è abilitante ai sensi dell'art. 7 del DPR 558/1999 e comporta la dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti di esercizio:

  • Requisiti di capacità economico-finanziaria (comprovata affidabilità attestata da istituto bancario, inesistenza di notizie sui protesti);
  • Requisiti di onorabilità, che vengono accertati d'ufficio;

Normativa di riferimento: legge 82 del 25.01.1994 – D.M. 274 del 7.07.1997 – D.M. 439 del 4.10.1999 – D.P.R. 558 del 14.12.1999 – D.L. n. 7 del 31.01.2007

Scarica la modulistica nel formato pdf:

Facchinaggio e movimentazione delle merci

La segnalazione di inizio attività deve essere firmata digitalmente ed inviata telematicamente al Registro delle Imprese e/o alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

I modelli da utilizzare sono:

  • modello I1, I2 e UL per le imprese individuali;
  • modello S5 o UL per le società.

La procedura è abilitante ai sensi dell'art. 7 del DPR 558/1999 e comporta la dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti di esercizio:

• Requisiti di capacità economico-finanziaria (comprovata affidabilità attestata da istituto bancario, che le imprese di nuova costituzione possono dimostrare alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività, inesistenza di notizie sui protesti);
• Requisiti di onorabilità, la cui sussistenza viene accertata d'ufficio. Per l'iscrizione nel Registro delle Imprese i Consorzi tra Imprenditori (art. 2612 c.c.) indicano una o più imprese consorziate, affidatarie dei servizi, dotate dei requisiti ed esercenti l'attività di facchinaggio.

Le attività di facchinaggio sono elencate nella Tabella delle Attività Lavorative allegata al Decreto 3 dicembre 1999, ripresa dall'art. 2 del DM 221/2003.

Normativa di riferimento: art. 17 della Legge 57 del 5.03.2001 – D.M. 221 del 30.06.2003 – D.L. n. 7 del 31.01.2007;

Scarica il modulo nel formato pdf:

Commercio all'ingrosso

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) deve essere firmata digitalmente ed inviata telematicamente al Registro delle Imprese competente.

I modelli da utilizzare sono:

  • modello I1, I2 e UL per le imprese individuali;
  • modello S5 o UL per le società.

Scarica il modello per il commercio all'ingrosso da allegare alla pratica.

Referenti per le attività regolamentate

Sede di Avellino

Paola Novelli 

Viale Cassitto, 7 - Avellino

Sede di Benevento

Aldo Masone

Piazza IV Novembre, 1 - Benevento

registro.imprese@irpiniasannio.camcom.it – Fax 0825694220 

orari di sportello camerale: 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00
martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30

Ultima modifica: Giovedì 21 Settembre 2023