QUANDO SI PAGA

  • Le imprese e unità locali iscritte in corso d'anno devono pagare il diritto entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione
  • Le imprese già iscritte devono versare il diritto entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi

In entrambi i casi, entro un anno dalla relativa scadenza ordinaria, sarà possibile regolarizzare gli omessi, incompleti o tardivi versamenti del diritto annuale usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art.6 del D.M. 27 gennaio 2005, n.54 del Ministero delle Attività Produttive. 

Ravvedimento operoso

Per poter avvalersi di tale istituto, è necessario accertarsi di essere ancora nei termini utili. A tale scopo, occorrerà, quindi, individuare la data della violazione, ovvero la data di scadenza entro la quale non è stato effettuato - in tutto o in parte - il versamento dovuto. Questa data è:

  • per le nuove iscrizioni, il 30º giorno dopo la protocollazione della domanda;
  • per le imprese già iscritte decorre dalla scadenza ordinaria di pagamento del diritto annuale corrispondente alla scadenza prevista per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Dal 2014 (nota MISE n. 172574 del 22/10/2013) per le sole imprese che hanno effettuato un versamento insufficiente nel periodo della maggiorazione dello 0,40% e che intendano regolarizzarlo, il termine per il ravvedimento decorre dalla scadenza di pagamento con maggiorazione dello 0,40%. In questo caso il diritto (cod. trib. 3850) dovrà essere calcolato sottraendo l'importo già versato (nel periodo dello 0,40%) dal diritto dovuto maggiorato dello 0,40%.

 

L'omesso o insufficiente versamento del diritto annuale può essere regolarizzato tramite il Ravvedimento Operoso con le seguenti modalità:

1) entro 30 giorni dalla commissione della violazione (cosiddetto ravvedimento breve)  mediante il contestuale pagamento:
    a) del tributo dovuto (cod.3850)
    b) degli interessi moratori commisurati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornalieradal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento (cod.3851)
    c) della sanzione ridotta pari al 3,75% dell'importo di cui al punto a) (ossia 1/8 della sanzione minima irrogabile pari al 30%)-(cod.3852).

 Il ravvedimento breve  è un metodo alternativo al pagamento con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% (in tal caso lo 0,40% va aggiunto al codice tributo 3850 ovvero come "diritto dovuto").

2) entro un anno dalla commissione della violazione (cosiddetto ravvedimento lungo) mediante il contestuale pagamento:
     a) del tributo dovuto (cod.3850)
     b) degli interessi moratori commisurati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento (cod.3851)
     c) della sanzione ridotta pari al 6% dell'importo di cui al punto a) (ossia 1/5 della sanzione minima irrogabile pari al 30%)-(cod.3852).

La mancanza anche di uno solo dei citati versamenti o dei requisiti sopra indicati rende il ravvedimento inefficace, con successiva applicazione delle sanzioni ordinarie.

Si possono utilizzare crediti per altri tributi solo fino a copertura dell'importo del diritto mancante (3850). I codici 3851 e 3852 non sono compensabili con altri tributi.
Inoltre, non si può in nessun caso usare il codice 8911 per il ravvedimento del diritto annuale (questo codice è riservato al pagamento a saldo zero, in ritardo, di tributi erariali).

SCADENZA PAGAMENTO PER CASI PARTICOLARI PER SOCIETA’ DI CAPITALI

Ci possono essere casi particolari in base alla data di chiusura dell'esercizio e di approvazione del bilancio:

  • per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, la data di scadenza è l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
  • per le società che in base a disposizione di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, la data di scadenza è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è approvato entro il termine stabilito, la data di scadenza è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

L'anno di riferimento da indicare nel modello F24 è sempre quello successivo a quello del fatturato di riferimento (ad esempio: sul fatturato 2024 si calcola il diritto annuale 2025).

ESEMPIO N.1-società con esercizi al 31/12

Salvo successive modifiche alla normativa

  • Bilancio approvato nei quattro mesi (entro aprile): scadenza versamento 30 giugno 2025 oppure 30 luglio 2025 con 0,40%
  • Bilancio approvato nel quinto mese (maggio): stesse scadenze della riga precedente
  • Bilancio approvato nel sesto mese (giugno) o oltre: scadenza 31 luglio 2025 oppure 30 agosto 2025 con 0,40% (sabato, prorogato al 1 settembre).

ESEMPIO N.2-società con esercizi al 30/04

Salvo successive modifiche alla normativa

  • Bilancio approvato nei quattro mesi (entro agosto): scadenza versamento 31 ottobre 2025 oppure 30 novembre 2025 con 0,40% (domenica, prorogato al 1 dicembre)
  • Bilancio approvato nel quinto mese (settembre): stesse scadenze della riga precedente
  • Bilancio approvato nel sesto mese (ottobre) o oltre: scadenza 30 novembre 2025 (domenica, prorogato al 1 dicembre) oppure 31 dicembre 2025 con 0,40%

ESEMPIO N.3-società con esercizi al 30/09

Salvo successive modifiche alla normativa

  • Anche se pagato nel 2026, si deve sempre indicare 2025 nel modello F24. Le società con esercizio non coincidente con l'anno solare pagano sempre il diritto annuale più in ritardo rispetto alle altre, mai in anticipo.
  • Bilancio approvato nei quattro mesi (entro gennaio): scadenza versamento 31 marzo 2026 oppure 30 aprile 2026 con 0,40%
  • Bilancio approvato nel quinto mese (febbraio): stesse scadenze della riga precedente
  • Bilancio approvato nel sesto mese (marzo) o oltre: scadenza 30 aprile 2026 oppure 30 maggio 2026 con 0,40% (sabato, prorogato al 1 giugno).

Le società con esercizio prolungato (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione, e l'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato - effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato alla scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il carattere "annuale" del tributo.

 

QUANDO NON VIENE RILASCIATO IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

La Camera di Commercio non rilascia il certificato di iscrizione alle imprese che non sono in regola con il pagamento del diritto.

 

Normativa di riferimento:

 

Ultima modifica: Martedì 8 Aprile 2025