Mediazione civile e commerciale

La Mediazione è il procedimento con il quale, grazie all’intervento del mediatore cioè di un professionista neutrale e imparziale, si cerca di individuare insieme alle parti una soluzione al conflitto che le oppone, attraverso l’organizzazione di incontri che permettano di confrontare in un clima disteso e sereno i differenti punti di vista, i bisogni concreti e gli interessi delle parti.

La Mediazione si conclude con un atto negoziale a cui si dà il nome di Conciliazione, che non è altro che la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento dell’attività di Mediazione. Il testo normativo di riferimento è il D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28 e ss.mm.ii.

L'Organismo di mediazione della Camera di Commercio Irpinia Sannio è iscritto nel Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 345. 

Il ricorso alla procedura di mediazione, oltre che su base volontaria, è previsto:

  • su invito del giudice alle parti. Il giudice valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti può invitare le stesse a rivolgersi ad un organismo di mediazione;
  • per la presenza di clausole di mediazione. Se il contratto o lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  • quando la mediazione è condizione di procedibilità ossia quando è previsto il tentativo obbligatorio di mediazione. Il tentativo di mediazione presso gli organismi accreditati costituisce condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio nelle seguenti materie: diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, condominio, risarcimento del danno derivante  da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; dal 30 giugno 2023 anche  associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.

Mediazione - In vigore la riforma "Cartabia" dal 30 giugno 2023. Di seguito le principali novità: 

L'art. 5 prevede, in aggiunta a quelle già previste, nuove materie per le quali la mediazione è obbligatoria:

- Associazione in partecipazione         - Rete 

- Somministrazione                                - Società di persone

- Subfornitura                                          - Consorzio

- Franchising                                            - Opera

Opposizione a decreto ingiuntivo 

Ai sensi del nuovo art. 5 bis, nel procedimento di opposizione, l’onere di presentare la domanda di mediazione spetta alla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.

Mediazione condominiale

L'amministratore di condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad un procedimento di mediazione (non è più necessaria la preventiva delibera assembleare). L'eventuale verbale di accordo deve contenere il termine entro il quale l'assemblea dovrà approvare l'accordo stesso con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. In caso di mancata approvazione nel termine la conciliazione si intende non conclusa.

Durata

L'art. 6 (introdotto dal  D.lgs. 216 del 27/12/24, il c.d. correttivo Cartabia) ha previsto un nuovo termine di durata stabilendo che  “il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi”, prorogabile “per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi”.

Qualora, però, si tratti di mediazione demandata (artt. 5 comma 2 e 5-quater)  la durata è di sei mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della scadenza.

La proroga dovrà risultare “da accordo scritto delle parti”.

Rimane fermo che il termine di durata del procedimento non è soggetto a sospensione feriale.

Procedimento

Il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

Partecipazione

Parti persone fisiche: le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Parti diverse dalle persone fisiche: partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

L'art. 8 comma 4 bis (introdotto dal c.d. correttivo Cartabia) prevede che la delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7 (se le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile) il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

Primo incontro tra le parti

Secondo il nuovo art. 8 il primo incontro è ora effettivo e non semplicemente informativo; ciò significa che le parti, con l'ausilio del Mediatore, potranno discutere subito il merito della controversia. Il mediatore espone preliminarmente la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

Procedura del Servizio di Mediazione

Per dare inizio alla mediazione è sufficiente che una delle parti depositi una domanda di mediazione presso la Segreteria del Servizio.
La Segreteria provvederà a contattare l'altra parte ed organizzerà l'incontro secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento del Servizio di Mediazione. 

Elenco mediatori iscritti nella parte prima del Registro degli organismi pubblici, sezione A, presso il Ministero della Giustizia.

Mediazione telematica e mediazione da remoto

Il D.lgs. n. 216 del 27/12/24 ha introdotto la distinzione tra:

  1. mediazione in modalità “telematica”, prevista dall’art. 8 bis, in cui tutti gli atti sono  formati e sottoscritti nel rispetto del codice della amministrazione digitale​
  2. mediazione “con incontri con modalità audiovisiva da remoto”, prevista dall’art. 8 ter.

1) Secondo il nuovo testo dell’art. 8-bis, la mediazione telematica:

necessita del consenso delle parti,

tutti gli atti devono essere formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto del CAD;

- a conclusione del procedimento, il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo;

- il mediatore ha l’onere di verificare “l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme” delle parti prima di apporre la propria.

2) L'art. 8-ter  rubricato  "Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto", introdotto ex novo, stabilisce che:

 - “ciascuna parte” può sempre chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, mediante un sistema che deve garantire “la contestuale, effettiva e reciproca udibilitàvisibilità delle persone collegate”.

In tal caso il mediatore è tenuto ad acquisire le firme che saranno apposte nel rispetto delle disposizioni del CAD, qualora vi sia il consenso di tutte le parti; in mancanza di consenso, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica davanti al mediatore.

Contatti

Per informazioni rivolgersi a:
Segreteria del Servizio di Mediazione

Sede legale: Piazza Duomo n. 5- 83100 Avellino

sede operativa di Avellino:  Viale Cassitto, 7 – 83100 Avellino

Tel: 0825/694224-279-288

email: conciliazione.av@irpiniasannio.camcom.it

PEC: mediaconciliazione@av.legalmail.camcom.it

sede operativa di Benevento: Piazza IV Novembre n. 1 - 82100 Benevento

Tel. 0824/300205

email: annamaria.bibbo@irpiniasannio.camcom.it

PEC: cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it

Responsabile dell'Organismo: dott.ssa Gemma Iermano (curriculum vitae)

 

 

 

 

 

 

Ultima modifica: Lunedì 10 Febbraio 2025