Registro AEE
Il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento della gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) garantisce la raccolta e tenuta delle informazioni per verificare il rispetto del D.lgs. 49/2014 ed il corretto trattamento dei RAEE e definire le quote di mercato.
L'articolo 29 del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 conferma il ruolo del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.
Il produttore di AEE può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza.
All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia previsti dal decreto. L'iscrizione al registro, con l'indicazione delle pertinenti informazioni, è effettuata esclusivamente per via telematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato secondo le modalità indicate all'articolo 3 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185. All'atto dell'iscrizione al Registro nazionale il produttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce le informazioni previste all'Allegato X del D.lgs. 49/2014 e si impegna ad aggiornarle opportunamente.
Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro, le Camere di commercio comunicano al Comitato di vigilanza e controllo l'elenco delle imprese iscritte al Registro come produttori di AEE.
ECOCERVED è la società consortile del sistema delle Camere di commercio italiane che svolge le attività di progettazione, sviluppo, avvio e gestione di sistemi informativi per conto delle Camere di commercio al fine di adempiere ai numerosi compiti richiesti dalla normativa ambientale nazionale e comunitaria.
Registro AEE : Apertura del portale per l'invio
della Comunicazione annuale dal 30/03/2026
Open scope: il "campo aperto" di applicazione del D.Lgs. 49/2014, come previsto dalla direttiva 2012/19/UE sui RAEE. Guida illustrativa.
L'articolo 29 del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 conferma il ruolo del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.
Il produttore di AEE può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia previsti dal decreto.
L'iscrizione al registro, con l'indicazione delle pertinenti informazioni, è effettuata esclusivamente per via telematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato secondo le modalità indicate all'articolo 3 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.
All'atto dell'iscrizione al Registro nazionale il produttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce le informazioni previste all'Allegato X del D.lgs. 49/2014 e si impegna ad aggiornarle opportunamente.
Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro, le Camere di commercio comunicano al Comitato di vigilanza e controllo l'elenco delle imprese iscritte al Registro come produttori di AEE.
Normativa di riferimento
Decreto 9 marzo 2017, n. 68
Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Manuale produttori: aggiornato al 23 gennaio 2020. Il manuale contiene informazioni relative agli obblighi dei produttori, alle modalità per presentare la pratica di iscrizione e la comunicazione annuale.
Per informazioni: www.registroaee.it/