IL RENTRI
Il RENTRI - Registro elettronico per la tracciabilità - è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Istituito dall’art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e disciplinato dal Regolamento 59/2023, è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Obbligo di iscrizione al RENTRI
La disciplina del RENTRI entrerà in vigore in maniera graduale.
A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 devono iscriversi:
- Impianti di trattamento rifiuti
- Trasportatori di rifiuti
- Commercianti/intermediari di rifiuti
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
- Soggetti delegati dai produttori iniziali
A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 devono iscriversi:
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)
A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 devono iscriversi:
- Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
- Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti
I produttori di rifiuti non rientranti in queste tipologie non si iscriveranno ma dovranno registrarsi al RENTRI per vidimare digitalmente i FIR.
Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR)
Dal 13 febbraio 2025, data di entrata in vigore del modello di FIR di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (c.d. “nuovi modelli”), non è più possibile vidimare i FIR recandosi presso la Camera di commercio o presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Da tale data, infatti, il FIR in formato cartaceo, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 deve essere vidimato digitalmente utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Per vidimare digitalmente il FIR cartaceo gli operatori possono utilizzare:
- il proprio sistema gestionale mediante interoperabilità con il RENTRI;
- i servizi messi a disposizione dal RENTRI se non dispongono di un proprio sistema gestionale.
I servizi di supporto possono essere utilizzati da:
- operatore iscritto al RENTRI, che accede al servizio dall’area riservata “Operatori”
- operatore non iscritto al RENTRI, che accede al servizio dall'area “Produttori di rifiuti non iscritti”.
La vidimazione digitale dei formulari cartacei non comporta alcun pagamento di diritti o contributi.
Dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI produrranno il FIR esclusivamente in formato digitale.
Il Registro di carico e scarico dei rifiuti
Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico.
Dalla data di iscrizione al RENTRI la vidimazione e la tenuta dei nuovi modelli di registro di carico e scarico saranno effettuate in modalità digitale.
Dal 4 novembre 2024 gli operatori che non sono tenuti a iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 possono vidimare i nuovi registri di carico e scarico in formato cartaceo (modelli scaricabili dal portale www.rentri.gov.it) presso la Camera di commercio.
- Maggiori informazioni disponibili sul portale Rentri
Devono iscriversi al RENTRI operatori professionali:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale
- gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
Devono iscriversi al RENTRI produttori le imprese, gli enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:
- industriali,
- artigianali,
- derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Possono iscriversi per operare come delegati dei produttori:
- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse,
- gestore del servizio di raccolta,
- gestore del circuito organizzato di raccolta.
I delegati possono adempiere, per conto dei produttori, all’iscrizione e la trasmissione dei dati.
L’iscrizione va effettuata, esclusivamente via telematica, attraverso il portale del RENTRI integrato nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.
L’operatore accede alla propria area riservata mediante autenticazione con identità digitale (SPID, CNS, CIE).
L’iscrizione è guidata e può essere compilata in più momenti.
Con la trasmissione della pratica alla Sezione dell’Albo e la contestuale protocollazione l’iscrizione è completata.
Il RENTRI acquisisce automaticamente dal Registro imprese, dall’Albo Nazionale Gestori ambientali e da altre banche dati ufficiali le informazioni necessarie per creare il profilo dell’operatore e attivare l’area riservata dalla quale perfezionare l’iscrizione e svolgere le altre operazioni verso il RENTRI.
A completamento dell’iscrizione l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:
- diritto di segreteria pari a 10€
- contributo annuale diversificato in relazione a:
- imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;
- imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;
- tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.
Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all’iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno attraverso la piattaforma pagoPA.