Per le nuove iscrizioni
Per le nuove iscrizioni nel Registro imprese o nel REA o per le iscrizioni di nuove unità locali, il diritto annuale deve essere pagato utilizzando una delle seguenti modalità:
- tramite addebito in conto Telemaco, in fase di invio della pratica telematica (modalità preimpostata dal sistema).
- tramite Modello F24, da effettuare entro 30 giorni dall'invio della pratica telematica.
Dall’anno successivo all’iscrizione
Alla scadenza di pagamento annuale il versamento del diritto annuale deve essere effettuato in via telematica con modello di pagamento F24, eventualmente utilizzando, in compensazione, crediti relativi a qualsiasi tributo o contributo oppure tramite la piattaforma online PagoPA .
COME SI COMPILA IL MODELLO F24
Il modello di pagamento F24 va compilato negli appositi spazi indicando:
- codice fiscale dell'impresa (non la partita IVA);
- dati anagrafici;
- domicilio fiscale.
Quindi nella sezione IMU e altri tributi locali occorre indicare:
- la sigla AV nella colonna codice ente (per i pagamenti a favore di altre Camere di Commercio, indicare le sigle automobilistiche delle relative province);
- il codice 3850 nella colonna codice tributo;
- l'anno a cui si riferisce il versamento nella colonna anno di riferimento;
- l'importo che si versa nella colonna importi a debito versati.
Codice ente/codice comune |
Codice tributo |
Anno riferimento |
Importi a debito versati |
AV |
3850 |
20.. |
Importo da pagare |
COME VERSARE IL DIRITTO ANNUALE ONLINE CON "pagoPA"
È stato predisposto un sito unico nazionale per il calcolo e il versamento del diritto annuale dovuto a tutte le Camere di Commercio. Per effettuare il conteggio si dovrà:
- inserire il codice fiscale dell'impresa; il sistema verificherà che questa disponga di una casella PEC valida (salvo i soggetti non obbligati alla PEC);
- inserire una eventuale seconda mail non certificata, e il dato del fatturato per tutte le imprese che non pagano in misura fissa (società, consorzi, ecc.);
- nella schermata dei risultati del calcolo, usare gli appositi pulsanti se si vuole ricevere via mail i dettagli dei conteggi e/o se si vuole effettuare il pagamento direttamente online;
- dopo aver fatto click su "Paga online", si dovrà scegliere il servizio di pagamento fra le varie banche disponibili, di regola con carta di credito; alcune banche consentono anche l'addebito diretto in conto per i propri correntisti.
COME SI CALCOLA IN BASE AL FATTURATO
griglia di calcolo per il tributo 2021
griglia di calcolo per il tributo 2022
griglia di calcolo per il tributo 2023 per imprese ubicate in provincia di Avellino
griglia di calcolo per il tributo 2023 per imprese ubicate in provincia di Benevento
griglia di calcolo per il tributo 2024 per imprese ubicate in provincia di Avellino
griglia di calcolo per il tributo 2024 per imprese ubicate in provincia di Benevento
ATTENZIONE ALLE RICHIESTE DI PAGAMENTO INGANNEVOLI RECAPITATE DA SOGGETTI PER INZIATIVE COMMERCIALI PRIVATE COMPLETAMENTE ESTRANEE ALLE ATTIVITA’ DELLE CAMERE DI COMMERCIO.
ERRATI VERSAMENTI
COME EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE
In caso di diritto annuale versato in eccedenza oppure non dovuto, è indubbiamente più rapido per il contribuente ricorrere alla compensazione anziché richiedere il rimborso (i termini per il rimborso sono stabiliti fra l'altro, a pena di decadenza, dall'art. 17 comma 3 della Legge n. 488/1999, in 24 mesi dalla data del pagamento); l'utilizzo del credito, infatti, è immediato e tale procedura consente altresì di correggere, solo in alcuni casi limitati, eventuali errori relativi all'ente destinatario delle somme (ovvero in caso di errato pagamento ad una Camera di Commercio non destinataria del versamento).
Per la compensazione del credito non è obbligatorio, infine, osservare il termine di ventiquattro mesi a pena di decadenza (previsto, invece, per la presentazione delle domande di rimborso), così come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico che, con la nota prot. n. 0399448 in data 26/9/2017, ha stabilito che è possibile eseguire la compensazione su modello F24 (relativamente alle maggiori somme versate e non dovute per cui non è più possibile chiedere il rimborso) entro il termine di prescrizione decennale del credito per diritto annuale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.
È comunque necessario contattare preventivamente l’Ufficio Diritto Annuale allo scopo di verificare la sussistenza e l'entità del credito e non correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come omessi versamenti e, quindi, sanzionati.
La compensazione viene effettuata con modello F24 - sezione IMU ed altri Tributi locali - indicando nelle colonne:
- codice ente locale – AV;
- codice tributo – 3850;
- anno di riferimento - anno del diritto a credito;
- importo a credito compensati – importo.
La seconda sezione da compilare dipende dalla natura del tributo/contributo a debito.
È, inoltre, possibile portare in compensazione eventuali crediti vantati per altri tributi e/o contributi
con quanto dovuto per il diritto annuale.
Non è possibile compensare gli importi versati con il codice 3852 (Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale) e con il codice 3851 (Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale), così come previsto dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.115/E del 23 maggio 2003.
COME RICHIEDERE IL RIMBORSO
La domanda di rimborso (alternativa al recupero del credito con la compensazione), deve essere presentata all'Ufficio Diritto Annuale (anche a mezzo e.mail all’indirizzo: diritto.annuale@irpiniasannio.camcom.it oppure alla PEC della Camera: cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it), a pena di decadenza, entro due anni dal pagamento di cui si chiede il rimborso (Legge 488/1999, art. 17, comma 3), utilizzando l’apposito Modulo di richiesta di rimborso, da inviare debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità e alla documentazione utile.