Cartelle di pagamento a seguito emissione ruolo

Mancato, incompleto o tardato pagamento.

Tutte le imprese che hanno commesso una violazione, ovvero che:

  • hanno omesso del tutto il versamento;
  • hanno effettuato un versamento incompleto (pagato in misura inferiore rispetto al dovuto);
  • hanno effettuato un versamento in ritardo

sono da considerarsi soggette a una sanzione amministrativa (art. 18 L. 580/1993, D.Lgs. 472/1997, decreto ministeriale 27.1.2005 n. 54 e Regolamento Camerale vigente).
Questa viene irrogata tramite emissione di un ruolo, ovvero tramite cartelle di pagamento per il recupero del dovuto.

Se però la violazione viene regolarizzata entro un anno dalla scadenza, è possibile evitare l'irrogazione della sanzione, versando l'importo del tributo e le somme a titolo di ravvedimento operoso (vedi sez. QUANDO SI PAGA).

Per le imprese che desiderano regolarizzare la propria posizione relativamente al pagamento del diritto annuale, sono invitate ad inviare apposita richiesta all’Ufficio Diritto Annuale al seguente indirizzo e-mail: diritto.annuale@irpiniasannio.camcom.it 

CARTELLA DI PAGAMENTO: GUIDA ALLA LETTURA ED AL PAGAMENTO

La cartella esattoriale viene emessa dall'Agente della Riscossione e notificata ai seguenti destinatari:

  • per le imprese individuali al titolare;
  • per le società di capitali alla società;
  • per le società di persone sia alla società che ai soci responsabili in solido (esclusi quindi i soci accomandanti nelle SAS), oltre al liquidatore. Si ricorda che in tal caso deve essere effettuato un solo versamento in quanto trattasi della stessa cartella. Ciò si vede dal numero cartella che è unico tranne le tre cifre dopo la barra, che si riferiscono ai soci coobbligati.

Ad  esempio:

012 - 2019 - 99999999 99: è la cartella notificata alla società

012 - 2019 - 99999999 99 / 001 : per il primo socio

012 - 2019 - 99999999 99 / 002:  per il secondo, ecc.

Il pagamento della cartella da parte di uno dei responsabili in solido libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso (art. 9 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

Nella prima pagina si trova l'intestazione della cartella, comprendente i dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente, un'indicazione sommaria degli importi iscritti a ruolo e degli Enti destinatari delle somme indicate. Nell'intestazione è indicato anche qual è l'Agente della Riscossione (ambito provinciale) a cui è stato affidato l'incarico di esigere le somme dovute.

Dopo la riforma della riscossione coattiva (si vedano i decreti legislativi n. 37, 46 e 112 del 1999), l'Agente della Riscossione competente (un tempo chiamato "Concessionario") è quello della Provincia in cui - negli archivi dell'Anagrafe Tributaria - si trova la residenza dell'imprenditore individuale ovvero la sede principale dell'impresa societaria. Inoltre viene emessa un'unica cartella per tutti i codici tributo a carico del soggetto, per cui oltre al diritto annuale possono essere presenti somme dovute ad altri Enti impositori, oppure possono coesistere importi dovuti a Camere di Commercio diverse.

Le sezioni più importanti per la comunicazione tra ente impositore e contribuente sono il "Dettaglio addebiti" e i "Dati identificativi della cartella", dove sono indicati:
il numero REA dell'impresa iscritta a ruolo (di cui si prega di prendere nota prima di richiedere informazioni telefoniche alla Camera di Commercio), la violazione contestata al contribuente e gli importi iscritti a ruolo suddivisi per codice tributo:

  • il codice 961 si riferisce al diritto annuale non versato a fianco del quale è indicato l'anno di competenza a cui si riferisce;
  • il codice 962 si riferisce alla sanzione per omesso o tardivo versamento.
  • il codice 992 si riferisce agli interessi legali sulle somme non versate entro i termini di legge ed è calcolato dalla scadenza dell'annualità di riferimento alla data di effettivo versamento, oppure fino alla data di consegna dei ruoli all'Agente della Riscossione se trattasi di importi ancora non regolarizzati.

Dopo il dettaglio degli importi, la cartella riporta varie informazioni per il pagamento e le istruzioni per l'eventuale ricorso o annullamento in autotutela.

Gli importi da versare sono diversi a seconda che il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure successivamente:

  • se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica, si devono versare i tributi a ruolo, il compenso di riscossione e le spese di notifica;
  • se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla notifica, non si può più utilizzare il bollettino allegato perché gli importi da versare saranno diversi; si dovranno versare, infatti, oltre ai tributi a ruolo e alle spese di notifica, anche l'intero compenso esattoriale, gli interessi di mora e il rimborso delle spese per eventuali procedure esecutive. Il pagamento potrà essere effettuato presso l'Agente della Riscossione o comunque bisognerà rivolgersi a quest’ultimo per chiedere informazioni per il versamento.

Le informazioni sugli importi iscritti a ruolo devono invece essere sempre richieste all'ente impositore, ovvero in questo caso all'Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio Irpinia Sannio .

 

Le modalità di pagamento delle cartelle sono esclusivamente quelle riportate in cartella a cura dell’AGENTE DELLA RISCOSSIONE.

Si precisa, altresì, che l’art. 31 del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122, che ha disposto che il pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori possa essere effettuato mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con l’utilizzo del modello unificato di pagamento F24 – codice tributo RUOL – non è applicabile in caso di iscrizione a ruolo del diritto annuale.

 

RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

L’eventuale richiesta di rateizzazione degli importi iscritti a ruolo deve essere prodotta all'Agente della Riscossione indicato in cartella.

 

SGRAVIO DI CARTELLE ESATTORIALI NON DOVUTE

Il contribuente che riceve una cartella di pagamento e ritiene di non doverla pagare, in tutto o in parte, può presentare, previa verifica dei dati, un'istanza di sgravio totale o parziale della stessa, allegando una copia della cartella esattoriale e il modello F24 o la ricevuta di pagamento effettuato in via telematica al momento dell'iscrizione. La Camera di Commercio provvederà ad esaminare l'istanza e, all’esito dell’istruttoria, deciderà in merito alla concessione dello sgravio se dovuto.

Attenzione: la presentazione di un'istanza di annullamento alla Camera di Commercio non sospende i termini per il pagamento della cartella, né quelli per ricorrere alla Commissione Tributaria.

Ricorso alla commissione tributaria provinciale

Avverso il pagamento del diritto annuale è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio (art. 12, comma 2, Legge 28/12/2001, n. 448).

Ultima modifica: Martedì 8 Aprile 2025