Venerdì 20 Marzo 2026
Responsabilità degli operatori
PRODUTTORE
È definito produttore:
- il fabbricante del prodotto stabilito nell'UE;
- qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
- colui che rimette a nuovo il prodotto;
- il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nell'UE;
- l'importatore del prodotto;
- gli altri operatori nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.
OBBLIGHI DEL PRODUTTORE
Il produttore:
- fornisce in lingua italiana al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze;
- indica la propria identità e i propri estremi;
- indica il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte;
- effettua controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, tiene un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza;
- provvede al ritiro, al richiamo e ad informare il consumatore degli eventuali rischi, in modo volontario o su richiesta delle competenti autorità;
- informa immediatamente le amministrazioni competenti qualora sappia o debba sapere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto da lui immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, precisando le azioni intraprese per prevenire tali rischi;
- collabora con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono.
DISTRIBUTORE
È definito distributore qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE
Il distributore
- agisce con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire la sicurezza dei prodotti posti in commercio;
- pone in vendita prodotti le cui informazioni, destinate ai consumatori e agli utenti, siano redatte in lingua italiana;
- non fornisce prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso;
- nel caso in cui abbia partecipato al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato:
- trasmette le informazioni concernente i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza
- conserva e fornisce la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore;
- informa immediatamente le amministrazioni competenti qualora sappia o debba sapere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto immesso sul mercato presenta per il consumatore rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, precisando le azioni intraprese per prevenire tali rischi;
- collabora con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti.
Ultima modifica
Mar 03 Feb, 2026