- le imprese individuali
- le società semplici
- le società commerciali
- le cooperative e le società di mutuo soccorso
- i consorzi e le società consortili
- gli enti pubblici economici
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo)
- le società tra avvocati D.Lgs. 96/2001
- le società tra professionisti L. 183/2011
- le società estere con sede secondaria in Italia
nonché
- i soggetti collettivi iscritti solo al REA (fondazioni, associazioni...)
- le persone fisiche iscritte al REA (agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri)
- le unità locali di imprese con sede in altra provincia o all'estero
Sono obbligate al versamento anche:
- le imprese che si trovano in stato di concordato preventivo;
- le imprese in stato di amministrazione straordinaria, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività.
- le imprese inattive o in liquidazione
Anche le imprese confiscate o sequestrate sono tenute al versamento del diritto annuale e all'iscrizione al Registro delle Imprese, così come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota prot.0117965 del 21/05/2012.
L'ultimo anno di iscrizione non è dovuto solo nel caso in cui la richiesta di cancellazione venga trasmessa entro il 30 gennaio, con causa di cessazione avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Il diritto annuale deve essere versato per la sede (legale o principale) e per ogni unità locale/sede secondaria iscritta al Registro Imprese.
L’obbligo scatta dall’anno in cui viene presentata l’istanza di iscrizione e cessa dall’anno successivo a quello di presentazione della domanda di cancellazione.
La cancellazione dal Registro delle imprese individuali, con retrodatazione della cessazione dell’attività, non esclude dall'obbligo del pagamento del tributo, che è dovuto fino all'anno di presentazione della domanda di cancellazione (compreso).
Il presupposto del pagamento è, quindi, l’iscrizione e/o annotazione nel Registro delle Imprese o al REA, indipendentemente dall’esercizio effettivo di un’attività.
Il diritto annuale è dovuto per ciascun anno solare d'iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA; pertanto, i soggetti che si cancellano dal Registro delle Imprese e dal REA nel corso dell'anno sono comunque tenuti a versare l'intero importo dovuto, senza possibilità di frazionare lo stesso in relazione ai mesi di effettiva iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA.
SOGGETTI ESONERATI DALL’OBBLIGO DI PAGAMENTO:
Non sono obbligate al pagamento del diritto annuale
- le unità locali per le quali viene presentata domanda di cancellazione entro il 30 gennaio con cessazione attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- le imprese individuali con cessazione dell’attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente e presentazione di istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio;
- le imprese individuali di cui risulta deceduto il titolare, dall'anno successivo alla data del decesso (occorre il deposito del Mod.I2);
- le società poste in scioglimento senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e con presentazione di istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio;
- le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e con presentazione di istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio;
- le società con atto di fusione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e presentazione di istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio;
- le società cooperative sciolte con atto dell’Autorità governativa, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- le imprese che al 31 dicembre dell'anno precedente risultano in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio);
- i soggetti iscritti nel REA con cessazione dell’attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente e presentazione di istanza di cancellazione entro il 30 gennaio;
- le START-UP INNOVATIVE e gli INCUBATORI CERTIFICATI, per i primi 5 anni, a partire dall'anno di iscrizione (compreso) nelle rispettive sezioni speciali del Registro Imprese; tale esenzione è comunque dipendente dal mantenimento dei requisiti di sensi del D.L. N.179 DEL 18/10/2012 così come modificato dal D.L. N.3 del 24/01/2015, art.4.
ATTENZIONE: le imprese che omettono o ritardano la richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese, o la denuncia di chiusura di unità locale/sede secondaria, saranno tenute al pagamento del diritto fino all’anno d’iscrizione. La regola si applica anche alle imprese individuali che cessano l'attività a seguito di conferimento in altra impresa.