FAQ

Bando Voucher Digitali I4.0 2020

No, come previsto dall’art. 11 del bando è prevista una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Non saranno ammessi i progetti migliori perchè non sarà attribuito un punteggio ad un progetto, ma l’ammissione è legata alla congruenza dell’intervento proposto rispetto agli obiettivi del bando, all’impresa richiedente e ai fornitori previsti. Non può essere in ogni caso considerato un Click Day perché l’Ente incrementerà le risorse in funzione delle domande ammissibili.

Un sistema di e-commerce è un piattaforma che permette di effettuare una transazione per la commercializzazione di beni e servizi tra produttore e consumatore attraverso la rete internet. Il termine innovativo si riferisce alla sua capacità di non limitarsi a permettere la transazione attraverso l’implementazione di un sistema di pagamento online, ma di prevedere una serie di applicazioni che migliorino l’user experience dell’utente e ne integri le funzioni anche attraverso elementi offline (es. touch screen fisici, sistemi di realtà aumentata, sistemi di crm avanzati, bot, sistemi di gamification, ecc.).

La geolocalizzazione è il processo tramite il quale è possibile mettere in relazione una certa informazione con un punto specifico della superficie terrestre, individuato tramite metodi di localizzazione (quindi il reperimento delle coordinate latitudinali e longitudinali) di un apparato elettronico, sfruttandone le caratteristiche fisiche o ricevendo informazioni dettagliate dallo strumento stesso. Nello specifico il concetto di geolocalizzazione enfatizza l’aspetto dinamico, riferendosi ad informazioni che possono essere aggiornate di frequente come la posizione e la velocità.

La registrazione su Google Maps con la relativa scheda “Google My Business” è un sistema che permette alle imprese di essere localizzate attraverso i sistemi google, ma non rientra in un progetto innovativo, trattasi bensì di attività ordinaria relativa alla presenza online dell’impresa.

 

Come indicato nella scheda di sintesi al punto b) entità del contributo, l'importo minimo dell'investimento ossia delle spese ammissibili è pari a 3.000,00 euro, mentre l'importo massimo del voucher è pari a 5.000,00 euro.  Dunque non sussistono limiti massimi all'entità del progetto, ma esclusivamente un limite minimo all'entità del progetto ed un massimi all'ammontare del voucher erogato.

Dalla data della pec di comunicazione di concessione del voucher l’impresa beneficiaria ha 90 giorni per la realizzazione dell’intero progetto I4.0 ed ulteriori 30 giorni per la rendicontazione delle spese.

La scelta del consulente da parte dell'impresa richiedente è libera nel rispetto dei requisiti previsti dal bando. In particolare per gli ulteriori fornitori di consulenza/formazione devono aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 e/o Elenco 2.

Si, come previsto dall'art. 2, comma 2 del bando gli ambiti tecnologici di innovazione digitale dovranno riguardare obbligatoriamente almeno una tecnologia dell'elenco 1 con l'eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell'elenco 2.

Come previsto dall'art. 7 del bando, i servizi di consulenza e formazione devono rappresentare almeno il 50% delle spese ammissibili, indipendentemente dall'ambito tecnologico a cui si riferiscono.

Si, il bando non prevede limiti al riguardo.

Il Modulo E deve essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentate della ditta fornitrice. eccezionalmente, in mancanza di firma digitale, può essere firmato in modo autografo dal fornitore, con allegato un documento di identità dello stessotitolare/rappresentante legale del fornitore.

Come indicato nella scheda di sintesi, ai fini del bando, l’impresa potrà avvalersi degli Innovation Manager per i servizi di consulenza e formazione. In relazione alle forniture di beni e servizi strumentali di cui all’art. 7 comma1, lett. b, non sono richiesti requisiti specifici, posto che l’attività dichiarata al Registro imprese sia coerente con quanto fornito.

Si, il bando prevede che possano essere considerate anche le spese sostenute a partire dal 1 Gennaio 2020, a condizione che siano coerenti con l’intervento progettuale proposto e con gli obiettivi dello stesso. Inoltre la loro rendicontazione deve rispettare tutti i requisiti previsti nell’art. 13 comma 2 del bando.

No, la finalità del bando è l’innovazione non la sicurezza aziendale.

I sistemi di geolocalizzazione rientrano in uno degli ambiti tecnologici previsti nell’elenco 2, dunque l’implementazione di tale sistema deve essere complementare a un ambito tecnologico dell’elenco 1 per rendere ammissibile la proposta. Viceversa se è finalizzato alla sicurezza aziendale non risulta coerente con le finalità del bando.

 

No, il Modulo deve essere presentato da quegli ulteriori fornitori di servizi di consulenza/formazione di cui alla scheda di sintesi allegata al Bando. Questi fornitori devono aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 e/o Elenco 2.

Si, è obbligatorio compilarlo per aggiornare il livello di digitalizzazione e innovazione dell’impresa richiedente.

Si la Rete Soggetto con personalità giuridica iscritta nel Registro delle Imprese può partecipare al bando per i voucher digitali I4.0.

 

Posto che la strategia di digital marketing fa parte dell'elenco 2 degli ambiti tecnologici e quindi di natura facoltativa e propedeutica ad un intervento in un ambito tecnologico di cui all'elenco 1, il preventivo di una campagna advertising sarà a cura di un consulente esperto di web/digital marketing che descriverà il piano di comunicazione da realizzare con il dettaglio delle voci di spesa per ciascun canale social su cui sarà effettuata la campagna.

 

Si, in relazione ad alcune segnalazioni di problemi tecnici per ottenere il report del Selfi4.0, anche in mancanza dello stesso la domanda potrà essere lo stesso presentata completa degli altri documenti previsti dal bando. Successivamente l'impresa richiedente potrà integrare la domanda con l'invio a mezzo pec all'indirizzo areaimpresa@av.legalmail.camcom.it del Selfi4.0 una volta compilato ed acquisito.

No, l’iscrizione all’elenco fornitori di tecnologie e servizi 4.0 della Camera di Commercio non è requisito di ammissibilità per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 6 comma 3 del bando, a differenza dell’aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 e/o Elenco 2.

È possibile invece richiedere l'inserimento nell'Elenco dei Fornitori di Tecnologie e Servizi 4.0 inviando il modulo di autodichiarazione (scaricabile sul sito web dell’ente camerale) compilato, trasformato in formato PDF e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa fornitore 4.0 all'indirizzo mail pid@av.camcom.it. Questo elenco sarà utilizzato per supportare le imprese della provincia di Avellino nell'individuare partner specializzati nella realizzazione di un progetto 4.0.

PayPal inteso come uno dei servizi di pagamento mobile e via internet strumentali alla realizzazione dell’intervento è ammesso. Va però sempre contestualizzato e inserito nell’ambito di un progetto innovativo coerente con le prescrizioni del bando. 

Come specificato nella Scheda di sintesi in calce al bando, l’Innovation Manager va selezionato fra gli iscritti nell’albo degli esperti tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico nella versione aggiornata con decreto dirigenziale 8 maggio 2020 (www.mise.gov.it) e/o dall’elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all’indirizzo web: http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-innovazione.htm

Viceversa i manager, consulenti selezionati con altri incentivi/voucher (es. Voucher Innovation manager di cui al DD 6/11/2019) devono documentare la propria esperienza al pari degli ulteriori fornitori (modulo E + CV).

Si, il bando prevede che possano essere considerate anche le spese sostenute a partire dal 1 Gennaio 2020, a condizione che siano coerenti con l’intervento progettuale proposto, inoltre la loro rendicontazione deve rispettare tutti i requisiti previsti nell’art. 13 comma 2 del bando. In tal caso in luogo dei preventivi si può presentare la fattura senza il bonifico che sarà viceversa trasmesso in sede di rendicontazione.

Il bando prescrive inoltre che su tutta la documentazione di spesa (fatture) esibita dovrà essere apposta, da parte del fornitore, la seguente dicitura: “Iniziativa cofinanziata dalla CCIAA di Avellino - Bando di concessione voucher digitali I4.0– Anno 2020”. Nel caso di fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020 e precedenti la data della domanda di voucher la suddetta dicitura sarà prodotta mediante una dichiarazione di autocertificazione firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.

No, l’iscrizione all’elenco fornitori di tecnologie e servizi 4.0 della Camera di Commercio non è requisito di ammissibilità per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 6 comma 3 del bando.

L’intervento ammissibile deve essere ricompreso nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 e/o Elenco 2. Nel caso specifico il progetto si inserirebbe alla lettera p) dell’elenco 1, dove è prevista l’implementazione di sistemi di e-commerce e non di siti web vetrina: dunque è obbligatorio che si predisponga un sistema innovativo che preveda il completamento dell’acquisto del bene e/o servizio completamente online.

 

Si, il bando prevede espressamente questa tipologia di spese nel limite massimo del 50% rispetto al totale delle spese ammissibili. Viceversa pc, tablet, notebook, altro hardware per l'attività ordinaria dell'impresa rientrano tra le spese non ammissibili.

Si, a condizione che la stessa sia coerenti con l’intervento progettuale proposto e con gli obiettivi del bando.

Si, i fornitori devono aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 e/o Elenco 2. Tale caratteristica deve essere posseduta, alla data della presentazione della domanda di voucher dall’azienda fornitrice, indipendentemente dall’esperienza lavorativa dei suoi soci/dipendenti. Le professionalità interne saranno inserite nel curriculum aziendale che concorrerà alla valutazione del fornitore e del progetto presentato.

Si, ma in sede di rendicontazione del progetto dovrà essere prodotto report analitico della campagna realizzata con idoneo giustificativo di spesa del “big player” con annesso tracciamento del pagamento direttamente riconducibile all’azienda beneficiaria del voucher. Inoltre, all’interno della stessa proposta progettuale, dovrà essere presente un’attività di consulenza direttamente riconducibile all’attività di digital marketing prevista.

Si, rientra tra le Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa di cui alla lett. k) dell’elenco 1.

No, il fornitore deve essere titolare di partita IVA e possedere il requisito degli ulteriori fornitori di cui alla scheda di sintesi in calce al bando lett. a).

In qualità di fornitore, così come specificato nella Scheda di sintesi in calce al bando, l’Innovation Manager va selezionato fra gli iscritti nell’albo degli esperti tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o dall’elenco dei manager tenuto da Unioncamere. Altrimenti un professionista non iscritto nel suddetto 'Elenco degli Innovation Manager può rientrare tra gli ulteriori fornitori a condizione di dimostrare il previsto requisito di esperienza.

No, come indicato nell’art. 6 comma 1 del bando, i fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari nel caso in cui si presentino come fornitori.

Il bando non prevede specificatamente la possibilità di partecipare in rete da parte delle imprese e, quindi, non esiste una formula idonea. In ogni caso le aziende possono costruire un progetto unitario presentando differenti progettazioni singole che vanno tutte verso lo stesso obiettivo.

Contributi alle PMI per le misure anti-contagio in azienda

Nella dichiarazione de minimis vanno indicati gli aiuti ricevuti in tale regime negli ultimi tre anni al fine di verificare il raggiungimento del limite previsto: E' possibile consultare il protale del Registro Nazionale degli Aiuti all'indirizzo web www.rna.gov.it entrare nella sezione trasparenza poi aiuti individuali inserendo il CF dell'impresa beneficiaria

Si è possibile presentare la domanda, a condizione che il finanziamento oggetto del contributo in abbattimento tassi non sia utilizzato per acquisitare le spese (sanificazione, DPI, ecc.) oggetto del bando misure anti-contagio

 

si sono ammissibili anche le spese sostenute a partire dal 31 gennaio 2020 purchè coerenti con quelle specificate nello stesso bando e con la documentazione di spesa e di avvenuto pagamento conforme alle prescrizioni del bando. In tal caso in luogo dei preventiivi saranno allegate le fatture elettroniche. In mancanza della dicitura prevista dal bando sulle fattture (Iniziativa cofinanziata dalla CCIAA di Avellinoecc.) si produrrà una dichiarazione integrativa del fornitore controfirmata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa con i riferimenti della fattura già emessa.e dei beni/servizi forniti riportante la dicitura prevista

 

No non è cumulabile con il credito d'imposta, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del bando in oggetto le spese che godono del contributo camerale non possono essere oggetto di alcuna altra agevolazione pubblica

 

no, la domanda e tutti gli allegati contenenti dichiarazioni delll'impresa devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa; l'intermediario può solo trasmettere la documentazione mediante la piattaforma Telemaco

 

la documentazione fotografica dei locali aziendali è sempre necessaria a prescindere dalla tipologia di spesa prevista per il contributo tenuto conto che è richiesta per la verifica a cura della Camera di Commercio di coerenza dell'intervento porposto da parte dell'impresa richiedente il contributo

 

La domanda può essere trasmessa anche da un intermediario utilizzando il proprio profilo Telemaco. In ogni caso la domanda (modulo base Telemaco), il modulo A, il modulo C e la dichiarazione de minimis devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante

 

Si, possono presentare la domanda di contributo anche le imprese senza dipendenti, l'indicazione nel bando è legata solo all'obbligo del DVR ma non rappresenta un requisito di ammissibilità al contributo

 

i massimali sono riportati espressamente all'art. 9 del bando. Si precisa che il minimo di spesa deve essere di 1.000,00 euro e che il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili al netto d'IVA fino ad un massimo è di 2.000,00 euro

nel caso l'impresa non richieda il contributo per l'aggiornamento del DVR è sufficiente allegare alla domanda un estratto del documento di valutazione rischi presente in azienda qualora tenuto in formato cartaceo

Ufficio Metrico

 

Occorre presentare apposita denuncia all’Autorità di Polizia dello Stato in cui si è verificato l’evento ed allegarne copia al modulo per il rilascio di una nuova carta sostitutiva.

 

Hanno validità 5 anni dalla data di emissione e sono rinnovabili alla scadenza.

 

Occorre compilare l’apposito modulo di richiesta di verifica metrica reperibile presso il competente Ufficio Metrico o scaricabile dal sito internet camerale e pagare il prescritto diritto di segreteria.

 

E’ necessario richiedere l’intervento di un riparatore autorizzato ed effettuare una nuova richiesta di verifica periodica; soltanto dopo aver provveduto a tali adempimenti, lo strumento può essere utilizzato.

 

La carta cronotachigrafica viene rilasciata entro 15 giorni dalla data di richiesta.

 

Sì, occorre solo indicare la Provincia dell’Ente camerale a cui la richiesta è indirizzata.

 

E’ competente la Camera di Commercio nel cui ambito territoriale ricade la residenza anagrafica del conducente, in caso di rilascio di carta del conducente, oppure la sede legale, in caso di rilascio della Carta Azienda.

Se lo strumento è già stato sottoposto a verifica prima da un fabbricante a ciò autorizzato, occorre esclusivamente darne comunicazione all’Ufficio Metrico camerale. Se tale operazione, invece, non è avvenuta da parte del fabbricante, occorre che l’utente richieda la verifica all’Ufficio Metrico, utilizzando l’apposito modulo.

L’utente che detiene uno strumento metrico per il solo ed esclusivo impiego in controlli interni di lavorazione non è soggetto alla verifica periodica, ma deve provvedere a distinguere tale strumento esonerato da quelli soggetti a verifica mediante l’applicazione sullo strumento esonerato di una iscrizione, in caratteri chiari ed indelebili, della sotto riportata dicitura: “Strumento non sottoposto a verificazione periodica; ne è vietato l’uso in rapporto con i terzi, art.692 C.P.” (circolare n.38 del 16/3/1970).

Occorre che il subentrante verifichi la presenza di un bollino verde sullo strumento, consistente in un’etichetta adesiva distruttibile con la rimozione, su cui è riportato l’anno e il mese di scadenza della validità della verifica effettuata. E’, in ogni caso, opportuno informare l’Ufficio Metrico camerale dell’avvenuto subentro.

Servizio Protesti

 

È il Registro nel quale le Camere di Commercio pubblicano gli elenchi dei nominativi protestati dai pubblici ufficiali levatori (notai, segretari comunali, ufficiali giudiziari, Stanza di Compensazione della Banca d'Italia). È stato istituito dall'art. 3-bis del D.L. n. 381 del 18 settembre 1995, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 480 del 15 novembre 1995 (Regolamento di attuazione: Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 agosto 2000, n. 316). Questo Registro ha sostituito la pubblicazione cartacea che veniva prodotta in passato dalle Camere di Commercio.

 

È l'inserimento nel Registro Informatico dell'informazione relativa all'avvenuto pagamento del titolo. Detta annotazione, che viene riportata in visura, è prevista solo per gli effetti cambiari quando il pagamento (compresi interessi e spese) è effettuato dopo 12 mesi dalla levata del protesto. L'annotazione di avvenuto pagamento non comporta la cancellazione del protesto dal Registro Informatico.

 

La Camera di Commercio di Avellino invia sempre una comunicazione sia in caso di esito positivo che in caso di esito negativo.

 

Si può chiedere una visura. Questo documento è rilasciato, dietro versamento dei diritti di segreteria, dall'Ufficio Protesti presente in ogni Camera di Commercio italiana.

 

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti ha 20 giorni di tempo per emettere il provvedimento, che può essere di accoglimento o di rigetto, e l'Ufficio ha 5 giorni dalla data dello stesso per eseguire quanto disposto dal Dirigente.

 

Sì, ma prima si deve ottenere la riabilitazione del nominativo dal Tribunale ai sensi dell'art. 17 della L. n. 108 del 7 marzo 1996 e successive modificazioni. Condizione per ottenere la riabilitazione è che sia trascorso un anno dall'ultimo protesto. La richiesta di riabilitazione va presentata al Tribunale competente.

 

Sì, purché il pagamento (comprensivo di interessi e spese) sia stato effettuato entro 12 mesi dalla levata del protesto. Se il pagamento è avvenuto dopo detto termine occorre verificare se vi sono i requisiti per la riabilitazione.

 

Il pagamento dell'assegno entro 60 giorni dalla data di levata del protesto è ininfluente ai fini della cancellazione dal Registro Informatico in quanto la cancellazione è fattibile solo dopo aver ottenuto dal Tribunale la Riabilitazione del nominativo ai sensi della L. n. 108/96. Il pagamento entro 60 giorni dalla data del protesto può invece, in alcuni casi, evitare l'iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) e la sanzione amministrativa irrogabile dalla Prefettura. Maggiori informazioni possono essere fornite dall'Ufficiale levatore di protesto, dall'Istituto di credito (o da Poste Italiane) e dalla Prefettura.

 

La pubblicazione è mensile. Gli Ufficiali levatori trasmettono gli elenchi il 1º giorno di ogni mese. Detti elenchi contengono i protesti levati fino al 26 del mese precedente a partire da quelli levati dal 27º giorno del mese antecedente (ad esempio il 1º dicembre 2005 hanno trasmesso i protesti levati dal 27 ottobre al 26 novembre 2005). Le Camere provvedono alla pubblicazione nei 10 giorni successivi al loro ricevimento.

 

Occorre presentare l’istanza di cancellazione in bollo da Euro 14,62 alla Camera di Commercio che ha pubblicato il protesto allegando la copia conforme all’originale del Decreto di Riabilitazione, la fotocopia del documento di riconoscimento del protestato ed il versamento dei diritti di segreteria pari d 8 euro per ogni protesto da cancellare.

 

Rimangono iscritti per 5 anni dalla data di registrazione, sempre che, nel frattempo, non ne venga disposta la cancellazione da parte del Dirigente dell'Ufficio protesti o la sospensione da parte del Tribunale.

 

Alla richiesta di cancellazione (in bollo - euro 14,62), sottoscritta dal soggetto protestato, va allegato l'effetto con relativo atto di protesto e la quietanza liberatoria. All'atto del deposito della domanda vanno versati i diritti di segreteria. Dopo la cancellazione il protesto si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto.

 

Ogni Camera pubblica i protesti levati nel territorio di competenza relativi al mancato pagamento di assegni (bancari e postali), cambiali accettate e vaglia cambiari, mentre i protesti delle tratte non accettate non vengono pubblicati.

No, in quanto l'art. 4 della L. n. 77/55 prevede questa possibilità solo per gli effetti cambiari. Si può chiedere invece la Riabilitazione al Tribunale trascorso un anno dall'ultimo protesto subito e purché siano state adempiute le obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati. Per informazioni dettagliate occorre rivolgersi al Tribunale.

È necessario stipulare un'apposita convenzione (Telemaco) con la locale Camera di Commercio oppure rivolgersi ai distributori Infocamere.

Sì, perché il Registro Informatico è un registro pubblico. Chiunque voglia avere notizie sull'esistenza o meno di protesti a carico di un soggetto, può richiedere una visura o un certificato presso lo sportello dell'Ufficio protesti della Camera di Commercio, dietro versamento dei diritti di segreteria.

La domanda di cancellazione deve essere presentata alla Camera di Commercio di Roma in quanto la richiesta di cancellazione va sempre inoltrata alla Camera che ha pubblicato il protesto.

Firma Digitale

La firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta, la firma cosiddetta “olografa”.
La sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un documento, qualunque esso sia:  una lettera, un atto, un messaggio . Come tale, non va confusa con altri strumenti definiti "elettronici", come ad esempio la firma autografa scannerizzata e conservata come immagine. La firma digitale è infatti il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica e una privata), che consente:
• la sottoscrizione di un documento informatico;
• la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità del soggetto firmatario;
• la sicurezza della provenienza del documento;
• la certezza che l'informazione contenuta nel documento non sia stata alterata.

Per questo ed altri problemi tecnici, occorrerà sempre far riferimento al sito dell’Ente Certificatore: nel caso di  specie a INFOCERT, e quindi  www.infocert.it. In tal caso occorrerà verificare se si tratta di Business Key o Business Key Lite; successivamente, si dovrà provvedere a scaricare sul proprio pc i software danneggiati e reintegrarli all’interno dello strumento di firma. In casi del tutto estremi si potrà provvedere prima alla formattazione della chiave e successivamente alla fase di inserimento dei software.

Si fa presente, comunque, che il dispositivo viene rilasciato dalla Camera e, per eventuali problemi tecnici che si possano verificare in seguito, non bisogna mai rivolgersi alla Camera di Commercio in quanto, nelle sue funzioni, non rientra quella di assistenza tecnica.      

Chiunque può richiedere la firma digitale indipendentemente dal proprio lavoro, dal possesso o meno di una carica sociale, in quanto, sostituendo la firma olografa in formato digitale, tutti possono richiederla per porre in essere atti modificativi dello status familiare, patrimoniale, societario, personale. I requisiti necessari per richiedere un dispositivo di firma digitale sono:

- aver compiuto 18 anni;

- essere in possesso di un codice fiscale;
-essere in possesso di un documento di identità in corso di validità ed indirizzo di posta  elettronica, non necessariamente certificata.
Il Soggetto richiedente la firma digitale dovrà presentarsi (non è mai ammessa la delega) allo sportello a ciò adibito, entro gli orari di ufficio recando con sé oltre i documenti di cui sopra,  copia del documento da esibire.

 

Le CRL (Certificate Revocation List) rilasciate dalle Certification Authority (CA), sono liste di certificati revocati o sospesi, e quindi non validi. Questo tipo di controllo permette al programma di firma di controllare se il certificato di firma di un soggetto è valido o meno. Se appare questo errore molto probabilmente si sono presentati dei problemi di connessione al protocollo di verifica di INFOCERT . Questi problemi posso essere causati dalla mancanza di connessione ad Internet del computer.

La nuova deliberazione introduce principalmente modifiche nei formati di firma e marca dei documenti, utilizzo di nuovi algoritmi. La firma digitale viene realizzata facendo un riassunto del file (hash o digest) e successivamente cifrando questo riassunto con la chiave privata presente nel dispositivo del titolare. Il tutto viene poi ricomposto in un unico file. La precedente deliberazione prevedeva che il digest venisse creato con algoritmo SHA-1,  le debolezze che sono state scoperte nell'algoritmo di digest SHA-1 hanno portato a prevedere l'introduzione della versione piu' robusta dello stessa famiglia di algoritmi, lo SHA-256 il tutto viene ricomposto nel formato CAdES, ritenuto indispensabile per rispettare le norme europee sulla firma digitale. Il formato pkcs#7 ora CAdES e' il piu' diffuso. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di accettare almeno questo formato. Nel caso in cui si possiede una Smart Card per firmare secondo le nuove modalita' bisognerà disporre di un collegamento internet attivo ed ACCETTARE gli aggiornamenti che Dike propone. Se verranno accettati gli aggiornamenti, le funzioni di firma e di marcatura, in maniera trasparente per l'utente, applicheranno i nuovi algoritmi e formati di firma.
Nel caso di utilizzo della Business key bisognerà  disporre di un collegamento internet attivo ed  accettare gli aggiornamenti che la Business Key propone. Se verranno accettati gli aggiornamenti, le funzioni di firma e di marcatura, in maniera trasparente per l'utente, applicheranno i nuovi algoritmi e formati di firma.

Conciliazione e Mediazione

E’  una persona imparziale, neutrale, indipendente ed esperta che non decide la controversia, ma ha il compito di contribuire alla sua definizione e al suo superamento facendo dialogare le parti allo scopo di far emergere i loro reali interessi e gli esatti termini della questione.

 

Per avviare  un tentativo di mediazione, occorre depositare apposita domanda presso la Segreteria dell’Organismo di Mediazione, utilizzando gli appositi moduli pubblicati e scaricabili dal sito internet camerale.

 

Il Mediatore redige verbale di mancata conciliazione dando atto della mancata partecipazione della parte. Nel successivo ed eventuale giudizio, il Giudice può desumere argomenti di prova nel caso in cui ritenga che non ci sia stato un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Il Giudice, inoltre - ex articolo 2, comma 35 sexies Legge 148/2011-,  condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Nel caso il tentativo di mediazione non riesca, le parti restano libere di rivolgersi all’Autorità giurisdizionale ordinaria.

 

La Mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una lite.

 

Non è obbligatoria poiché le parti possono partecipare personalmente agli incontri. Tuttavia, qualora le parti volessero avvalersi dell’assistenza legale, occorre informare la Segreteria di Mediazione di tale evento ed allegare il mandato a conciliare rilasciato al legale.

 

Per entrambe le tipologie di controversie non si applicano le disposizioni di cui al D.L.vo 4 marzo 2010, n.28, ma continueranno ad applicarsi il Regolamento di Conciliazione adottato dalla Camera di Commercio e la normativa specifica (delibera AGCOM n.173/07/CONS e Legge 18/6/1998, n.192 art.10, comma 1).

La mediazione è il procedimento che ha inizio con il deposito della domanda di avvio; la conciliazione è la composizione della controversia (ossia l’accordo raggiunto) a seguito dello svolgimento della mediazione.

 

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi (salvo diversa volontà concorde fra le parti), decorrente dalla data di deposito della domanda senza essere soggetta a sospensione feriale.

I costi della procedura di mediazione sono indicati nel Tariffario allegato al Regolamento adottato dalla Camera di Commercio e si dividono in diritti di segreteria (che devono essere versati dalla parte istante al momento del deposito della domanda e dalla parte invitata, invece, al momento del deposito del modulo di adesione) e in spese di mediazione (dovute da entrambe le parti e variano a seconda del valore della controversia).

Brevetti e Marchi

 

Chiunque può depositare un brevetto. Non è necessario avere la Partita IVA o essere titolare di un’impresa. La domanda di deposito di un brevetto può essere presentata anche da una persona fisica che, se non desidera utilizzarlo direttamente, può concederlo in uso a terzi, in genere dietro pagamento di un corrispettivo. Si ricorda comunque che il mancato utilizzo del brevetto, anche tramite la licenza d’uso, per un periodo ininterrotto di cinque anni è causa di decadenza.

 

Chiunque può depositare un marchio. Non è necessario avere la Partita IVA o essere titolare di un’impresa. La domanda di deposito di un marchio può essere presentata anche da una persona fisica che, se non desidera utilizzarlo direttamente, può concederlo in uso a terzi, in genere dietro pagamento di un corrispettivo. Si ricorda comunque che il mancato utilizzo del marchio, anche tramite la licenza d’uso, per un periodo ininterrotto di cinque anni è causa di decadenza.

 

Attraverso il deposito della domanda alla Camera di Commercio che provvederà all’invio all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

 

La domanda di invenzione viene esaminata da esperti. Qualora la domanda risultasse incompleta o la descrizione non fosse sufficientemente chiara, il richiedente viene invitato ad integrare o modificare la documentazione, in un termine prestabilito.
Se tuttavia le integrazioni non fossero ritenute sufficienti a conferire alla domanda di invenzione i requisiti previsti dalla legge, in particolare se fosse priva di “attività inventiva” o se non fosse atta ad avere un’applicazione industriale, o se la descrizione dell’invenzione risultasse insufficiente, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi comunica la reiezione della domanda all’interessato, il quale ha 30 giorni di tempo dalla data della comunicazione per fare ricorso alla Commissione Ricorsi, formulando per iscritto le proprie osservazioni.

 

No, non è obbligatorio, il marchio può essere utilizzato anche in assenza di registrazione. In questo caso si tratta di un marchio “di fatto”.

 

La legge prevede espressamente che tali scoperte non possono essere brevettate come invenzioni industriali. I programmi per elaboratore (software) non possono essere brevettati in quanto tali, però potrebbero essere oggetto di brevetto, qualora costituissero lo strumento attraverso il quale si produce un’invenzione atta ad avere un’applicazione industriale.
Il software, come invenzione in sé, può essere protetto come opera dell’ingegno presso la SIAE. Inoltre sono sempre di competenza della SIAE, e non dell’Ufficio Brevetti, le opere dell’ingegno a carattere artistico e letterario.

 

Né gli Uffici brevetti delle Camere di Commercio, né l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, effettuano ricerche di anteriorità prima del rilascio di un brevetto, perciò è opportuno che il richiedente si accerti che non esistano, nello stato della tecnica, brevetti di invenzione uguali a quello che intende depositare.
Tale ricerca può essere effettuata, su richiesta dell’interessato, oltre che da studi professionali di mandatari autorizzati, anche tramite  Internet accedendo al sito www.uibm.gov.it consultabile gratuitamente dall’utente.

 

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non effettua ricerche di anteriorità prima di rilasciare un attestato di registrazione. Perciò è opportuno che il richiedente, prima di depositare la domanda, si accerti che non esistano marchi uguali o simili a quello che intende depositare, per evitare eventuali future contestazioni che potrebbero causare anche rilevanti costi economici.
Tale ricerca può essere effettuata, su richiesta dell’interessato, oltre che da studi professionali di mandatari autorizzati, anche tramite  Internet accedendo al sito www.uibm.gov.it consultabile gratuitamente dall’utente.

 

La legge prevede il preuso del marchio. Chi utilizza un marchio di fatto, non può impedire ad altri di farne uso. Chi ha depositato o registrato un marchio simile o uguale ad uno “di fatto”, e questo sia effettivamente utilizzato da più tempo, non può imporre al suo titolare di cessare di usarlo, purché detto uso sia limitato ad un ambito locale. In caso di controversia legale, il titolare del marchio di fatto deve provare al Giudice di utilizzare il marchio da più tempo. Non potendo ricorrere a documentazione ufficiale, come nel caso del marchio depositato o registrato, l’onere della prova può risultare complesso.

 

Sì, anche se non esistono norme di riferimento che fissino dei parametri per  determinare il valore di un brevetto. Nel caso di cessione, saranno le parti ad attribuire un valore al brevetto, anche avvalendosi di appositi studi professionali specializzati in materia, per esempio Mandatari autorizzati. Nel caso in cui il brevetto appartenga ad una società il suo valore figurerà in bilancio tra i beni immateriali (marchi e brevetti).

 

Si, anche se non esistono norme di riferimento che fissino dei parametri per  determinare il valore di un marchio. Nel caso di cessione, saranno le parti ad attribuire un valore al marchio, anche avvalendosi di appositi studi professionali specializzati in materia, per esempio Mandatari autorizzati. Nel caso in cui il marchio appartenga ad una società il suo valore figurerà in bilancio tra i beni immateriali (marchi e brevetti).

 

No, perché i diritti di utilizzo esclusivo del marchio e le relative tutele vengono conferite con la registrazione, ma hanno effetto dalla data del deposito.

 

In primo luogo, una volta accertato che un’azienda stia effettivamente utilizzando un brevetto uguale o simile al proprio, è possibile mandare una lettera di diffida all’azienda, tramite un legale, se si riceve una risposta negativa si può iniziare un’azione giurisdizionale vera e propria.

 

In primo luogo, una volta accertato che un’azienda stia effettivamente utilizzando un marchio uguale o simile al proprio, per la stessa classe di prodotti o servizi, o per classi affini, è possibile mandare una lettera di diffida all’azienda, tramite un legale, se si riceve una risposta negativa si può iniziare un’azione giurisdizionale vera e propria.  

 

La realizzazione di un prototipo non è richiesta ai fini del deposito della domanda di invenzione. La domanda prevede infatti la compilazione di appositi moduli e la redazione di una descrizione dell’invenzione, che deve essere comprensibile e dettagliata, in modo tale che una persona esperta del ramo possa essere in grado di realizzarla.

 

Il diritto di utilizzare il brevetto in modo esclusivo, di cederne la proprietà o l’uso. Il diritto di impedire a terzi di brevettare un'invenzione uguale o simile alla propria, se precedentemente depositata, o di farne uso senza il proprio consenso.

 

Il diritto di utilizzare il marchio in modo esclusivo, di cederne la proprietà o l’uso. Il diritto di impedire a terzi di depositare o registrare un marchio uguale o simile al proprio marchio, se precedentemente depositato, per la stessa classe di prodotti o servizi, o di farne uso senza il proprio consenso.

Possono essere brevettate le invenzioni che abbiano il carattere della novità e che siano atte ad avere un’applicazione industriale, intesa in senso lato, cioè qualsiasi genere di “industria”, compresa quella agricola.

Il cerchietto con la “R” di registrato si può mettere solo dopo che il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha rilasciato l’attestato di registrazione.

Bando Voucher Digitali I4.0 2021

In questo caso, la formazione è intesa come affiancamento e tutoraggio all'utilizzo di quella tecnologia e può rientrare come attività di consulenza.

Come indicato all'art. 7 comma 5 del bando, "Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse", l'IVA non può essere considerata un costo.

L'impresa proponente deve compilare il SELFI4.0 al link: https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529
Il conseguente report PDF va allegato alla domanda presentata su Telemaco.

Si. Per le attività di consulenza è ammesso che il fornitore sia un libero professionista. Dovrà presentare il Modulo E indicando le referenze progettuali (almeno tre) dell'ultimo triennio attinenti all'intervento proposto dall'impresa allegando un dettagliato CV.

L'elenco ufficiale considerato dal bando per identificare gli Innovation Manager è esclusivamente quello tenuto da Unioncamere al link: http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-innovazione.htm 

I fornitori di beni e servizi tecnologici devono essere iscritti nel Registro delle imprese per un'attività coerente con i beni e servizi di cui al preventivo allegato alla domanda. Sono esonerati dalla presentazione del Modulo E e dall'invio del CV aziendale.

No. Il SELFI4.0 è uno strumento per l'autovalutazione dell'attuale maturità digitale dell'impresa. Quindi va ricompilato nuovamente allegando il report in pdf alla domanda.

Registro Imprese

La pratica telematica, realizzata con ComUnica StarWeb, per l'impresa individuale non artigiana, è costituita dal modello I2 e dall'intercalare P – Comunicazione Unica Impresa – Variazione.

I campi da compilare sono i seguenti: a) variazione attività della sede; b) gestione responsabili tecnici.

A) Il modello I2 deve prevedere il riquadro 7 – variazioni di attività nella sede - e devono essere compilati i campi descrizione integrale attività primaria risultante e/o descrizione integrale attività secondaria risultante, a seconda dei casi. Nel o nei campi attività deve essere riportata sia l'attività di impiantistica, con le lettere e la descrizione del D.M. 37/2008, oltre alle altre eventuali attività che venivano svolte, (viene riportata, pertanto, tutta l'attività svolta);

B) Nel modello I2 indicare nel campo leggi speciali “SI” e mettere il flag al modello D.M. 37/2008 e barrare le lettere del D.M. 37/2008 richieste;

C) Sempre nel modello I2 deve essere previsto il campo note nel quale deve essere riportata la seguente dicitura: Conversione della Legge 46/90 a D.M. 37/2008 dal ??/??/???? (inserire la data di spedizione della pratica);

D) L'intercalare P del responsabile tecnico – lo stesso titolare o altro responsabile tecnico – deve essere di “nomina” indicando la stessa data di nomina risultante dalla visura;

Particolare attenzione merita la compilazione del campo attività di impiantistica dove deve essere descritta correttamente l'attività: (installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti civili, e/o a seconda dei casi industriali e non civili con le lettere e la descrizione del D.M. 37/2008).

Attualmente con la procedura Comunica Starweb si devono, purtroppo, predisporre due pratiche.

La prima pratica, sempre realizzata con Comunica Starweb, dovrà essere completa della parte Registro Imprese e Suap di Solofra.
Per la seconda pratica, sempre realizzata con Comunica Starweb, occorre compilare il riquadro "variazione" per il solo Suap di Avellino a costo “Zero” (senza diritti e bolli).
La prima pratica deve essere articolata nel seguente modo:
a) la parte Registro Imprese deve comprendere il trasferimento della sede dell'attività da Avellino a Solofra, l'eventuale descrizione dell'attività e/o ampliamento superficie;
b) negli allegati del Registro Imprese oltre ai n. 2 modelli di procura (speciale e comunica), documento di identità del titolare deve essere allegato il modello Scia di cessazione del Comune di Avellino;
c) la parte Suap Solofra deve contenere l'apertura dell'esercizio (Scia).
La seconda pratica deve invece contenere solo il Suap Avellino con i seguenti allegati, sempre e solo nel Suap: 1) modello Scia di cessazione; 2) modello di procura; 3) documento di identità.

Sì, anche se l'attività di impresa di pulizia si affianca a quella già esercitata.

Nel sito della Camera di Commercio di Avellino è possibile scaricare la relativa modulistica al seguente indirizzo: www.av.camcom.it – Sezione Registro Imprese – Attività Regolamentate. Si ricorda di predisporre anche la pratica di variazione all'Agenzia delle Entrate.

Sì, l'errore è stato commesso nella parte Suap . Nel menù a tendina è stato selezionato erroneamente il Comune di Avellino, invece del Comune di Atripalda. La modalità operativa corretta, ora, è la seguente:

1) trasmettere via P.E.C. al Comune di Avellino apposita comunicazione per l'errato inoltro della pratica. a) la comunicazione dovrà contenere tutti gli elementi identificativi della stessa; b) l'indirizzo P.E.C. del comune è reperibile sul sito www.impresainungiorno.gov.it.

2) rifare l'intera pratica, immediatamente, sempre con la procedura Comunica Starweb per il solo Suap di Atripalda a costo zero (senza diritti di segreteria) con attivazione del protocollo automatico. Alla pratica, pertanto, nella parte Suap deve essere allegata tutta la modulistica necessaria, sempre firmata digitalmente: il modello Scia con i vari allegati, il modello di procura, il documento di identità dell'amministratore e la ricevuta P.E.C. del Comune di Avellino per l'errato inoltro della pratica.

Sì, però, è  possibile utilizzare, anche, i seguenti software: Fedra Plus e Comunica Impresa.

La modalità operativa con StarWeb è la seguente:

Comunicazione Unica Artigiana

  • Variazione – Attività della sede;
  • Sezioni/qualifiche Registro Imprese.

Compilare, infine, il riquadro dell'Agenzia delle Entrate.

 

Sì, la modalità operativa è la seguente: Comunicazione Unica Impresa – Cancellazione – Cancellazione dal Registro Imprese. Nel campo “Istanza di cancellazione dal R.I.” barrare la casella appropriata. Generalmente il caso ricorrente è “per approvazione del piano di riparto”.Indicare, pertanto, sia la “Data” che la “Causale”.La data da indicare deve essere antecedente di almeno 2 mesi alla data di comunicazione (cfr. artt. 2311 e 2312 c.c.). Nel riquadro successivo “Estremi dell'Atto Cancellazione dal Registro Imprese (A14)” compilare i campi “Data Atto” e “Forma Atto”. Compilare, infine, il riquadro dell'Agenzia delle Entrate. Costi: bolli euro 59, diritti di segreteria euro 90.

Queste attività, rientrano nelle “Attività Regolamentate” e la Camera di Commercio accerta i soli requisiti professionali. Nel nostro sito e' possibile scaricare la relativa modulistica al seguente indirizzo: www.av.camcom.it – Sezione Registro Imprese – Attività Regolamentate.  Il modello Scia degli autoriparatori riporta, infatti, la seguente premessa “che l'impresa svolge la sua attività nel rispetto delle norme igienico sanitari, di sicurezza, di tutela degli inquinamenti e prevenzione incendi ecc.” Rientra, pertanto, nelle competenze esclusive del Comune l'accertamento del rispetto delle norme su riportate. Generalmente i Comuni chiedono la seguente documentazione:

  • certificato di agibilità del locale;
  • certificato di destinazione d'uso del locale per l'attività di autoriparatore;
  • certificato igienico sanitario del locale per lo svolgimento dell'attività di autoriparatore;
  • titolo di godimento del locale (proprietà, locazione, comodato d'uso);
  • planimetria del locale in scala 1/110 con relazione tecnica descrittiva;
  • denuncia dei rifiuti solidi urbani;
  • certificato di prevenzione incendi;
  • certificato di emissione fumi in atmosfera;
  • autocertificazione controfirmata da tecnico abilitato competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei limiti di classificazione acustica.

Per l'iscrizione dell'Impresa Individuale Artigiana la procedura è la seguente.

Comunicazione Unica Artigiana – Iscrizione.

La procedura genera in automatico il modello artigiano, quindi non esiste il campo Inps.

Con la procedura Comunica Starweb occorre compilare il riquadro "Dati persone - Gestione Responsabili Attività” inserendo il nuovo soggetto e cessando il vecchio.

I documenti da allegare alla pratica sono i seguenti:

  • Modulo "autoriparatori" (clicca sul modulo per scaricarlo);
  • le denunce Inail degli ultimi 3 (tre) anni nell'arco degli ultimi 5 (cinque) anni complete di prospetti di autoliquidazioni, di modelli F24 e di prospetti di dettaglio dei premi.

Albi e Ruoli

 

La polizza assicurativa deve essere sempre allegata alla SCIA (art. 3 co. 5/bis legge 39/89), mentre i Formulari possono essere trasmessi anche successivamente ma, comunque, sempre prima  del loro utilizzo (art. 5 co. 4 Legge 39/89).

Gli esami per “Aspiranti Agenti di affari in mediazione”, di norma, si tengono in due sessioni (la prima a          maggio/giugno mentre la seconda a novembre/dicembre); l’ammissione agli esami, con Raccomandata A/R, é inviata circa quindici giorni prima.

I requisiti sono indicati nel Modello SCIA Agenti di Commercio, in sintesi:

  • Assolvimento obbligo scolastico unitamente a:
  1. aver frequentato il corso di qualificazione professionale, riconosciuto dalle Regioni;
  2. pratica commerciale di almeno 24 mesi negli ultimi 5 anni precedenti l’inizio attività quale titolare, amministratore, collaboratore o dipendente (1^ o 2^ livello contratto       Commercio,  6^ o 7^ livello contratto Industria , con qualifica di addetto alle vendite e con regolare iscrizione alla gestione commercianti INPS;
  • titolo di studio abilitante indicato nel Modello “Ag.Comm.3Titoli  Studio Abilitanti”.

No, poiché la SCIA è una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è necessario possedere tutti i requisiti all’atto della presentazione della richiesta, quindi essere in possesso anche del Mandato.

Punto Impresa Digitale PID

No, non è possibile. Il bando è finalizzato all'introduzione di innovazione nei processi aziendali e non all'ammodernamento dei macchinari e attrezzature; pertanto l'investimento oggetto della domanda deve necessariamente prevedere una quota (non inferiore al 50%) di consulenza qualificata per affiancare l'impresa nell'implementazione dell'innovazione in azienda

No, i fornitori devono aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 e/o Elenco 2. Tale caratteristica deve essere posseduta, alla data della presentazione della domanda di voucher dall’azienda fornitrice, indipendentemente dall’esperienza lavorativa dei suoi soci/dipendenti che sarà oggetto del curriculum aziendale. Tale vincolo è tassativo.