Il Mediatore redige verbale di mancata conciliazione dando atto della mancata partecipazione della parte. Nel successivo ed eventuale giudizio, il Giudice può desumere argomenti di prova nel caso in cui ritenga che non ci sia stato un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Il Giudice, inoltre - ex articolo 2, comma 35 sexies Legge 148/2011-, condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
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