Metalli preziosi

Sono considerati metalli preziosi il platino, il palladio, l’ oro, l’argento in lingotti, le verghe, i laminati, i profilati e i semilavorati in genere.

Chi vende, fabbrica o importa metalli preziosi si deve iscrivere ad un apposito registro. 
É obbligatorio per i metalli avere impresso il marchio di identificazione.
 

Caratteristiche e dimensioni delle impronte del marchio di identificazione.       
D.P.R. 26 novembre 2014, n. 195                                                                         

IMPRONTE

A

B

1ª grandezza
utilizzabile unicamente in caso di apposizione del marchio con la tecnologia laser

      0,4 mm

      1,4 mm

2ª grandezza

       0,6 mm

       1,8 mm

3ª grandezza

       0,8 mm

       2,7 mm

4ª grandezza

       1,2 mm

        3,8 mm

5ª grandezza

        1,6 mm

         5,6 mm

Il titolo deve essere espresso in millesimi (art.2 del D.Lgs. n. 251/99) e rappresenta il contenuto di metallo prezioso puro nell'oggetto stesso.

Per ogni parte degli oggetti, i titoli legali da garantire a fusione sono: platino (950, 900, 850 millesimi), palladio (950, 500 millesimi), oro (750, 585, 375 millesimi), argento (925, 800 millesimi).
È ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto, indicato per ciascuno dei metalli preziosi.
Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relative alle materie prime in oro, argento, platino e palladio né quelle sui titoli legali.

Eccezioni: negli oggetti di platino e palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi; negli oggetti di platino e palladio a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi; negli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione a cera persa, con iniezione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con tolleranza di 3 millesimi.

 

Ultima modifica: Domenica 28 Aprile 2024