Sono considerati metalli preziosi il platino, il palladio, l’ oro, l’argento in lingotti, le verghe, i laminati, i profilati e i semilavorati in genere.
Chi vende, fabbrica o importa metalli preziosi si deve iscrivere ad un apposito registro.
É obbligatorio per i metalli avere impresso il marchio di identificazione.
Caratteristiche e dimensioni delle impronte del marchio di identificazione.
D.P.R. 26 novembre 2014, n. 195
IMPRONTE |
A |
B |
1ª grandezza |
0,4 mm |
1,4 mm |
2ª grandezza |
0,6 mm |
1,8 mm |
3ª grandezza |
0,8 mm |
2,7 mm |
4ª grandezza |
1,2 mm |
3,8 mm |
5ª grandezza |
1,6 mm |
5,6 mm |
Il titolo deve essere espresso in millesimi (art.2 del D.Lgs. n. 251/99) e rappresenta il contenuto di metallo prezioso puro nell'oggetto stesso.
Per ogni parte degli oggetti, i titoli legali da garantire a fusione sono: platino (950, 900, 850 millesimi), palladio (950, 500 millesimi), oro (750, 585, 375 millesimi), argento (925, 800 millesimi).
È ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto, indicato per ciascuno dei metalli preziosi.
Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relative alle materie prime in oro, argento, platino e palladio né quelle sui titoli legali.
Eccezioni: negli oggetti di platino e palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi; negli oggetti di platino e palladio a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi; negli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione a cera persa, con iniezione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con tolleranza di 3 millesimi.