Venerdì 2 Maggio 2025
Vai al Contenuto Raggiungi il piè di pagina
La scelta del consulente da parte dell'impresa richiedente è libera nel rispetto dei requisiti previsti dal bando. In particolare per gli ulteriori fornitori di consulenza/formazione devono aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 e/o Elenco 2.
Il bando non prevede specificatamente la possibilità di partecipare in rete da parte delle imprese e, quindi, non esiste una formula idonea. In ogni caso le aziende possono costruire un progetto unitario presentando differenti progettazioni singole che vanno tutte verso lo stesso obiettivo.
Si, come previsto dall'art. 2, comma 2 del bando gli ambiti tecnologici di innovazione digitale dovranno riguardare obbligatoriamente almeno una tecnologia dell'elenco 1 con l'eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell'elenco 2.
Come previsto dall'art. 7 del bando, i servizi di consulenza e formazione devono rappresentare almeno il 50% delle spese ammissibili, indipendentemente dall'ambito tecnologico a cui si riferiscono.
Si, il bando non prevede limiti al riguardo.
Il Modulo E deve essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentate della ditta fornitrice. eccezionalmente, in mancanza di firma digitale, può essere firmato in modo autografo dal fornitore, con allegato un documento di identità dello stessotitolare/rappresentante legale del fornitore.
Come indicato nella scheda di sintesi, ai fini del bando, l’impresa potrà avvalersi degli Innovation Manager per i servizi di consulenza e formazione. In relazione alle forniture di beni e servizi strumentali di cui all’art. 7 comma1, lett. b, non sono richiesti requisiti specifici, posto che l’attività dichiarata al Registro imprese sia coerente con quanto fornito.
Si, il bando prevede che possano essere considerate anche le spese sostenute a partire dal 1 Gennaio 2020, a condizione che siano coerenti con l’intervento progettuale proposto e con gli obiettivi dello stesso. Inoltre la loro rendicontazione deve rispettare tutti i requisiti previsti nell’art. 13 comma 2 del bando.
No, la finalità del bando è l’innovazione non la sicurezza aziendale.
I sistemi di geolocalizzazione rientrano in uno degli ambiti tecnologici previsti nell’elenco 2, dunque l’implementazione di tale sistema deve essere complementare a un ambito tecnologico dell’elenco 1 per rendere ammissibile la proposta. Viceversa se è finalizzato alla sicurezza aziendale non risulta coerente con le finalità del bando.