FAQ

Bando Voucher Digitali I4.0 2020

Per i fornitori qualificati come agenzie di web marketing è richiesto l’iscrizione ad un “albo fornitori”?

No, l’iscrizione all’elenco fornitori di tecnologie e servizi 4.0 della Camera di Commercio non è requisito di ammissibilità per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 6 comma 3 del bando, a differenza dell’aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 e/o Elenco 2.

È possibile invece richiedere l'inserimento nell'Elenco dei Fornitori di Tecnologie e Servizi 4.0 inviando il modulo di autodichiarazione (scaricabile sul sito web dell’ente camerale) compilato, trasformato in formato PDF e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa fornitore 4.0 all'indirizzo mail pid@av.camcom.it. Questo elenco sarà utilizzato per supportare le imprese della provincia di Avellino nell'individuare partner specializzati nella realizzazione di un progetto 4.0.

Per i sistemi di pagamento mobile e/o via internet può andare bene PayPal?

PayPal inteso come uno dei servizi di pagamento mobile e via internet strumentali alla realizzazione dell’intervento è ammesso. Va però sempre contestualizzato e inserito nell’ambito di un progetto innovativo coerente con le prescrizioni del bando. 

Per la presentazione della domanda sulla piattaforma dello Sportello Telemaco non è ancora possibile selezionare il bando voucher digitali I4.0. Quando sarà possibile?

Il bando sarà reso visibile su Telemaco a partire dalle ore 9.00 del 3 luglio 2020.

Per la scelta dell’Innovation manager possono essere selezionati i manager qualificati secondo il decreto direttoriale MISE 06/11/2019, cosiddetto “Voucher Innovation Manager"?

Come specificato nella Scheda di sintesi in calce al bando, l’Innovation Manager va selezionato fra gli iscritti nell’albo degli esperti tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico nella versione aggiornata con decreto dirigenziale 8 maggio 2020 (www.mise.gov.it) e/o dall’elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all’indirizzo web: http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-innovazione.htm

Viceversa i manager, consulenti selezionati con altri incentivi/voucher (es. Voucher Innovation manager di cui al DD 6/11/2019) devono documentare la propria esperienza al pari degli ulteriori fornitori (modulo E + CV).

Per le spese già sostenute, non potendo allegare preventivi di spesa è necessario allegare fatture e pagamenti?

Si, il bando prevede che possano essere considerate anche le spese sostenute a partire dal 1 Gennaio 2020, a condizione che siano coerenti con l’intervento progettuale proposto, inoltre la loro rendicontazione deve rispettare tutti i requisiti previsti nell’art. 13 comma 2 del bando. In tal caso in luogo dei preventivi si può presentare la fattura senza il bonifico che sarà viceversa trasmesso in sede di rendicontazione.

Il bando prescrive inoltre che su tutta la documentazione di spesa (fatture) esibita dovrà essere apposta, da parte del fornitore, la seguente dicitura: “Iniziativa cofinanziata dalla CCIAA di Avellino - Bando di concessione voucher digitali I4.0– Anno 2020”. Nel caso di fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020 e precedenti la data della domanda di voucher la suddetta dicitura sarà prodotta mediante una dichiarazione di autocertificazione firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.

Se sì, il fatto che risorse dell’azienda potenzialmente fornitrice abbia lavorato per 6 anni come e-Commerce Manager per innumerevoli progetti, può valere, oppure deve averli gestiti con l’azienda per la quale si presenta come fornitore?

Si, i fornitori devono aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 e/o Elenco 2. Tale caratteristica deve essere posseduta, alla data della presentazione della domanda di voucher dall’azienda fornitrice, indipendentemente dall’esperienza lavorativa dei suoi soci/dipendenti. Le professionalità interne saranno inserite nel curriculum aziendale che concorrerà alla valutazione del fornitore e del progetto presentato.

Per poter figurare come fornitore di un progetto inerente lo sviluppo di una piattaforma e-Commerce (ad esempio), occorre aver fatto almeno 3 e-Commerce come azienda?

Si (continua FAQ successiva).

Per quanto riguarda i fornitori di servizi di formazione, nel caso di enti accreditati in Regione, devono necessariamente inserirsi nell’elenco della Camera di Commercio?

No, l’iscrizione all’elenco fornitori di tecnologie e servizi 4.0 della Camera di Commercio non è requisito di ammissibilità per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 6 comma 3 del bando.

Per quanto riguarda la predisposizione di un sito internet aziendale, è necessaria l'attività di e-commerce oppure può avere solo finalità promozionali dei servizi resi, senza la vendita on-line?

L’intervento ammissibile deve essere ricompreso nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 e/o Elenco 2. Nel caso specifico il progetto si inserirebbe alla lettera p) dell’elenco 1, dove è prevista l’implementazione di sistemi di e-commerce e non di siti web vetrina: dunque è obbligatorio che si predisponga un sistema innovativo che preveda il completamento dell’acquisto del bene e/o servizio completamente online.

Si può presentare un progetto in cui il valore del bene può essere pari al 20% e la formazione all’80%, qualora la formazione relativa all'utilizzo di quella particolare tecnologia sia fondamentale a garantirne l'utilizzo adeguato?

Si. La distribuzione delle spese ammissibili ipotizzata è conforme alle prescrizioni del bando.