Domenica 15 Giugno 2025
Enti di diritto privato controllati
La definizione corrisponde alla categoria denominata “enti di diritto privato in controllo pubblico” di cui all’art. 22, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013. Per essi si intendono “gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.
Art 46 dello Statuto camerale
Azienda speciale
- L’azienda speciale è un organismo camerale strumentale con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotata di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
- L’azienda speciale opera secondo le norme del diritto privato ed è gestita secondo le regole di amministrazione proprie del diritto commerciale e le norme del D.P.R. 254/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in base a un proprio Statuto.
- L’azienda speciale è costituita con deliberazione dalla Giunta camerale, che ne approva il relativo statuto.
- Gli amministratori dell’azienda speciale sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti nello Statuto dell’Ente camerale e nello statuto dell’azienda stessa nel rispetto delle differenze di genere.
- La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione dell’azienda speciale accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti anche attraverso i propri componenti nominati nell'organo di amministrazione aziendale.
Ultima modifica
Ven 26 Lug, 2024