Novità sull'obbligo della comunicazione della PEC degli Amministratori delle Società

Novità sull'obbligo della comunicazione della PEC degli Amministratori delle Società

In scadenza il 31 dicembre la comunicazione al Registro Imprese dei soggetti obbligati

Il Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025 aggiorna quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e introduce alcune importanti novità.

L'art. 13 c. 3 del DL 159/2025, prevede delle modifiche in merito alle disposizioni per la comunicazione delle PEC degli Amministratori:

  • l'obbligo della comunicazione è limitato all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza dell'amministratore delegato, al presidente del CDA (una sola persona comunica la propria PEC);
  • il domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con quella dell'impresa.

L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato modificato dall’art. 13 c. 3 del DL 159/2025. 

 

Dal 31 Ottobre 2025 la norma stabilisce infatti quanto segue:

“L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa.

Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico”.

 

La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri, Presidente Comitato direttivo ecc.).

Le imprese già iscritte al Registro delle Imprese dovranno comunicare il domicilio digitale dei soggetti obbligati entro il 31 dicembre 2025.

Per le nuove nomine, la comunicazione dovrà invece avvenire al momento del conferimento o del rinnovo dell’incarico.

Per comunicare l'indirizzo PEC degli Amministratori è necessario predisporre una pratica telematica attraverso il servizio online DIRE, l'ambiente unico di compilazione di tutte le pratiche verso il Registro Imprese.

L’obiettivo è semplificare le procedure e garantire una gestione più ordinata e trasparente dei domicili digitali associati agli amministratori delle imprese.

Ultima modifica
Mar 11 Nov, 2025