CUOIO, PELLE, PELLICCIA

Disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria (Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 68)

Il 26 giugno 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 68 che è entrato in vigore il 24 ottobre 2020.
Detto decreto reca le disposizioni relative alla definizione dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», alla etichettatura e contrassegno dei materiali nonché dei manufatti con essi fabbricati, qualora gli stessi vengano indicati, con i medesimi termini, tramite qualsiasi modalità di presentazione e di comunicazione, anche in via elettronica, al fine di fornire una corretta informazione al consumatore e ne detta la relativa disciplina sanzionatoria.
I materiali ed i manufatti di cui all'articolo 2, comma 1 del D.lgs 9 giugno 2020, n. 68, immessi sul mercato prima del 24 ottobre 2020 e conformi alla previgente normativa, possono comunque continuare ad essere messi a disposizione sul mercato, ai fini dell'esaurimento delle scorte, entro il 24 ottobre 2020.
Il Decreto Legislativo del 9 giugno 2020, n. 68, non si applica ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e alle definizioni ed all'uso dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», nei materiali nonché nei manufatti con essi prodotti, fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in Turchia né nei medesimi materiali e manufatti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
 

Divieti

Il Decreto vieta l'immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lingua diversa dall'italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni previste dalla norma.

 

Definizioni 

L’art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs 9 giugno 2020, n. 68 contiene le definizioni sottoriportate:

«cuoio» e «pelle»: con tale termine generale si indica la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere stati asportati o no. Il cuoio é anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura.

«cuoio pieno fiore»: tale termine viene utilizzato se il materiale mantiene la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide è stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie è stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura;

«cuoio rivestito» e «pelle rivestita»: indica un prodotto di cuoio e pelle nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm; 

«pelliccia»: indica i materiali di «cuoio» e «pelle» che mantengono per loro natura sempre il pelo o la lana o entrambi;

«rigenerato di fibre di cuoio»: indica il materiale con un contenuto minimo del 50 per cento in peso di fibre di pelle secca, in cui la cute conciata é disintegrata meccanicamente o chimicamente in particelle fibrose, piccoli pezzi o polveri e, successivamente, con o senza la combinazione di legante chimico, trasformata in fogli.

 

Etichetta e contrassegno

I materiali e i manufatti, per essere posti in vendita, devono recare un’etichetta o un contrassegno che devono essere durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa deve essere saldamente applicata anche mediante supporto attaccato. 
Inoltre, qualora un manufatto sia composto oltre che da «cuoio» e «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito» e «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio» anche da altri materiali di natura diversa, nell'etichetta o nel contrassegno devono essere indicate in modo inequivocabile le parti composte dai materiali sopracitati. 
Tale obbligo non si applica ai prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale.

 

Obblighi degli operatori economici

Obblighi degli operatori

Il fabbricante o l'importatore che utilizza i termini «cuoio» e «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito» e «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio», per i materiali o i manufatti con essi fabbricati, è tenuto ad etichettarli o a contrassegnarli, al fine di individuare la loro composizione, secondo le disposizioni del D.lgs 9 giugno 2020, n. 68. 
Il fabbricante o l'importatore è, inoltre, responsabile dell'esattezza delle informazioni contenute nell'etichetta, nel contrassegno o nel documento commerciale di accompagnamento.

Il distributore deve verificare che i materiali che utilizzano i termini «cuoio» e «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito» e «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio» e i manufatti con essi fabbricati siano dotati dell'etichetta o contrassegno.

 

Vigilanza

Competenti all’accertamento delle violazioni di cui al D.lgs 9 giugno 2020, n. 68 sono:

  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti per territorio;
  • l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quando i prodotti sono immessi in libera pratica;
  • la Guardia di Finanza.

All'accertamento delle violazioni possono provvedere inoltre, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Le camere di commercio, per i rispettivi controlli, possono avvalersi della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti.

Inoltre, gli organi di accertamento, per le analisi di campione dei materiali utilizzati al fine dell'accertamento delle violazioni di cui all’art. 6, commi 5 e 6  del D.lgs  9 giugno 2020, n. 68, devono rivolgersi alla Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti e ad altri laboratori accreditati.

 

Sanzioni

Sanzioni per la violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 68  previste all’art. 6 del decreto stesso

La competenza ad eseguire i controlli e ad  irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie spetta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

 

Tipologia di violazione

 

Sanzione

 

Fabbricante o importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all’art 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, privi di etichetta o contrassegno di cui all’art. 4, comma 1.

 

Sanzione amministrativa da 3.000 euro a 20.000 euro

 

Fabbricante importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all’art 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, con etichetta o contrassegno non conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4.

 

Sanzione amministrativa da 1.500 euro a 20.000 euro

 

Fabbricante importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, nei casi in cui il documento commerciale di accompagnamento che sostituisce le etichette o il contrassegno che sostituisce l'etichetta o il contrassegno, non é completo delle indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.

 

 

Sanzione amministrativa da 3.000 euro a 20.000 euro

 

Fatta salva la responsabilità prevista per il fabbricante o l’importatore, il distributore che, mette a disposizione sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, privi di etichetta o contrassegno, ovvero con etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4.

 

 

Sanzione amministrativa da 700 euro a 3.500 euro

 

Fabbricante o importatore, che immette sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», ovvero derivati, non conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, dichiarata in etichetta, contrassegno o, se ammesso, documento commerciale d'accompagnamento, in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 3.

 

 

 

Sanzione amministrativa da 700 euro a 3.500 euro

 

Fatta salva la responsabilità prevista al comma 5, il distributore che mette a disposizione sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con gli stessi fabbricati, sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», ovvero derivati, risultati non conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 3.

 

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro, salvo che non dimostri la rispondenza delle indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di  accompagnamento

 

Fatte salve le responsabilità previste dai commi 1, 2, 3 e 5 ai soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui al comma 7 ovvero alla regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei materiali o manufatti dal mercato, entro il termine previsto.

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro

 

 

Regolarizzazione dell’etichetta o ritiro dei materiali al mercato

A norma dell’art 6, comma 7 del D.lgs 9 giugno 2020, n. 68, il fabbricante o l'importatore che incorre nelle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 del citato decreto, a seguito del relativo accertamento e contestazione, deve provvedere, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla contestazione e relativa notifica, alla regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei materiali o manufatti dal mercato.

Dell'avvenuta regolarizzazione deve essere fornita all'organo che ha proceduto all'accertamento della violazione e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, qualora non abbia proceduto essa stessa all'accertamento, entro lo stesso termine di sessanta giorni, idonea comunicazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

 

 

Ultima modifica: Martedì 25 Giugno 2024