Cronotachigrafi CEE

cronotachigrafi sono strumenti destinati alla registrazione delle velocità, dei tempi di lavoro e dei percorsi il cui utilizzo è d'obbligo sugli autoveicoli che abbiano le seguenti caratteristiche:

  1. portata massima superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di merci;
  2. trasporto di un numero di persone maggiore di 9, compreso il conducente.

Sono esclusi da tale obbligo, gli autobus di linea e gli autoveicoli della Pubblica Amministrazione. Il cronotachigrafo digitale permette di registrare le attività di guida, oltre che sulla propria memoria, anche su carte tachigrafiche.

Sono previsti 4 tipi diversi di carta tachigrafica, approvati con DM del 15.01.2015, così distinti:

1. CARTA CONDUCENTE: di colore bianco, richiesta dal conducente, personalizzata con foto, firma e dati anagrafici del medesimo. Vale 5 anni, è rinnovabile e deve essere richiesta con apposita istanza prodotta alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ricade la propria residenza anagrafica, utilizzando l'apposita modulistica da reperire presso l'Ente Camerale o scaricandola cliccando su Carta Conducente:Carta Conducente

2. CARTA AZIENDA: di colore Giallo, richiesta dal titolare o dal legale rappresentante di un'azienda che possieda almeno 1 veicolo equipaggiato con cronotachigrafo digitale. Contiene i dati dell'azienda, vale 5 anni ed è rinnovabile; deve essere richiesta con apposita istanza prodotta alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale l'azienda ha la propria sede legale, utilizzando l'apposita modulistica da reperire presso l'Ente Camerale o scaricandola cliccando su Carta Azienda

3. CARTA OFFICINA: di colore rosso, richiesta dall'officina autorizzata ad operare sui cronotachigrafi digitali ed è utilizzata per l'attivazione, la calibratura, lo scarico dati e la manutenzione dei tachigrafi digitali. Ha un PIN di protezione che consente di mantenere la riservatezza. Vale 1 anno, è rinnovabile e deve essere richiesta alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale l'officina ha la propria sede legale, utilizzando l'apposita modulistica da reperire presso l'Ente Camerale o scaricandola cliccando su Carta Officina.

4. CARTA CONTROLLO: di colore blu, rilasciata dalla Camera di Commercio esclusivamente alle Autorità di Controllo addette ad effettuare controlli su strada. Contiene l'indicazione dell'Organismo di controllo, vale 5 anni e deve essere richiesta producendo istanza utilizzando l'apposita modulistica da reperire presso l'Ente Camerale o cliccando su Carta Controllo

Il diritto da corrispondere per ottenere tale rilascio è uguale per ciascuno dei suddetti quattro tipi di carta tachigrafica ed è pari ad Euro 37. Può essere versato o in contanti presso lo sportello dell'Ufficio preposto oppure utilizzando la piattaforma SIPA, causale: Rilascio carta tachigrafica. 
La carta tachigrafica può essere ritirata in loco o recapitata direttamente all'indirizzo indicato dal richiedente. Per la postalizzazione è prevista la corresponsione di un ulteriore diritto pari ad Euro 3,17.
Il rilascio delle suddette carte avviene entro 15 gg.lavorativi dal momento della ricezione della domanda.
Alla scadenza, le carte andranno rinnovate presentando istanza alla Camera di Commercio competente, versando lo stesso importo e seguendo le stesse modalità previste per la prima emissione. La carta scaduta deve essere restituita.
La modifica di una carta in corso di legalità riguarda la variazione dei dati amministrativi registrati all'atto di emissione della carta; la sostituzione, invece, si rende necessaria in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta.
Ad eccezione del caso di furto o di smarrimento, che richiede anche la preventiva denuncia all'autorità di Polizia di Stato, sarà necessario sempre restituire alla Camera di Commercio la carta di cui si chiede la sostituzione. La validità della nuova carta sarà la stessa di quella che essa va a sostituire. La Camera di Commercio rilascia le predette carte entro 15 gg. lavorativi dalla richiesta. La modulistica e i diritti di segreteria sono gli stessi di quelli previsti per il rinnovo della carta, ad eccezione del caso di sostituzione per difetto della carta che viene rilasciata a titolo gratuito.

Modalità operativa

Domanda compilata sul modulo predisposto. La ricevuta rilasciata da SIPA dovrà essere allegata all'istanza di iscrizione.

Costi

  • Diritti di segreteria: € 37,00
  • Recapito presso indirizzo: € 3,17 ;

 

Diritti di segreteria:

  • Euro 37,00
  • eventuale recapito presso indirizzo: Euro: 3,17

TOTALE: rilascio carta e ritiro presso sede CCIAA: euro 37,00

oppure

TOTALE: rilascio carta + recapito presso indirizzo: euro 40,17

  Accesso piattaforma SIPA
 

Servizio da selezionare: Cronotachigrafi Digitali

Causale: Rilascio carta tachigrafica.

 

Autorizzazione dei centri tecnici

L'installazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi digitali può essere eseguita esclusivamente da "Centri tecnici" in possesso della preventiva autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, autorizzazione rilasciata per ciascuna marca di modello di tachigrafo digitale.

Il D.M. 11/3/2005 ha introdotto una diversificazione fra i "Centri tecnici"che effettuano soltanto operazioni di montaggio e attivazione di tachigrafi digitali durante il processo di fabbricazione di veicoli e i "Centri tecnici" che effettuano ogni tipo di attività sul tachigrafo digitale (montaggio, attivazione, calibratura, riparazione e sostituzione).

Nel primo caso, la domanda per il rilascio della relativa autorizzazione è inoltrata dall'officina interessata, direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base del modello da ritirare presso l'Ufficio Metrico.

Nel secondo caso, invece, la domanda di autorizzazione viene inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite della Camera di Commercio competente che svolgerà, in via preliminare, l'istruttoria. Il modello di domanda e l'indicazione della documentazione da porre a corredo è da ritirare presso l'Ufficio Metrico.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, contestualmente all'autorizzazione, assegna a ciascun Centro Tecnico un codice identificativo.

L'Unioncamere provvede a formare e pubblicare l'elenco dei Centri Tecnici autorizzati sulla base di comunicazioni inviate dal Ministero; pertanto, tali Centri sono obbligati a comunicare al citato Dicastero – per il tramite delle Camere di Commercio – ogni variazione intervenuta.
I Centri Tecnici sono tenuti, altresì, a redigere un registro, realizzato anche con procedure informatiche, su cui annotare gli interventi tecnici eseguiti; custodiscono, inoltre, anche un altro registro sul quale annotano smarrimenti, furti nonché le comunicazioni e le eventuali denunce presentate.

Rinnovo

L'autorizzazione rilasciata ai Centri Tecnici deve essere rinnovata annualmente, previa verifica della sussistenza dei requisiti. A tal fine, i Centri producono idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di conoscenza tecnica dei responsabili tecnici e dei tecnici e provvedono, altresì, al versamento del diritto di segreteria pari ad Euro 185,00 a favore della Camera di Commercio competente.

Modalità operativa

Domanda compilata sul modulo predisposto. La ricevuta rilasciata da SIPA dovrà essere allegata all'istanza di iscrizione.

Costi

  • Diritti di segreteria: € 185,00

 

Diritti di segreteria:

  • Euro 185,00
  Accesso piattaforma SIPA
 

Servizio da selezionare: Cronotachigrafi Digitali

Causale: Rinnovo autorizzazione Centri tecnici  .

Contatti

  • Sede di Avellino:

Flavio DANZA (ispettore metrico)
flavio.danza@irpiniasannio.camcom.it

Domenico PREZIOSI
domenico.preziosi@irpiniasannio.camcom.it

  • Sede di Benevento:

Francescosaverio MANDATO
francescosaverio.mandato@irpiniasannio.camcom.it

Vincenzo STASI
vincenzo.stasi@irpiniasannio.camcom.it

Ultima modifica: Mercoledì 7 Febbraio 2024