Venerdì 2 Maggio 2025
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No, il fornitore deve essere titolare di partita IVA e possedere il requisito degli ulteriori fornitori di cui alla scheda di sintesi in calce al bando lett. a).
La geolocalizzazione è il processo tramite il quale è possibile mettere in relazione una certa informazione con un punto specifico della superficie terrestre, individuato tramite metodi di localizzazione (quindi il reperimento delle coordinate latitudinali e longitudinali) di un apparato elettronico, sfruttandone le caratteristiche fisiche o ricevendo informazioni dettagliate dallo strumento stesso. Nello specifico il concetto di geolocalizzazione enfatizza l’aspetto dinamico, riferendosi ad informazioni che possono essere aggiornate di frequente come la posizione e la velocità.
La registrazione su Google Maps con la relativa scheda “Google My Business” è un sistema che permette alle imprese di essere localizzate attraverso i sistemi google, ma non rientra in un progetto innovativo, trattasi bensì di attività ordinaria relativa alla presenza online dell’impresa.
In qualità di fornitore, così come specificato nella Scheda di sintesi in calce al bando, l’Innovation Manager va selezionato fra gli iscritti nell’albo degli esperti tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o dall’elenco dei manager tenuto da Unioncamere. Altrimenti un professionista non iscritto nel suddetto 'Elenco degli Innovation Manager può rientrare tra gli ulteriori fornitori a condizione di dimostrare il previsto requisito di esperienza.
Come indicato nella scheda di sintesi al punto b) entità del contributo, l'importo minimo dell'investimento ossia delle spese ammissibili è pari a 3.000,00 euro, mentre l'importo massimo del voucher è pari a 5.000,00 euro. Dunque non sussistono limiti massimi all'entità del progetto, ma esclusivamente un limite minimo all'entità del progetto ed un massimi all'ammontare del voucher erogato.
Dalla data della pec di comunicazione di concessione del voucher l’impresa beneficiaria ha 90 giorni per la realizzazione dell’intero progetto I4.0 ed ulteriori 30 giorni per la rendicontazione delle spese.
No, come indicato nell’art. 6 comma 1 del bando, i fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari nel caso in cui si presentino come fornitori.
La scelta del consulente da parte dell'impresa richiedente è libera nel rispetto dei requisiti previsti dal bando. In particolare per gli ulteriori fornitori di consulenza/formazione devono aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 e/o Elenco 2.
Si, come previsto dall'art. 2, comma 2 del bando gli ambiti tecnologici di innovazione digitale dovranno riguardare obbligatoriamente almeno una tecnologia dell'elenco 1 con l'eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell'elenco 2.
Il bando non prevede specificatamente la possibilità di partecipare in rete da parte delle imprese e, quindi, non esiste una formula idonea. In ogni caso le aziende possono costruire un progetto unitario presentando differenti progettazioni singole che vanno tutte verso lo stesso obiettivo.
Come previsto dall'art. 7 del bando, i servizi di consulenza e formazione devono rappresentare almeno il 50% delle spese ammissibili, indipendentemente dall'ambito tecnologico a cui si riferiscono.