Diritto Annuale

Il DIRITTO ANNUALE è un tributo obbligatorio che tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese e nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) devono versare a favore della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede legale. La scadenza del pagamento coincide sempre con il primo acconto delle imposte sui redditi. Il Ministero dello Sviluppo Economico ogni anno definisce con decreto l'importo da pagare. Ogni Camera di Commercio può deliberare una ulteriore maggiorazione rispetto a tali importi, volta a cofinanziare particolari iniziative dedicate alle imprese

Chi è tenuto a pagare

  • le imprese individuali
  • le società semplici
  • le società commerciali
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso
  • i consorzi e le società consortili
  • gli enti pubblici economici
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo)
  • le società tra avvocati D.Lgs. 96/2001
  • le società tra professionisti L. 183/2011
  • le società estere con sede secondaria in Italia

nonché

  • i soggetti collettivi iscritti solo al REA (fondazioni, associazioni...)
  • le persone fisiche iscritte al REA (agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri)
  • le unità locali di imprese con sede in altra provincia o all'estero

 

Per prendere visione della nota prot. 383421 del 20/12/2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, contenente le misure del diritto annuale relative all'anno 2024, clicca qui.

 

Informazioni generali sul pagamento

Pagano in misura fissa: tutti gli imprenditori individuali (con importi distinti fra sezione speciale e sezione ordinaria), i soggetti iscritti solo al R.E.A. (tra cui: associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc. che svolgono attività economica) e le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero. Pagano in misura fissa anche le società semplici agricole e non, e le società di cui al c. 2 art. 16 D.Lgs. 96/2001 (società tra avvocati), che nei prossimi anni dovranno versare in base al fatturato.

Tutte le altre tipologie di impresapagano per il 2019 in base al fatturato. Individuazione dei righi del modello IRAP NOTA MISE 19230 del 03-03-2009-Riepilogo righi modello Irap

COME SI CALCOLA

griglia di calcolo per il tributo 2021

griglia di calcolo per il tributo 2022

griglia di calcolo per il tributo 2023 per imprese ubicate in provincia di Avellino

griglia di calcolo per il tributo 2023 per imprese ubicate in provincia di Benevento

PER LE NUOVE ISCRIZIONIil diritto dovuto è determinato dalla sezione in cui l'impresa viene iscritta in fase di prima istanza.

Casi particolari

  • I soggetti iscritti al Registro delle Imprese pagano per la sede legale e per ogni Unità Locale, rispettivamente alla Camera di Commercio di iscrizione.
  • Le sedi secondarie e le unità locali di imprese estere pagano lo stesso importo.
  • I soggetti iscritti solo al REA (Repertorio Economico Amministrativo) pagano il diritto solo per la sede e non per eventuali unità locali.
  • Le imprese che hanno trasferito la sede legale da una provincia ad un’altra, versano il diritto alla sola Camera di provenienza, presso cui erano iscritte alla data del 1° gennaio.
  • Le imprese che hanno trasformato la forma giuridica o cambiato la sezione di iscrizione al R.I. nel corso dell'anno, devono comunque versare il diritto dovuto in base all'iscrizione esistente al 1° gennaio.
  • Le imprese che sono state incorporate per fusione, in altre società, per l'ultimo anno di iscrizione al Registro Imprese, sono tenute comunque al pagamento del diritto annuale, sia per la sede che per le proprie unità locali già iscritte al 1° gennaio, anche se l'atto di fusione è precedente alla data di scadenza ordinaria del diritto. Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice fiscale dell'impresa incorporata, anche se cancellata, in modo che questo possa essere correttamente attribuito sulla posizione. Le società incorporanti, quindi, non saranno tenute a versare alcun diritto annuale per le nuove unità locali derivanti dal conferimento, ma inizieranno a pagare per queste dall'anno successivo all'atto di fusione in base al fatturato realizzato (lo stesso vale per la scissione).
  • Le imprese che hanno ceduto in parte o totalmente l'azienda, continuano a pagare il diritto annuale fino all'anno (compreso) di cancellazione dal Registro Imprese, a meno che la domanda non sia trasmessa entro il 30 gennaio dell'anno successivo all'atto.
  • Le imprese cancellate d'ufficio, per ordine del Giudice del Registro, anche se retroattivamente, continuano a pagare il diritto annuale fino all'anno (compreso) di emissione del decreto da parte del Giudice.
  • Le imprese inattive, in liquidazione o con partita IVA cessata devono pagare il diritto annuale fino all’anno in cui viene richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese (presentazione domanda di cancellazione). Il diritto non è dovuto se la domanda di cancellazione è presentata entro il 30 gennaio con cessazione di attività entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
  • Le Start-Up Innovative e gliIncubatori Certificati, non sono tenuti al versamento del diritto annuale, per i primi cinque anni, a partire dall'anno di iscrizione (compreso) nell'apposita sezione speciale in qualità di START-UP INNOVATIVA; tale esenzione è comunque dipendente dal mantenimento e dalla conferma dei requisiti (D.L. 179/2012 convertito con L. 221 del 2012).
  • PMI INNOVATIVE: sono state previste dal D.L. 3/2015 che ha istituito un'apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le start-up ma non l'esenzione dal diritto annuale.

Quando e come pagare

  • Le imprese e unità locali iscrittein corso d'annodevono pagare il diritto entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione
  • Le imprese già iscritte devono versare il diritto entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi

In entrambi i casi, entro un anno dalla relativa scadenza ordinaria, sarà possibile regolarizzare i mancati pagamenti tramite ravvedimento operoso (Circolare MF n.192 del 23/7/1998 n.192)

 

Come si paga

  • Per le nuove iscrizioni direttamente in cassa automatica in sede di iscrizione o, nei 30 giorni successivi, con modello F24
  • Per le imprese già iscritte esclusivamente con modello F24 o tramite la piattaforma online PagoPA

ATTENZIONE, QUINDI, ALLE RICHIESTE DI PAGAMENTO INGANNEVOLI RECAPITATE DA SOGGETTI PER INZIATIVE COMMERCIALI PRIVATE COMPLETAMENTE ESTRANEE ALLE ATTIVITA’ DELLE CAMERE DI COMMERCIO.

Istruzioni per la compilazione del modello F24

Nell’intestazione delMod. F24, oltre agli altri dati dell’impresa, è importante riportare il codice fiscale (non la partita IVA, qualora diversa) indicato nell’intestazione della presente comunicazione, in quanto è il dato che consente l’attribuzione del pagamento all’impresa.

Nella sezione “IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” si deve indicare:





 

Codice Ente/Codice Comune

Codice tributo

Anno di riferimento

Importi a debito versati

AV

3850

20..

Importo da pagare

 

Soggetti esonerati dall’obbligo di pagamento

Secondo quanto stabilisce l’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 359/2001, per essere esonerati dal pagamento del diritto non è sufficiente cessare l’attività o sciogliere la società e depositare il bilancio finale di liquidazione, ma occorre presentare l’istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese.

In base a tale principio, la domanda di cancellazione deve essere presentata entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello in cui:

  • l’impresa individuale ha cessato l’attività
  • le società e gli altri soggetti collettivi in liquidazione, hanno approvato il bilancio finale
  • le società di persone e i consorzi si sono sciolti senza messa in liquidazione.

Sono inoltre esonerate, dall’anno solare successivo a quello di adozione del provvedimento:

  • le imprese poste in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
    (salvo l'esercizio provvisorio dell´attività)

  • le cooperative sciolte per effetto di un provvedimento dell´Autorità Governativa (art. 2545 septiesdecies c.c.).

ATTENZIONE: le imprese che omettono o ritardano la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, o la denuncia di chiusura di unità locale/sede secondaria, saranno tenute al pagamento del diritto fino all’anno d’iscrizione. La regola si applica anche alle imprese individuali che cessano l'attività a seguito di conferimento in altra impresa.

Quando non viene rilasciato il certificato di iscrizione

La Camera di Commercio non rilascia il certificato di iscrizione alle imprese che non sono in regola con il pagamento del diritto.

Come recuperare i crediti

In caso di doppio pagamento del diritto o di versamento effettuato in misura eccedente il dovuto, il modo più semplice e veloce di recupero, consiste nel compensare, tramite modello F24, l'importo a credito, inserendolo nell'apposita colonna dei crediti compensati.

Prima di poter eseguire tale compensazione è però necessario contattare l’Ufficio Tributi per avere conferma dell'importo corretto utilizzabile.

La compensazione F24 può essere effettuata entro il termine di prescrizione ordinaria dei crediti.

Altrimenti, ma solo entro i ventiquattro mesi dalla data del versamento, è possibile chiedere il rimborso delle somme eccedenti, compilandol'apposito moduloe allegando copia dei modelli F24 relativi e copia del documento di identità del richiedente.

Dovranno essere indicate le coordinate bancarie per l'accredito diretto sul conto corrente e specificare un indirizzo e-mail (o recapito telefonico) al quale fare riferimento per comunicazioni da parte dell'Ufficio Tributi.

La richiesta di rimborso deve essere presentata, pena la decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento(Legge 488/1999, art. 17, comma 3), tramite posta elettronica certificataall'indirizzo: cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it oppure franca.miano@av.legalmail.camcom.it

Istanze di cancellazione e risvolti sul diritto annuale

La Normativa in materia di deposito degli atti al Registro delle imprese, non richiede per le società in genere un termine entro il quale richiedere la cancellazione al Registro delle imprese ma, ai fini del pagamento del diritto annuale, la data dell’istanza di cancellazione, diventa rilevante.

A tal fine si ritiene utile rendere disponibile il seguente documento con le modalità operative per le imprese che sono in fase di liquidazione.

Modalità Operative Cancellazioni

Informativa GDPR trattamento dati personali per riscossione tributi camerali

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino , con l'informativa, intende fornire tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (indicato come “GDPR”) – in merito al trattamento dei dati personali dell'utenza con riferimento ai procedimenti finalizzati alla riscossione del Diritto annuale.

informativa clicca qui

Si comunica che, con Decreto Ministeriale del 12-03-2020, entrato in vigore in data 27/03/2020, è stato ridefinito l’importo del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Avellino. Pertanto, per il 2021 gli importi sono stati rimodulati secondo la tabella allegata

tabella nuovi importi

Le imprese che si iscrivono o aprono nuove unità locali o sedi secondarie devono effettuare il versamento in base ai nuovi importi direttamente in cassa automatica scegliendo l'opzione "addebito contestuale alla pratica" in sede di iscrizione o, nei 30 giorni successivi, con modello F24.

CHI HA PAGATO PRIMA DEL 27/03/2020

Le imprese di nuova iscrizione che anteriormente al 27/03/2020 hanno corrisposto il tributo in base ai vecchi importi, dovranno versare la maggiorazione entro il 30 novembre 2020(saldo imposte sui redditi), a mezzo del modello F24

Contatti Ufficio Tributi

Per informazioni, dalle ore 12.00:

 

Ultima modifica: Giovedì 4 Gennaio 2024