La tutela dei prodotti Made in Italy è cruciale per preservare l'autenticità e l'integrità del nostro patrimonio produttivo.
La Legge Quadro - Tutela del Made in Italy introduce misure rigorose contro la contraffazione e l'uso speculativo dell'Italian Sounding, proteggendo così i consumatori e le imprese che operano correttamente.
Attraverso, poi, la certificazione di qualità per la ristorazione italiana all'estero e l'introduzione di un contrassegno ufficiale per i prodotti autenticamente italiani, si mira a garantire che i valori di eccellenza e autenticità siano riconosciuti e rispettati ovunque, contrastando fenomeni di appropriazione indebita dell'immagine e del Made in Italy.
Il made in Italy (secondo la nota 155971 R.U del 30 novembre 2009 dell’Agenzia delle Dogane) è stato già oggetto di tutela con numerosi interventi normativi e giurisprudenziali finalizzati ad una più precisa regolamentazione degli obblighi in capo ai soggetti economici.
In particolare, si ricordano le seguenti norme:
- l’art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 per cui “…l’importazione e l’esportazione ai fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del c.p…”;
- circolare dell’Agenzia delle Dogane n.20/D del 13 maggio 2005 e nota prot. 2704 del 9 agosto 2005 del medesimo ente le quali chiarivano la portata delle fattispecie di reato di falsa e fallace indicazione di provenienza e di origine, sia in importazione che in esportazione, prevedendo, nelle ipotesi in cui l’indicazione della denominazione e della sede dell’azienda possa ingenerare dubbi circa la sussistenza della seconda fattispecie di reato, di apporre la chiara indicazione “importato da: [nome e sede dell’impresa]”sull’etichetta che accompagna la merce di origine non preferenziale terza;
- circolare n. 124898 del 9 novembre 09 del Ministero dello Sviluppo Economico che, tra le altre cose ha “… consentito, nel caso in cui il marchio possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, di accompagnare il prodotto sul quale il marchio è apposto con una appendice informativa sulla effettiva origine, escludendo in tal modo la fattispecie della fallace indicazione…” e “…permesso altresì di evitare la contestazione in dogana di tale fattispecie di fallace indicazione, fornendo all’ufficio doganale di controllo una attestazione de titolare o licenziatario del marchio che le informazioni sulla effettiva origine della merce saranno fornite in fase di commercializzazione…”.
- i prodotti sottoposti a regimi sospensivi e quelli immessi in libera pratica, ma non destinati al mercato italiano, non rientrano nel campo di applicazione della normativa in commento, rimanendo impregiudicata l’applicazione delle norme doganali in materia.
La potestà sanzionatoria fa capo alle Camere di commercio territorialmente competenti ai sensi della Legge n. 689/1981 nonchè dell'art. 4, comma 49/bis della Legge n. 350/2003.