Le calzature che sono destinate al consumatore finale devono essere etichettate, come stabilito dalla Direttiva 94/11/CE recepita in Italia dal D.M. 11/1996 modificato con D.M. 30/2001.
A quali prodotti si applica la normativa
L'espressione "calzature" si riferisce a tutti i prodotti dotati di suole, volti a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente. La normativa si applica, quindi, a una varia tipologia di articoli che includono, a titolo esemplificativo:
- scarpe con o senza tacco da portare all'esterno o all'interno;
- stivali di qualunque altezza;
- sandali di tipo vario, "espadrilles", scarpe da tennis, da jogging, da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
- calzature speciali concepite per un'attività sportiva, quali quelle per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, comprese quelle cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle, scarpe da ballo;
- calzature in gomma o plastica in un unico pezzo (esclusi gli articoli usa e getta in materiali poco resistenti quali carta, fogli di plastica, ecc. senza suole riportate);
- calzature usa e getta con suole riportate;
- calosce portate sopra altre calzature;
- calzature ortopediche.
Sono esclusi dalla normativa i seguenti prodotti:
- calzature d'occasione usate;
- calzature aventi la caratteristica di giocattoli;
- calzature di protezione disciplinate dal D. Lgs. n. 475/92 (dispositivi di protezione individuale);
- calzature disciplinate dal DPR. n. 904/82 (sostanze pericolose).
L'etichetta e gli obblighi dei fabbricanti
L'etichetta delle calzature deve avere le seguenti caratteristiche:
- deve essere presente su almeno una delle calzature e deve contenere le informazioni relative al materiale da cui è composta ciascuna parte della scarpa;
- deve fornire le informazioni mediante i simboli adottati o mediante indicazioni scritte in lingua italiana;
- deve contenere le informazioni concernenti il materiale che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80% del volume della suola esterna (se nessun materiale raggiunge tale limite, l'etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali dell'articolo);
- deve essere ben visibile, saldamente applicata e durevole;
- deve essere necessariamente leggibile (con i simboli di dimensioni sufficienti per rendere agevole la comprensione delle informazioni) e accessibile al consumatore;
- non deve indurre in errore il consumatore; a tal fine, nei luoghi di vendita deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia utilizzata;
- può essere stampata, incollata, goffrata o applicata a un supporto attaccato;
- può contenere anche altre indicazioni, per chiarire la qualità e le finiture delle calzature, in quanto la normativa stabilisce solo il livello minimo delle informazioni (per esempio la dicitura "cuoio pieno fiore", che indica un cuoio di migliore qualità)
Il fabbricante di suole può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa (in lingua italiana o in altra lingua dell'Unione europea).
In ogni caso, il fabbricante è responsabile della veridicità delle informazioni riportate sull’etichetta.
Parti della calzatura
Le calzature si compongono di tre parti:
- tomaia: la superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna;
- rivestimento tomaia e suola interna: fodera e sottopiede, interni alla scarpa;
- suola esterna: superficie inferiore attaccata alla tomaia, soggetta a usura.
I materiali usati nella produzione delle calzature possono essere:
- il cuoio (pelle o pellame di un animale che conserva la struttura fibrosa originaria, debitamente conciato per evitare la marcescenza);
- il cuoio rivestito (strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa);
- le materie tessili (naturali e sintetiche o non tessute);
- altre materie (para o gomma).
Obblighi dei venditori
I venditori al dettaglio devono verificare la presenza dell'etichetta sulla calzatura in vendita ed esporre, oltre che il prezzo del bene, il cartello con la simbologia in modo che questa sia visibile al pubblico.
Gli operatori che vendono online devono rispettare gli obblighi d’informazione generali previsti dal D.Lgs 70/2003 oltre che dal Codice del Consumo agli articoli 102-113. Anche questi operatori, esattamente come quelli al dettaglio, devono riportare l’indicazione della composizione delle calzature, utilizzando la stessa simbologia (opportunamente spiegata) oppure una descrizione
Tutti questi obblighi prevedono che le informazioni siano riportate in maniera chiara e facilmente visibile e che, in caso di inadempienza, siano applicate sanzioni amministrative pecuniarie.
La ratio di queste disposizioni è quella consentire al consumatore delle decisioni consapevoli; anche per questo, si richiede che le informazioni riportate non inducano i consumatori in errore.
Nel caso, pertanto, in cui tali informazioni dovessero mancare o dovessero essere riportate in maniera non conforme, le sanzioni applicabili al distributore saranno quelle previste dal D.Lgs 190/2017.
Tutela del mercato
La vigilanza del mercato compete al Ministero delle imprese e del made in Italy che la esercita attraverso le Camere di commercio competenti per territorio.
Per verificare la conformità delle calzature, l'Ufficio Vigilanza a tutela della fede pubblica della Camera di commercio Irpinia Sannio effettua dei controlli nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, presso i punti vendita all'ingrosso e al dettaglio.
In caso di mancanza di etichettatura o di etichettatura non conforme viene assegnato un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature, o al venditore al dettaglio per la regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine il Ministero delle imprese e del made in Italy emette un decreto motivato di ritiro dal mercato delle calzature.
Riferimenti normativi
Direttiva n. 94/11/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha introdotto l'obbligo dell'etichetta sulle calzature, destinate alla vendita al consumatore finale
D.M. 11/04/1996 così come modificato dal D.M. 30/01/2001 con cui la direttiva 94/11/CE è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano)
Codice del Consumo, D. Lgs. n. 206/2005 artt. 102-113 per la sicurezza delle calzature
D.Lgs 70/2003 per gli obblighi informativi nell’ambito del commercio elettronico
D. Lgs. n. 190/2017 per il regime sanzionatorio