Cosa è
È un documento rilasciato dalla Camera di commercio su richiesta dell'esportatore nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre Pubbliche Amministrazioni che attesta la libera vendita e la commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e dell'Unione europea.
Non rappresenta un'autorizzazione alla commercializzazione ma una presa d'atto che il prodotto è già commercializzato nel territorio dell'Unione Europea.
Non è un atto sostitutivo delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche, tra le quali ad esempio: dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE), prodotti cosmetici, prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi), presidi medico chirurgici, integratori alimentari, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza glutine, latti di crescita, alimenti a fini medici speciali, medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico), prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l'esportazione ed altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria.
Di conseguenza, secondo la recente nota ministeriale 18 marzo 2019, n. 62321 (Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero), se l'attestato di libera vendita camerale fosse richiesto a fini amministrativi preliminari all'importazione nel Paese terzo di destinazione, per i prodotti sopra indicati, il cui elenco non si ritiene esaustivo, le Camere di commercio procederanno solo con l'apposizione di unvisto dei poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall'impresa interessata.
Può essere richiesto presso la Camera di commercio dove l'impresa ha la propria sede legale o l'unità locale. Non è possibile richiedere il rilascio di un attestato di libera vendita per i prodotti per i quali non è ancora stata emessa fattura o che non rientrino nell'attività commerciale dell'impresa. L'attestato è valido per un singolo stato, se la richiesta riguarda più Stati, verranno emessi più attestati con diverso protocollo e rispettivo pagamento di diritto di segreteria. Non vengono rilasciati attestati per paesi comunitari.
L'attestato ha una validità di sei mesi dalla data di emissione.
Come fare
L'attestato di libera vendita può essere richiesto, anche a mezzo PEC, all’ufficio Commercio estero della Camera di commercio.
allegando:
L'attestato viene rilasciato in tre giorni lavorativi per richieste riguardanti meno di venti prodotti.
L'emissione dell'attestato di libera vendita prevede un costo di 3,00 euro di diritti di segreteria pagabili allo sportello in contanti.
Autocertificazione
L'attestato di libera vendita, in quanto documento con contenuto non soggetto alle limitazioni sull'autocertificazione (art, 49 DPR n. 445/2000), può essere sostituito da dichiarazione di pari contenuto resa dall'impresa su carta intestata a firma del legale rappresentante sulla quale è possibile apporre il visto potere di firma.
Traduzioni
La Camera di commercio di Benevento rilascia l’attestato di libera vendita in duplice lingua: italiano e inglese con la specificazione che “per l’Autorità emittente fa fede la versione in lingua italiana”.
Non vengono rilasciati attestati di libera vendita in lingua diversa dalle predette e non si effettuano traduzioni.
In alternativa alla traduzione giurata (da richiedere in Tribunale), le imprese possono effettuare una traduzione dell'attestato di libera vendita in lingua diversa dall’inglese, seguendo la procedura di autocertificazione.
La dichiarazione, scritta nella lingua desiderata e contenente il testo dell'attestato di libera vendita tradotto, deve essere prodotta in duplice copia e depositata in Camera di commercio richiedendo il visto poteri di firma, allegando la fotocopia della carta di identità del legale rappresentante e copia dell'attestato di libera vendita sul quale risulti il pagamento dei diritti di segreteria.