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Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (O.C.C.)

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MODULISTICA:

 

L’Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n.3 del 2012) ha un compito complesso ma un obiettivo molto semplice: offrire supporto, assistenza e soluzioni concrete alle persone che si trovano in difficoltà economica a causa di debiti.

Attraverso l’ O.C.C. viene nominata di volta in volta una figura professionale (chiamata “gestore” o “compositore”) che si occupa di costruire insieme al suo assistito un percorso (guidato) di risoluzione del debito.

Questo percorso segue una precisa procedura che prevede il coinvolgimento dei diretti creditori - privati, ma anche Equitalia, banche e Cofidi - per pianificare una via d’uscita e arrivare a ridurre, posticipare, rateizzare o addirittura annullare i tuoi debiti.

Imprese e cittadini sovraindebitati e con difficoltà nell’onorare i propri debiti possono rivolgersi all’ O.C.C. della Camera di commercio di Benevento in qualunque momento. In particolare, i servizi dell’ O.C.C. sono dedicati a:
• Piccoli imprenditori non soggetti al fallimento
• Fondazioni e associazioni
• Lavoratori autonomi
• Professionisti
• Imprenditori agricoli
• Consumatori 

Attraverso l’ O.C.C. è possibile evitare che il debito diventi esecutivo e che si arrivi al fallimento e al pignoramento dei beni immobiliari, mobiliari o presso terzi. Alcuni benefici sono quasi immediati, come per esempio la sospensione di tutte le azioni di recupero intraprese nei confronti del debitore o la

sospensione delle rate dei mutui. Inoltre, al termine della procedura si può ottenere la liberazione da tutti i debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti e la cancellazione del proprio nominativo dalle banche dati, con conseguente possibilità di accedere nuovamente al credito. Ma soprattutto l’O.C.C. è la soluzione migliore per liberarsi in un colpo solo di tutte le pendenze, sentirsi finalmente più leggeri e avere l’opportunità di ripartire da zero.

Per intraprendere il percorso, il debitore deve depositare la domanda di ammissione ai servizi di composizione delle crisi da sovraindebitamento presso la Segreteria dell’O.C.C., con allegati:

  • l’elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;
  • l’elenco di tutti beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
  • l’attestazione di fattibilità del piano a cura dell’O.C.C.;
  • l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e il certificato dello stato di famiglia.

Una volta ricevuta la domanda, il Gestore della crisi nominato dall’ O.C.C. assiste il debitore nell’elaborare il piano di ristrutturazione e nel formulare la proposta ai creditori, verifica la correttezza dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei documenti allegati, si occupa delle comunicazioni con i creditori e delle formalità burocratiche.

Una volta completato, il piano va depositato presso il Tribunale di residenza del debitore per essere sottoposto al giudice competente. Successivamente viene fissata un'udienza in Tribunale, dove i creditori possono fare le loro osservazioni e contestazioni. A quel punto la decisione finale sull'ammissibilità del piano spetta al giudice: se il piano viene ritenuto fattibile e il debitore meritevole, si procede alla sospensione di tutte le procedure esecutive.

L’ACCORDO CON I CREDITORI

Il piano di ristrutturazione dai debiti legati all’attività professionale o di impresa va depositato presso il Tribunale, che dopo aver verificato i presupposti, fissa l’udienza con i creditori (il piano deve ottenere il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dell’ammontare dei crediti), dispone la pubblicazione della proposta e del decreto • stabilisce che non possono essere iniziate o proseguite le azioni esecutive.

In generale, è possibile ottenere il pagamento parziale dei crediti privilegiati, mentre per i debiti tributari è prevista solo una dilazione.

IL PIANO DEL CONSUMATORE

Il piano di ristrutturazione dai debiti contratti dai consumatori va depositato presso il Tribunale, allegando una relazione dettagliata con indicate
• le cause di indebitamento e diligenza del consumatore nell’assumere tali obbligazioni
• le ragioni dell’incapacità di adempiere
• il resoconto di solvibilità del consumatore degli ultimi 5 anni
• eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
• la convenienza del piano rispetto alla liquidazione dei beni.

Questa procedura non prevede il consenso dei creditori sul Piano ma solo la delibera positiva del Tribunale rispetto alla sua fattibilità. Come per l’Accordo, anche il Piano è obbligatorio per tutti i creditori e il pagamento dei debiti potrà avvenire attraverso qualsiasi forma, compresa la cessione di crediti futuri purché siano determinabili (es. redditi lavoro dipendente, redditi da pensione, redditi da locazione ecc.).

LA LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

Questa procedura è conseguente alla mancata realizzazione delle due precedenti, e prevede la liquidazione dei beni patrimoniali eccetto quelli non pignorabili. Anche in questo caso la procedura si conclude con l’esdebitazione nei confronti dei creditori.

 

Per saperne di piu'  https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_34.wp

L'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di commercio di Benevento è stato iscritto nella sezione A del degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento al numero 68 con PDG del Ministero della Giustizia del 30/08/2016.

Per ricevere informazioni sull'Organismo ci si può rivolgere alla Segreteria, ai seguenti recapiti:
tel. 0824.300216 fax 0824.300222
cciaa.benevento@bn.legalmail.camcom.it
c/o Camera di Commercio di Benevento
P.zza IV Novembre,1 - Benevento

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Data di aggiornamento: 13/06/2022 13:07