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Imprese Artigiane

Il Codice Civile all’art. 2082 definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.
Le nozioni di imprenditore artigiano e di impresa artigiana sono contenute nella Legge n. 443/1985 (anche detta Legge Quadro per l’Artigianato):
  • è imprenditore artigiano colui che svolge un’attività che ha come scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati o la prestazione di servizi, escluse le attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso in cui siano strumentali ed accessorie all’esercizio dell’impresa.
    • esercita l’attività personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare dell’impresa artigiana;
    • esercita osservando i limiti dimensionali previsti dalla legge n.463/1959 (art. 4);
    • si assume la piena responsabilità dell’impresa con gli oneri ed i rischi inerenti la sua direzione e gestione;
    • svolge in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale nel processo produttivo.
  • è definita impresa artigiana, dalla L.n. 443/85 dell'8 agosto 1985, l'impresa che ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi. L'impresa, oltre che nella forma “individuale”, può essere costituita anche in forma di società (escluse le società a responsabilità limitata costituite da più di un socio, per azioni, in accomandita per azioni) purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.
    Occorre inoltre che l’impresa possieda alcuni requisiti “caratterizzanti”:
    1. limiti dimensionali
      • Impresa che NON lavora in serie - massimo 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
      • Impresa che lavora in serie purché con lavorazione non del tutto automatizzata massimo 9 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
      • Impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura - massimo 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
      • Impresa di trasporto - massimo 8 dipendenti.
      • Impresa di costruzioni edili - massimo 10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
    2. lo scopo prevalente deve essere lo svolgimento di attività manuali legate all’artigianato come ad esempio la produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione di un bene, oppure il lavoro di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione del bene stesso, la realizzazione di opere o la prestazione di servizi legati ad attività specifiche che rientrano nell’elenco delle attività artigiane.
    3. la preminenza del lavoro sul capitale:  l’organizzazione dell’impresa deve essere tale da consentire ai soci, ai dipendenti e ai collaboratori di poter prestare il proprio lavoro personale e professionale all’interno dell’azienda in quanto nell’impresa artigiana il valore del lavoro organizzato deve essere superiore al valore del capitale investito e circolante.
    4. le incompatibilità: l’impresa artigiana non può svolgere attività agricole, attività commerciali di intermediazione e di vendita, attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se non in via strumentale o accessoria rispetto all’esercizio dell’impresa. Nel caso di attività miste (artigiana e commerciale), vale il criterio della prevalenza. E’ consentita invece la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, oppure la fornitura al committente di quello che è strettamente necessario alla esecuzione del lavoro o alla prestazione del servizio, senza l’obbligo di osservare le disposizioni relative allo svolgimento dell’attività di commercio, salvo specifiche prescrizioni normative.
Circa l’esercizio in forma societaria, le forme giuridiche previste per l’iscrizione nella Sezione Speciale Imprese Artigiane del Registro Imprese sono le seguenti:
  • Società in nome collettivo;
  • Società in accomandita semplice a condizione che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti propri dell’imprenditore artigiano e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.;
  • Società a responsabilità limitata a socio unico a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti propri dell’imprenditore artigiano e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice  (iscrizione obbligatoria);
  • Società a responsabilità limitata pluripersonale a condizione che il capitale sociale, la direzione e l’amministrazione siano riferibili alla maggioranza dei soci e che questi abbiano i prescritti requisiti (iscrizione facoltativa);
  • Società cooperative a r.l.;
  • Consorzi. 
In ogni caso, l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana ma può decidere di partecipare in qualità di socio di capitale (non partecipante) in un’altra impresa artigiana oppure partecipare a qualsiasi titolo in altre tipologie di imprese non artigiane a patto che non interferiscano con l’attività lavorativa dell’impresa artigiana di cui fa parte.
 
La qualifica artigiana
Ai sensi dell’art. 5 della legge 443/1985, l’impresa che possiede i requisiti di cui agli artt. 2-3-4 è tenuta ad iscriversi all’Albo Imprese Artigiane. L’iscrizione ha effetti costitutivi.
 
A decorrere dall’1-1-2016, per effetto dell’art 16 della legge regionale n. 11 del 14 ottobre 2015 (BURC n. 60 del 14-10-15) l’Albo delle Imprese Artigiane è stato soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal Registro Imprese. Pertanto lo status di impresa artigiana lo si acquisisce con l’iscrizione nella apposita sezione speciale.
 
Iscrizione/Modifica/Cancellazione
Alla luce delle nuove norme i Conservatori del Registro Imprese della Campania hanno elaborato la Direttiva n. 1 del 29 gennaio 2016 contenete disposizioni operative e linee guida per omogeneizzare i procedimenti di iscrizione, modifica e cancellazione nella Sezione Sspeciale Artigiani del Registro Imprese.
L’imprenditore che intende svolgere la propria attività in forma artigiana non deve più presentare l’iscrizione (per il tramite del Comune, sede dell’attività) alla Commissione Provinciale Artigianato (soppressa con la L.R. citata infra), ma una pratica telematica al Registro Imprese, corredata da SCIA.
La qualifica di “impresa artigiana”, a seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti, è conferita dall’Ufficio Registro Imprese con l’annotazione nell’apposita Sezione Speciale del Registro Imprese. L’annotazione ha carattere costitutivo.
Inoltre, la corretta compilazione della pratica telematica (fleggatura dei campi di generazione degli automatismi artigiani), comporterà la generazione del modello informatico valido per l’iscrizione dell’impresa nella gestione previdenziale “artigiani” che verrà spedito telematicamente all’INPS provinciale.
 
Analogo procedimento è richiesto per eseguire le modifiche e le cancellazioni dal Registro, che avverranno previo ricevimento di idonee pratiche “Comunica”.
 
L’ufficio potrà eseguire accertamenti e controlli avvalendosi dell’attività dei Comuni. 
 


 

5/1/2018 TERMINE ULTIMO PER REGOLARIZZARE L'ATTIVITA' DI MECCATRONICA

In applicazione delle disposizioni della Legge 224/2012, recante "Modifica all'art. 1 della legge 122/1992 (disciplina dell'attività di autoriparazione), entrata in vigore il 05/01/2013, l'attività di autoriparazione si distingue in:

  • meccatronica (che riunisce le ex sezioni meccanica motoristica ed elettrauto)
  • carrozzeria
  • gommista                 

Ai sensi dell'art. 3 della L. 224/2012 le imprese che, al 5 gennaio 2013, sono iscritte nel Registro Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane e sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.

Le imprese che sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 122/1992, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 224/2012, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi al 5 gennaio 2013. Pertanto, entro il 05/01/2018, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della legge 122/1992, devono procedere all'adeguamento della propria posizione alle nuove disposizioni.

Su gentile concessione della CCIAA di Salerno si allegano in calce:

GUIDA all'attività di autoriparazione

VADEMECUM per la regolarizzazione dell'attività di meccatronica.         

Si tratta di documenti riepilogativi che illustrano le procedure da attuare per regolarizzare la posizione della propria impresa.
 


 

 

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Telefono 0824.300400
Fax 0824.300222
Pec: cciaa.benevento@bn.legalmail.camcom.it

 

 

 

 

Data di aggiornamento: 10/02/2020 16:02
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