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Visto poteri di firma

Cosa è

Il visto poteri di firma consiste in un controllo di legittimità della firma del soggetto firmatario quale legale rappresentante dell'impresa.

Le dogane di alcuni Paesi esteri (in particolare extraeuropei) richiedono alle imprese esportatrici di presentare una serie di documenti vidimati: fatture, listini prezzi, dichiarazioni riportanti la composizione di alcuni prodotti, traduzioni, fatture di nolo, etc.

La richiesta per la vidimazione di tali documenti può essere presentata alla Camera di commercio del luogo in cui l'impresa ha la sede legale o l'unità locale.

Attenzione:

Consulta la sezione “ATTESTATI PARTICOLARI” che illustra le modalità per ottenere gli attestati particolari per i Paesi Algeria e Nigeria.

Come fare

La richiesta deve essere effettuata presso l’ufficio Commercio estero o attraverso la piattaforma Cert’O’ all’atto della richiesta del certificato di origine collegato al Visto.

Per poter ottenere i visti poteri di firma l’impresa deve aver preliminarmente depositato a mezzo PEC alla Camera di commercio il Modulo “Specimen firma”.

Detto modulo va inoltrato alla Camera di commercio solo la 1^ volta e resta valido sino a quando l’impresa non provvede a modificazioni dei poteri di legale rappresentanza in ambito aziendale.

Esempio: se l’impresa cambia l’amministratore dovrà provvedere al  deposito del nuovo rappresentante legale col Modulo “Specimen firma”.

Documenti da presentare:

  • modulo di richiesta con allegata fotocopia del documento d'identità;
  • copie del documento per le quali viene richiesto il timbro firmate in ORIGINALE dal legale rappresentante, più una copia, che sarà conservata agli atti dell'ufficio, sempre firmata in originale.

L'apposizione del visto poteri di firma prevede un costo di 3 euro di diritti di segreteria pagabili allo sportello in contanti.

Da sapere

L'ufficio non appone il visto su:

  • dichiarazioni dell'impresa riguardanti l'origine dei prodotti;
  • dichiarazioni discriminatorie, incompatibili con le convenzioni internazionali e con le leggi nazionali, indicanti ad esempio che le merci non contengono prodotti originari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte nelle black list;
  • lettere di invito in Italia a favore di cittadini di paesi terzi.

Postilla o apostille

In alcuni casi potrebbe essere richiesta l'apposizione della postilla (o apostille) che prevede che il documento venga firmato e controfirmato da due diversi funzionari della Camera di commercio e che la controfirma venga autenticata dalla Prefettura.

Per ulteriori informazioni consulta Ministero degli Affari Esteri.

Data di aggiornamento: 09/04/2019 15:23