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Indennita' di mediazione - Modalita' di pagamento - Benefici fiscali - Esonero dal pagamento

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE - ONORARI MEDIATORI


il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 1694 del 22 aprile 2015, nel sospendere parzialmente l'esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015, ha affermato che sono dovute, per il primo incontro di mediazione, le spese di avvio e le spese vive documentate.


L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Sono altresì a carico delle parti le spese vive sostenute dall’Organismo di mediazione per la gestione della procedura, debitamente documentate.
Le Spese di avvio, sono stabilite nella somma di:
- euro 40,00 più I.V.A. per le liti di valore sino a 250.000,00 euro;
- euro 80,00 più I.V.A. per le liti di valore superiore;
e devono essere versate alla presentazione della domanda di mediazione a cura della parte istante e a cura della parte che accetta la momento della sua adesione al procedimento, relativamente a tutte le ipotesi di mediazione previste dalla normativa: mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità, ivi compresa quella delegata, mediazione obbligatoria per contratto e mediazione volontaria.
L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

NOTA: Alla domanda di mediazione è necessario allegare l'attestazione di pagamento delle spese di avvio della procedura.

* Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta.

MODALITA' DI PAGAMENTO

  • agli sportelli camerali negli orari di apertura (contanti, bancomat. carta di credito)
  • attraverso la piattaforma PagoPa

BENEFICI FISCALI

Il d. Lgs. 28/2010 prevede, per i soggetti che si avvalgono di questa procedura, i seguenti benefici fiscali:

  1. all'art. 17 comma 2, l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alla procedura;
  2. all'art. 17 comma 3, l'esenzione del verbale di accordo dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, restando l'imposta dovuta per la parte eccedente;
  3. all'art. 20 comma 1, il riconoscimento di un credito d'imposta per le parti che corrispondono le indennità agli organismi abilitati a svolgere il procedimento di mediazione, commisurato, in caso di successo della mediazione, all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500,00 e, in caso di insuccesso della mediazione, ridotto della metà. Detto credito sarà determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 20.

ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

L'art. 17 comma 5 bis del d. Lgs. 28/2010 e s.m.i. prevede che, quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d. lgs. 28/2010, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione (utilizzando il modulo riportato di seguito), nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Allegati
Data di aggiornamento: 25/02/2021 15:34