ELENCO NAZIONALE DI TECNICI ED ESPERTI DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI ED EXTRAVERGINI
Il Decreto 18 giugno 2014, pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28/8/2014, ha fissato “criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al Regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione nell'Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini”.
Il decreto, in vigore dal 29/8/2014, ha abrogato il precedente decreto n. 1334 del 28-2-12.
L'art. 4 fissa, in particolare, la disciplina dell'Elenco Nazionale stabilendo che lo stesso è articolato su base, regionale ed è tenuto presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - PQAI IV, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet. Il comma 7 prevede entro il 31 marzo di ogni anno il MIPAF cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'elenco nazionale aggiornato.
La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata alla Camera di Commercio del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare ed il nominativo figurerà nell'elenco che la Regione, nel cui ambito territoriale ricade la sede della Camera, appronta entro il 28 febbraio di ogni anno e trasmette al Ministero con l'aggiornamento al 31 dicembre dell'anno precedente. E' fatta salva la possibilità di chiedere il trasferimento dell'iscrizione da un elenco regionale ad un altro, previo assenso della Regione che ha in carico l'esperto.
La domanda di iscrizione deve essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
Per l'iscrizione nell'elenco occorre presentare domanda in bollo (16,00 euro), utilizzando il modello disponibile sul sito camerale.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
La Camera di Commercio, verificata la regolarità della domanda, conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa e propone i nominativi dei richiedenti idonei alla Regione competente per territorio; questa ultima provvede all'iscrizione e ne dà comunicazione al Ministero per le politiche agricole e, per il tramite della Camera di Commercio, all'interessato.
L'eventuale cancellazione dall'elenco nazionale è disposta, previa segnalazione della Camera di Commercio, dalla Regione, su domanda dell'interessato o d'ufficio, nel caso di gravi inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attività di tecnico o di esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini.