(mediatori - agenti e rappresentanti di commercio - mediatori marittimi - spedizionieri)
MANCATO AGGIORNAMENTO DATI AL REGISTRO IMPRESE/REA
Come noto il 30 settembre è scaduto il termine concesso alle imprese iscritte negli ex albi e ruoli che svolgono attività di agente d'affari in mediazione, di agente e rappresentante di commercio, di mediatore marittimo, di spedizioniere, per aggiornare la propria posizione nel Registro delle Imprese e nel REA (termine previsto dai decreti ministeriali del 26 ottobre 2011*).
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 3662/c del 10-10-2013, è intervenuto per fissare le seguenti disposizioni:
Coloro che risultano già iscritti sia nell'ex ruolo che nel registro imprese, attivi alla data del 12 maggio 2012, che non hanno aggiornato la posizione anagrafica nel registro delle imprese e nel REA entro il 30 settembre 2013, saranno soggetti all'avvio di un procedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività, con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese (v. art. 10 decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011).
L'aggiornamento sarà possibile entro i termini assegnati per conformarsi.
- In caso di assenza di adeguamento verrà comminato il divieto di prosecuzione dell'attività;
- in caso di conformazione verranno applicate le sanzioni per tardata denuncia.
Le persone fisiche iscritte in uno degli ex-ruoli, inattive alla data del 12 maggio 2013, e che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione all'apposita sezione del REA, incorrono nella decadenza dalla possibilità di iscrizione nella medesima sezione. L'iscrizione negli ex ruoli potrà però essere utilizzata come requisito per l'avvio dell'attività sino al 12 maggio 2017 per gli agenti, e sino al 12 maggio 2016 per i mediatori.
* decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13/1/2012