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SISTRI

Il SISTRI, SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti,  è stato istituito con D.M. 17 Dicembre 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il sistema, finalizzato a garantire la tracciabilità dei rifiuti, funziona grazie ad un dispositivo elettronico USB (chiavetta USB) per ciascuna unità locale dell'impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale, e ad un dispositivo elettronico GPS (Blak Box – scatola nera), per la localizzazione satellitare, da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato. Attraverso il collegamento in rete, il sistema consentirà di seguire le movimentazioni dei rifiuti speciali in tempo reale. La gestione del SISTRI è affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

Con l'entrata in vigore, a regime, e per i soggetti obbligati all'iscrizione o che vi hanno aderito su base volontaria, il SISTRI:

  • sostituirà l'attuale gestione cartacea dei rifiuti (effettuata tramite i formulari di identificazione e i registri di carico e scarico);
  • comporterà l'abolizione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) di cui alla legge 25-1-1994 n. 70 e s.m.i.

 

1) ISCRIZIONE

L' impresa si iscrive al SISTRI:   on-line: http://www.sistri.it;

 

2) CHI "DEVE" ISCRIVERSI

Il Decreto Ministeriale 24 aprile 2014 n. 126 (pubblicato sulla G.U n. 99 del 30-4-2014) all'art 1, comma 1,  individua i soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI, nelle seguenti categorie:

  1. Enti ed imprese, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosida attività agricole e agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito dei circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, letterapp) del d.lgs. n. 152 del 2006;
  2. Enti ed imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosidi cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f), ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
  3. Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs n. 152 del 2006;
  4.  Enti e Imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei  rifiuti urbani nella regione Campania.
  5. Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012 n. 4,con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale "imprese agricole" del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, letterapp) del d.lgs. n. 152 del 2006.

Il comma 2 del medesimo articolo precisa altresì:

"Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del comma 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni".

 

3) CHI "PUO' " ISCRIVERSI

Possonno aderire al SISTRI, su base volontaria, tutti i soggetti per i quali l'iscrizione non è obbligatoria, e che non siano stati espressamente ESCLUSI, per effetto del nuovo regime semplificato di cui al DM 24 aprile2014 n. 126.

 

4) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SISTRI

Effettuata l'iscrizione al SISTRI, l'impresa riceverà un numero di pratica e, successivamente, per acquisire i dispositivi elettronici ad essa spettanti, nel più breve tempo possibile dovrà effettuare il pagamento del contributo di sua competenza  con una delle seguenti modalità:

presso qualsiasi ufficio postale:

mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA

Nella causale di versamento occorrerà indicare:

  • contributo SISTRI/anno; 
  • il codice fiscale dell'Operatore (impresa);
  • il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

presso gli sportelli della propria banca:

mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

Beneficiario:  Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 -

Min. Amb. DG Tut. Ter. VIA C. Colombo 44 - 00147 ROMA

Per la causale di versamento: riportare gli stessi dati indicati nel paragrafo: “pagamento presso Ufficio Postale”.

Effettuato il pagamento occorrerà darne comunicazione al SISTRI:

  • nell'area autenticata, attraverso l'applicazione "GESTIONE AZIENDA"

Al perfezionamento della pratica il SISTRI provvederà ad inviare i dispositivi presso i soggetti incaricati alla consegna.

 

5) DISPOSITIVI

CHIAVETTA USB.

La consegna della chiavetta USB avviene presso la sede della Camera di Commercio IAA di Benevento – P.zza IV Novembre n. 1 presso l'Ufficio Ambiente – agli orari e nei giorni di apertura al pubblico.

Se l'impresa ha conferito delega per il ritiro, alla propria Associazione di Categoria, il dispositivo si protrà ritirare presso la sede della medesima Associazione, o loro società di servizi, che abbiano sottoscritto con la Camera di Commercio, apposita convenzione.

BLACK BOX (scatola nera)

Ai sensi delle vigenti disposizioni, la consegna e l'installazione della blak box avviene presso le officine autorizzate il cui elenco è consultabile sul sito: www.sistri.it sotto la voce: officine.

 

6) DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RITIRO

Al momento del ritiro l’impresa o l’Unità Locale deve consegnare:


 1)   Delega del Legale Rappresentante firmata in carta semplice;

  2)  Fotocopia legalizzata (apposizione di data e firma autografa) del documento di identità del legale rappresentante (delegante) e del soggetto delegato al ritiro.

  3)  Fotocopia legalizzata (apposizione di data e firma autografa) dei documenti di identità dei delegati i cui nominativi sono stati indicati al momento dell'iscrizione e sono riportati nell’autocertificazione;

 4)  Dichiarazione di autocertificazione (DPR 445/2000) resa dal legale rappresentante riportante i dati delle Unità locali così come comunicati al SISTRI al momento dell'iscrizione (si tratta del  “MODULO DI  ISCRIZIONE AL SISTRI N.2”;

  5) Copia della ricevuta che attesti l'effettivo avvenuto pagamento del contributo di iscrizione a  SISTRI (se bonifico bancario:la contabile bancaria; se pagamento on-line:ricevuta di avvenuto pagamento);

  6)  Dichiarazione di impegno all’uso corretto del dispositivo USB.

 N.B. Se il ritiro avviene presso la Camera di Commercio occorre allegare alla documentazione sopra indicata, l'ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO  dei diritti di segreteria di Euro 16,00 per ciascun dispositivo. Il versamento può essere effettuato sul c/c postale n. 159822 intestato a Camera di Commercio IAA – P.zza IV Novembre n.1 – 82100 Benevento. CAUSALE: diritti di segreteria ritiro dispositivo USB – SISTRI – n. pratica ............. ; oppure  presso gli sportelli camerali.

 

7) COSA FARE SE SONO VARIATI  I  DATI ?

Ogni variazione intervenuta nell'impresa dopo la sua iscrizione al SISTRI, modificativa dei dati precedentemente dichiarati, ed ogni altra procedura amministrativa (modifica anagrafica, comunicazione di pagamento, ecc) va tempestivamente comunicata a SISTRI  a mezzo canale telematico, nell'area autenticata, attraverso l'applicazione "GESTIONE AZIENDA" che consente agli utenti di effettuare, in autonomia, tali operazioni.

Permangono operativi, fino al 31 maggio 2014:

1) il numero verde: 800 00 38 36;

2) gli indirizzi di posta elettronica:

    -  infosistri@sistri.it per le richieste di informazioni di carattere normativo/procedurale;

    -  officine@sistri.it  per le richieste di assistenza relative alle officine meccaniche;

    - interoperabilita@sistri.it per le richieste di assistenza tecnica relative alla interoperabilità e di abilitazione all'ambiente di sperimentazione.

 

8) ENTRATA IN VIGORE

Dopo una serie di rinvii e sospensioni, il Decreto n. 101/2013 ha stabilito i termini di entrata in vigore del SISTRI:

1 Ottobre 2013per trasportatori e gestori di rifiuti pericolosi;

3 Marzo 2014  per i produttori di rifiuti pericolosi

 

8) PERIODO TRANSITORIO

Fino all'entrata in vigore, a regime, del SISTRI, il citato Decreto 101/2013, all'art. 11 ha stabilito un periodo transitorio (c.d. doppio binario)  durante il quale convivono i vecchi adempimenti cartacei (registro di carico e scarico – formulari - riepilogati annualmente nel MUD) e i nuovi adempimenti “informatici” (SISTRI). La durata del periodo transitorio è stata (originariamente) fissata dal 1 Ottobre 2013 al 1 Agosto 2014.

Durante tale periodo è stata introdotta la sospensione delle sanzioni previste (ex art. 260 bis e 260 ter del Dlgs 152/2006 e s.m.i.) per le violazioni agli adempimenti SISTRI, mentre restano in vigore i preesistenti adempimenti ed obblighi e le relative sanzioni.

Con la legge di conversione del Decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, (c.d. Decreto Milleproroghe) è stata operata l'estensione del periodo transitorio a tutto il 31 Dicembre 2014, termine entro il quale si prevede l'entrata in vigore, a regime, del SISTRI.

 

Con il DM 24 aprile 2014 n. 126,  i termini per l'assolvimento degli oneri contributivi del 2014 sono stati prorogati al 30 GIUGNO 2014.

 

N.B. I contenuti presenti in questa pagina sono forniti a puro titolo informativo.

Le informazioni ufficiali, FAQ, modulistica e guide relative al SISTRI sono disponibili consultando il sito: www.sistri.it

Per ulteriori informazioni in materia ambientale si consiglia di consultare il sito: 

www.ecocerved.it   (società di consulenza ambientale delle Camere di Commercio)

Data di aggiornamento: 27/05/2014 12:03

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