Il 20 novembre 2008 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 188 " Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la Direttiva 91/157/CEE" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2008 - Supplemento ordinario n. 268.
Il Decreto prevedeva la costituzione di un Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori detenuto dal Ministero dell'Ambiente ed aggiornato dall'Agenzia del Ministero dell'Ambiente, ex Apat.
Soggetti interessati: produttori di pile e accumulatori, ovvero chiunque immette sul mercato nazionale per la prima volta pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli.
L'iscrizione al registro avviene per via telematica presso la CCIAA di competenza e doveva essere effettuata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 18 giugno 2009, indicando i dati di immesso al consumo relativo all'anno solare precedente.
Le modalità per l'iscrizione sono riportate in allegato 3 al Decreto, e prevedono:
Per potersi iscrivere è indispensabile collegarsi al portale http://www.impresa.gov.it o direttamente al sito http://www.registropile.it.
Gli importi da versare sono:
Collegandosi al sito www.registropile.it è possibile reperire i manuali per l'iscrizione del produttore nazionale, del produttore estero o del rappresentante nazionale che opera per suo conto.
Per l'assistenza le imprese possono contattare il n. 0285152090 oppure inviare una mail all'indirizzo info@registropile.it.
Ad ogni produttore iscritto sarà rilasciato dal sistema informatico delle CCIAA un numero di iscrizione. Il produttore potrà immettere sul mercato i prodotti di cui trattasi solo a seguito di iscrizione al Registro.
A partire dal 2010, entro il 31 marzo di ogni anno i produttori devono comunicare alle CCIAA, per via telematica, i dati relativi alle pile ed agli accumulatori immessi sul mercato l'anno precedente.
Normativa di riferimento
D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188