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Attivita" di vendita da parte degli imprenditori agricoli in aree private delle quali si abbia la disponibilita"

I produttori agricoli, regolarmente iscritti nel Registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti provenienti dalle proprie aziende, occupando un'area esterna privata, ottenuta con apposito consenso scritto da parte del proprietario, ubicato lungo una strada comunale con una superficie tale che l'operatore non possa intralciare il flusso veicolare o costituire per sé o per gli altri utenti della strada alcun pericolo, rientra nell'attività di vendita disciplinato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 e, in
applicazione di quanto disposto al comma 2 del citato art. 4, per tale esercizio non sono neanche tenuti a presentare la comunicazione al Comune competente per territorio.

Lo ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Risoluzione n. 35929 del 1° marzo 2013.

Data di aggiornamento: 13/01/2014 14:41

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