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Divieto di vendita di bevande alcoliche: esteso anche alle medie e grandi strutture di vendita

Il divieto di vendita di bevande alcoliche di cui all’articolo 6 del D.L. n. 117 del 3 agosto 2007, convertito dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 dalle ore 24 alle 6 da parte degli esercizi di vicinato, dopo l'entrata in vigore della disciplina relativa alla liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali, è esteso anche alle medie e grandi strutture di vendita che decidano di rimanere aperti anche in orario notturno.

Lo ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico con la Risoluzione n. 29804 del 20 febbraio 2013.
Tale interpretazione è stata confermata dal Ministero dell’Interno il quale ha sostenuto anche l’applicabilità, nel caso di mancato rispetto del divieto, delle sanzioni previste dal richiamato art. 6, comma 3, che prevedono il pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 20.000,00.

Data di aggiornamento: 13/01/2014 12:38