Con la disposizione contenuta nella Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011, art. 15) dal 1° gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i gestori privati di pubblici servizi non possono richiedere più ai cittadini e imprese certificati e atti contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione e non possono rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni.
Pertanto nei rapporti con gli enti pubblici e/o con i privati gestori di pubblici servizi, i certificati sono sostituti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà, rese ai sensi degli 46 e 47 del DPR 445/2000. Saranno le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive oppure già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Anche le certificazioni camerali in ordine a stati, qualità personali e fatti saranno validi ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e recheranno, a pena di NULLITA', la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Normativa di riferimento: