Prorogati al 9 luglio i termini di versamento delle imposte Unico 2012 e anche del diritto annuale dovuto alle camere di commercio (la cui data è fissata dall'art. 8 del dm 11 maggio 2011 n. 359 nello stesso termine di versamento del primo acconto delle imposte di Unico). Interessate alla proroga tutte le persone fisiche tenute al versamento delle imposte di Unico entro il 18 giugno; le società di capitali e quelle di persone soggette agli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ogni studio; nonché i soci delle società di capitali o delle società di persone. Restano, dunque, escluse le società escluse dall'applicazione degli studi di settore, ovvero quelle con ricavi superiori ai limiti stabiliti da ciascun studio.
CHI DEVE PAGARE | SCADENZA CON PROROGA |
SCADENZA CON MAGGIORAZIONE |
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Imprese individuali (imprenditori commerciali iscritti nella sezione ordinaria, piccoli imprenditori, artigiani e coltivatori diretti) |
09/07/2012 | 08/08/2012 |
individuali che svolgono attività economiche soggette agli studi di settore: società di persone; società di capitali con approvazione bilancio aprile/maggio; soggetti REA (enti non profit) |
09/07/2012 | 08/08/2012 |
Fonti:
Dpcm 6 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2012
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0140002 del 19/06/2012