Per chi è
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I conduttori che intendono avvalersi della denominazione di origine sono tenuti a presentare annualmente la denuncia delle uve al Comune presso il quale hanno presentato la denuncia dei vigneti
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Non è possibile dichiarare una quantità di uva superiore a quella prevista dai singoli disciplinari di produzione e risultante dalla copia della denuncia dei vigneti in possesso del conduttore.
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In caso di raccolto eccezionale, che non può comunque superare di oltre il 20% quello previsto, le uve devono essere riportate ai limiti consentiti, mediante opportune cernite, e quelle eccedenti possono essere utilizzate per produrre vini ad indicazione geografica.
Iter
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La denuncia, redatta su apposito modulo in distribuzione gratuita presso i Comuni e presso la Camera di commercio (Ufficio Agricoltura), va presentata in tre esemplari allo stesso Comune presso il quale il conduttore ha denunciato i rispettivi terreni vitati già iscritti all’Albo.
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Il Comune restituisce uno dei moduli, debitamente vidimato, al conduttore per ricevuta e ne trasmette un altro alla Camera di Commercio ai fini del rilascio al conduttore della ricevuta delle uve.
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In caso di riparto delle uve tra il conduttore ed altri aventi diritto, nonché di conferimenti a cantine sociali o di vendita a terzi, può essere richiesto alla Camera di commercio il rilascio di più ricevute, intestate a ciascun beneficiario indicato dal conduttore.
Termini
La denuncia va presentata entro e non oltre la fine del periodo vendemmiale, determinata annualmente con decreto del Prefetto.
Tempi
La Camera di Commercio deve pronunciarsi entro 10 giorni dal ricevimento delle denunce da parte di tutti i Comuni interessati alla denominazione di origine.
Costi
Diritti di segreteria:
€ 5,00 per ogni ricevuta richiesta, da versare sul c/c 159822 intestato alla Camera di Commercio di Benevento.
Data di aggiornamento: 31/03/2016 14:39