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Campagna Bilanci 2017

Campagna Bilanci 2017
sensibilizzazione sull'obbligo del deposito dei bilanci.

CHI

Tra gli adempimenti pubblicitari più importanti che il nostro ordinamento giuridico pone a carico degli amministratori delle società di capitali e delle società cooperative, rientra l’obbligo di depositare il bilancio di esercizio al Registro Imprese, approvato dall'assemblea, secondo quanto disposto dall’art. 2435 c.c..

Sono tenute all'adempimento anche le società in liquidazione.  Infatti, si fa notare che, ai sensi dell'art. 2490 c.c. il mancato deposito del bilancio in corso di liquidazione per tre esercizi consecutivi può comportare la cancellazione dell'impresa dal Registro.

La dottrina e la giurisprudenza sono conformi nel ritenere che anche la società inattiva, sia soggetta all'obbligo di redazione e presentazione del bilancio di esercizio al Registro Imprese.

QUANDO

Il deposito del bilancio deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall'approvazione dell’assemblea, ai sensi dell'art. 2435 c.c. e secondo le modalità operative previste nel manuale Unioncamere per il deposito dei bilanci 2017.

COME

Per il deposito del bilancio non può essere utilizzata la Comunicazione Unica.

Per agevolare la compilazione della pratica sul sito www.registroimprese.it  è stato implementato il “Servizio Deposito Bilanci”, dedicato alle società di capitali tenute a tale adempimento.

Il servizio permette di compilare la pratica, scegliendo tra due diverse modalità operative: Bilanci online e Bilanci su PC  e di spedirla anche nei casi in cui la norma prescrive l'obbligo dell'elenco soci. Inoltre è possibile controllare lo stato di avanzamento della pratica, consentendo tracciabilità e trasparenza sull'iter procedurale anche tramite la notifica all'indirizzo PEC designato dall'interessato.

 

N.B. Si coglie l'occasione per invitare a controllare sulla visura camerale l'esattezza della PEC dell'impresa e se non più esistente, modificata o “non univoca” (perchè è quella dello studio di consulenza e non quella dell'impresa) si invita a presentare tempestivamente la pratica telematica di variazione (a costo zero) per non incorrere nelle prescritte sanzioni.

La pratica deve essere sottoscritta con la firma digitaledel legale rappresentante della società o del professionista incaricato, prestando attenzione che la sottoscrizione della distinta e la dichiarazione di conformità degli atti allegati siano apposte dal medesimo soggetto qualificatosi nella distinta come “dichiarante”.

Per il bilancio e la nota integrativa vige l'obbligo del deposito in formato XBRL, facendo attenzione che sul file sia apposta la dichiarazione di conformità e l'assolvimento del bollo in modo virtuale per i, tramite della CCIAA.

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione dell'XBRL:

  1. le società che applicano, per obbligo o per facoltà, i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia e le controllate da questi soggetti;
  2. le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici, individuate dal decreto legislativo 28 febbraio 2005 n.38;
  3. le società che depositano il bilancio d'esercizio chiuso in data antecedente il 16 febbraio 2009.

SANZIONI

L'omissione del deposito del bilancio regolarmente approvato, è considerata dal legislatore una grave violazione delle norme in tema di pubblicità al Registro Imprese ai sensi dell’art. 2630 che prevede una sanzione amministrativa aumentata di un terzo.

Tale omissione, infatti, genera una lacuna informativa sulla società che pregiudica sia il diritto di informazione dei terzi che la reputazione della società.

Si ritiene dunque, opportuno e necessario, sensibilizzare ed informare le imprese obbligate all'adempimento nell'ambito delle iniziative che vedono impegnato l'Ufficio a presidio della trasparenza e legalità e al fine di di garantire la regolare tenuta del Registro Imprese, che a tutti gli effetti rappresenta un Pubblico Registro, improntato sul principio della trasparenza e completezza della pubblicità legale.

La Camera di Commercio di Benevento, pertanto, avvierà un monitoraggio periodico, basato su elenchi predisposti incrociando le varie banche dati a disposizione, in modo da attivare i soggetti interessati a fornire chiarimenti circa il mancato deposito di uno o più bilanci con riferimento agli ultimi 5 esercizi, come atto propedeutico alla irrogazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.


 


Albo delle società cooperative
Presso il Ministero delle Attività Produttive è stato istituito l'Albo delle società cooperative, che sostituisce i Registri prefettizi e lo Schedario generale della cooperazione. La raccolta e la pubblicità dei dati avviene tramite gli uffici del Registro Imprese delle Camere di commercio.
Le società cooperative già esistenti, entro il 10 gennaio 2005, devono presentare all'ufficio registro imprese della provincia ove hanno la sede legale, con modalità informatiche, la domanda di iscrizione nell'Albo.
Per le sole cooperative a mutualità prevalente il termine di presentazione è stato prorogato al 31 marzo 2005.
Ricordiamo che per compilare e presentare la domanda è necessario disporre del dispositivo di firma digitale.
Per gli importi relativi alle diverse operazioni, è possibile consultare la tabella dei diritti di segreteria.

Data di aggiornamento: 28/02/2018 17:20