Il comma 936, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) , oltre a modificare il sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative , inasprendo le sanzioni in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente, ha modificato anche il sistema di governance , prevedendo, con la modifica dell’art. 2542 del Codice civile, che le società cooperative dovranno d'ora in poi avere un organo amministrativo collegiale composto da almeno tre membri e con una durata di massimo tre esercizi .
Le nuove disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2018 in quanto non sono previsti nè un periodo transitorio nè decreti attuativi . Pertanto, se non arrivano ulteriori indicazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, molte società cooperative si trovano a dover adeguare la propria governance entro il mese di gennaio.
Ne consegue che le cooperative con amministratore unico o con amministrazione a due, sia congiuntiva che disgiuntiva, o anche con un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato , dovranno - entro il 30 gennaio 2018 (a norma dell’art. 2631 C.C.) - procedere alla convocazione dell’assemblea ordinaria, con all’ordine del giorno, a seconda dei casi, la sostituzione o l'integrazione o la variazione dell'organo amministrativo o della sua durata .
Nel caso poi lo statuto della cooperativa preveda unicamente la forma dell’amministratore unico o la durata a tempo indeterminato delle cariche , si dovrà quanto prima procedere ad una modifica dello statuto, conformandolo alle nuove disposizioni .
Nel frattempo il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le prime indicazioni ai propri revisori sul tema della composizione dell'organo amministrativo delle cooperative invitandoli , nel caso riscontrino cooperative governate da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato, a diffidare la società a convocare l'assemblea per adeguare l'assetto amministrativo come richiesto dalla normativa .