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ATTIVITA? DI MEDIAZIONE - Esercizio attraverso la gestione di un servizio online - Chiarimenti dal Ministero

Il Ministero dello Sviluppo Economico, cin il Parere del 24 novembre 2016, n. 370305, risponde ad un quesito concernente il possibile inquadramento della gestione di un servizio on-line quale esercizio di attività mediatizia ex lege 3 febbraio 1989, n. 39, con conseguente obbligo, per i gestore del sito, di iscrizione al competente Registro delle imprese in qualità di agente di affari in mediazione.

Considerato che il gestore del sito in questione non si limiterebbe unicamente ad elencare asetticamente ai propri clienti le caratteristiche e la professionalità dei professionisti/artigiani iscritti nel sito stesso, senza influenzare la loro scelta od intervenire “professionalmente” nel loro rapporto con questi ultimi, bensì opererebbe prima una valutazione di merito tra dette caratteristiche, incrociandole con l'esigenza dei propri clienti, per poi fornire a costoro il servizio richiesto, cioè metterli in contatto con lo specifico professionista/artigiano individuato (tutto ciò dietro percepimento di un compenso prestabilito sulla conclusione dell'affare, che altro non sembra che una sorta di provvigione mediatizia per aver messo in contatto i due soggetti), secondo il Ministero emerge inequivocabilmente l’aspetto di un'attività di intermediazione che va ad incrociare le esigenze del singolo cliente del gestore del sito online e le prestazioni professionali dei professionisti inseriti nel suo database.

In questo caso, infatti il gestore in questione va ad esercitare quell'influenza mediatizia tra il suo cliente/richiedente il servizio ed il prestatore di servizi, per la quale è chiamato a svolgere valutazioni di merito sulle offerte poste in piattaforma e sugli utilizzatori della stessa.

Pertanto, ad avviso del Ministero, l'attività di cui trattasi va inquadrata tra quelle degli agenti di affari in mediazionedi cui alla richiamata legge n. 39/1989 e il soggetto in questione, trovandosi a svolgere indubitabilmente attività imprenditoriale, ha l’obbligo di iscrizione al competente Registro delle Imprese.

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Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.

Data di aggiornamento: 15/12/2016 15:52