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Ravvedimento operoso

Per ulteriori informazioni http://dirittoannuale.camcom.it

L'istituto del ravvedimento operoso (introdotto dall'articolo 13 del D. Lgs. 472/97) consente di sanare spontaneamente la violazione di norme tributarie, beneficiando di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

Può essere utilizzato dalle imprese già iscritte al Registro Imprese che non hanno versato il Diritto annuale nei termini fissati dalla legge; unica condizione per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

Il versamento può essere effettuato con il modello di pagamento F24, da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi; nell'intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell'impresa, deve essere riportato il codice fiscale e non la partita IVA, qualora diversa.

Affinché si perfezioni il ravvedimento, è necessario che entro un anno dalla scadenza del termine, avvenga il pagamento della sanzione ridotta, che deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno ( art.13, comma 2, D. Lgs. n. 472/97 ).

Per le imprese già iscritte nel Registro delle imprese, il termine per il calcolo dell'anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dalla scadenza prevista per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 37 D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006).

Nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI del modello di versamento F24, si deve indicare:

l'importo del diritto annuale
gli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo vigente con maturazione giorno per giorno
la sanzione in misura ridotta fino a un massimo del 6% del tributo
 

Data di aggiornamento: 14/12/2016 11:20