Cosa è: l'articolo 13 del DPR 43/2012 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per l'utilizzo dei Gas fluoranti ad effetto serra.
Chi deve iscriversi: a partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente iscriversi al Registro. Devono iscriversi le imprese che svolgono le seguenti attività:
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installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
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installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
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recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
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recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
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recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
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le persone che lavorano presso imprese che svolgono le attività di cui sopra devono anch'esse iscriversi al Registro, per poter continuare a svolgere la loro attività.
Articolazione: il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
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Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all'articolo 7;
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Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'articolo 10;
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Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5;
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Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3;
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Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
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Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14.
Quando e dove iscriversi: l'iscrizione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla sua istituzione ed è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati.
La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio capoluogo di regione (per la Campania: CCIAA Napoli).
La Camera di Commercio di Napoli accetta il pagamento dei diritti esclusivamente in modalità telemacopay.
Per saperne di più:
www.ecocerved.it (nella sezione “link utili” della home page c'è il link che trasferisce al sito www.fgas.it del Ministero dell'Ambiente);
www.na.camcom.gov.it (sezione servizi ambientali nella home page)
Data di aggiornamento: 21/04/2016 10:18