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Registro Gas Fluoranti

Cosa è: l'articolo 13 del DPR 43/2012 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per l'utilizzo dei Gas fluoranti ad effetto serra.

Chi deve iscriversi: a partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente iscriversi al Registro. Devono iscriversi le imprese che svolgono le seguenti attività:

  1. installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
  2. installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
  3. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
  4. recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li  contengono;
  5. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
  6. le persone che lavorano presso imprese che svolgono le attività di cui sopra devono anch'esse iscriversi al Registro, per poter continuare a svolgere la loro attività.

Articolazione: il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:

  • Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all'articolo 7;
  • Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'articolo 10;
  • Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5;
  • Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3;
  • Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
  • Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14.

Quando e dove iscriversi: l'iscrizione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla sua istituzione ed è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati.

La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio capoluogo di regione (per la Campania: CCIAA Napoli). 

La Camera di Commercio di Napoli accetta il pagamento dei diritti esclusivamente in modalità telemacopay.

 

Per saperne di più:

www.ecocerved.it  (nella sezione “link utili” della home page c'è il link che trasferisce al sito www.fgas.it del Ministero dell'Ambiente);

www.na.camcom.gov.it (sezione servizi ambientali nella home page)

 

Data di aggiornamento: 21/04/2016 10:18