INFORMATIVA SCADENZE VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2016 --
Con nota prot. n. 0279880 del 22 dicembre 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato gli importi dovuti alle Camere di commercio per il diritto annuale 2016 dai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative nonché dagli stessi soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno o che provvedono all'apertura di nuove unità locali, aggiornati in seguito alla riduzione del 40% disposta dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014.
Tale disposizione di legge stabilisce che "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della Legge 29/12/1993 n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40%, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento".
Si ricorda infine che gli importi stabiliti per il diritto annuale 2014 sono quelli già riconfermati relativi al D.M. 21 aprile 2011.
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SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA |
Impresa |
Unità locale |
Imprese individualiiscritte o annotate in sezione speciale(piccoli imprenditori ,artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) |
€52,80(*) |
€ 10,56 (*) |
Imprese individualiiscritte in sezione ordinaria |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Soggettiiscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) sia persone fisiche che associazioni o fondazioni |
€ 18,00 |
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Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse) |
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€ 66,00 |
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA |
Impresa |
Unità locale |
Società semplici agricole (iscritte contemporaneamente nella sezione delle società semplici e in quella delle imprese agricole) |
€ 60,00 |
€ 12,00 |
Società semplici non agricole (iscritte nella sola sezione delle società semplici) |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Tutte le altre imprese che si iscrivono nel corso dell'anno nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (snc, sas, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.) |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
(*)Le predette misure del diritto annuale sono indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento da effettuare a favore di ciascuna camera di commercio si ricorda che, quando necessario, occorre provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale (sino a … ,49 per difetto –da ..,50 per eccesso).
Ecco alcuni esempi :
SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN BASE AL FATTURATO
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè tutte le altre imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese diverse dalle imprese individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le stesse applichino al fatturato 2015 come dichiarato sul modello IRAP 2016 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c. (solo per alcune tipologie di imprese) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, applicando di seguito la riduzione percentuale del 40% per l'anno 2016 con le modalità di calcolo e arrotondamento chiarite di seguito.
Scaglioni di fatturato da euro a euro |
Aliquote |
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0,00 |
100.000,00 |
€ 200,00 (*)(misura fissa) |
oltre 100.000,00 |
250.000,00 |
0,015% |
oltre 250.000,00 |
500.000,00 |
0,013% |
oltre 500.000,00 |
1.000.000,00 |
0,010% |
oltre 1.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,009% |
oltre 10.000.000,00 |
35.000.000,00 |
0,005% |
oltre 35.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,003% |
oltre 50.000.000,00 |
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) (*) |
(*) Si ricorda che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato così come la misura massima (per le imprese che superano il fatturato di 50 milioni di euro) sono soggette alla riduzione percentuale del 40% a conclusione del calcolo.
Quindi l'importo del diritto annuale per i soggetti con fatturato sino a 100.000 euro senza unità locali è pari a € 120,00, così come l'importo massimo da versare, indicato in tabella in € 40.000 in conseguenza della riduzione percentuale non potrà superare i 24.000 euro.
Allo stesso modo il tetto massimo stabilito dal D.M. 21 aprile 2011 per l'importo delle unità locali in € 200,00 diventa con la riduzione del 40% pari ad € 120,00 (sempre però dopo aver concluso il procedimento di calcolo).
MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO
Le modalità di calcolo e di arrotondamento riepilogate di seguito sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare prot. n. 19230 del 3/3/2009 e con nota prot. n. 227775 del 29/12/2014.
In sintesi si procederà ad un unico arrotondamento finale dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi (per sede ed unità locali) mantenendo i cinque decimali (compresa la riduzione del 40%), con passaggio intermedio obbligatorio l'arrotondamento al centesimo di euro prima di procedere all'arrotondamento all'unità di euro (secondo la regola dell'arrotondamento matematico).
In base alla tipologia dell'impresa si procederà con le seguenti modalità:
MODALITA' DI PAGAMENTO PER LE NUOVE ISCRIZIONI
Per le imprese e i soggetti R.E.A., nonché le unità locali che si iscrivono nel corso del 2016, come già previsto dal D.M. n. 359/2001 e dal D.M. 21/04/2011, il versamento deve avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione (per cassa automatica con l'invio della pratica telematica) oppure entro i 30 giorni successivi con modello F24.
A fine 2014 per le pratiche presentate al Registro delle imprese sono state introdotte alcune modifiche circa la gestione degli importi.
Relativamente al diritto annuale è stata inserita una nuova sezione dedicata al " Diritto annuale in iscrizione" nella quale è necessario scegliere tra tre opzioni alternative di pagamento :
Per le pratiche di iscrizione di nuova impresa individuale e societaria, nuovo soggetto REA o nuova unità locale, l'utente potrà solo scegliere se pagare contestualmente alla domanda o con modello F24 nel termine dei 30 giorni dalla domanda ( cioè dal protocollo REA); per le pratiche non di prima iscrizione è reimpostata la casella del "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica"..
Per le start-up e incubatori certificati non tenute al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la Modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.
Altra eccezione è prevista solo per le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno 2016.
In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA relativo e sceglie l'opzione "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".
Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1.01.2016 (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (art. 17 D.P.R. 435/2001).
Nel caso in cui a seguito del trasferimento nella nuova provincia, non sia cessata l'attività nella provincia di provenienza e venga aperta, all'indirizzo della precedente sede legale, una nuova unità locale questa dovrà essere versata con l'importo ed il termine di versamento delle nuove iscrizioni delle unità locali, in aggiunta al versamento dovuto alla scadenza ordinaria dalla società.
Per la compilazione del modello F24 l'impresa deve indicare nella Sezione IMU e ALTRI TRIBUTI LOCALI:
Se il pagamento non viene eseguito nei termini e con le modalità suddette è possibile sanare l'omissione versando l'importo dovuto, tramite modello F24, avvalendosi del c.d. ravvedimento operoso.Nei casi di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale si procederà al recupero del diritto omesso ed alla contestazione di una sanzione amministrativa variabile dal 10% a 100% dell'ammontare del diritto dovuto ai sensi delle disposizioni del D.M. n. 54/2005 e del Regolamento camerale in materia.