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News - Registro Imprese


News del 08/11/2017

  • 5/1/2018 TERMINE ULTIMO PER REGOLARIZZARE L'ATTIVITA' DI MECCATRONICA

    In applicazione delle disposizioni della Legge 224/2012, recante "Modifica all'art. 1 della legge 122/1992 (disciplina dell'attività di autoriparazione), entrata in vigore il 05/01/2013, l'attività di autoriparazione si distingue in:

    • meccatronica (che riunisce le ex sezioni meccanica motoristica ed elettrauto)

    • carrozzeria

    • gommista                 

    Ai sensi dell'art. 3 della L. 224/2012 le imprese che, al 5 gennaio 2013, sono iscritte nel Registro Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane e sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.

    Le imprese che sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 122/1992, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 224/2012, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi al 5 gennaio 2013Pertanto, entro il 05/01/2018, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della legge 122/1992, devono procedere all'adeguamento della propria posizione alle nuove disposizioni.

    Su gentile concessione della CCIAA di Salerno si allegano in calce:

    - GUIDA all'attività di autoriparazione

    - VADEMECUM per la regolarizzazione dell'attività di meccatronica.         

    Si tratta di documenti riepilogativi che illustrano le procedure da attuare per regolarizzare la posizione della propria impresa.

 


News del 2 febbraio 2015

  • CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA - Entro il 2 marzo2015 il deposito della situazione patrimoniale

Entro il 2 marzo2015 i consorzi con attività esterna (di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile) devono depositare la situazione patrimoniale al 31 dicembre2013 presso il Registro delle imprese.

Si precisa che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.

Lo stato patrimoniale e il conto economico vanno presentati nel formato elaborabile XBRL secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 10 dicembre2008, mentre la nota integrativa va allegata in formato PDF/A, in quanto l’obbligo di presentarla in formato XBRL decorrerà a partire dal 3 marzo2015. L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale nè dell'elenco dei consorziati.

Nel caso in cui il Consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle SPA e depositare l’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. Il relativo deposito presso il Registro delle imprese dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione.

Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2 dell’art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre2011 n. 180, che è pari:

- ad euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l’adempimento viene effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine;

- ad euro 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l’adempimento viene effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.

Imposta di bollo virtuale di euro 65,00, diritti di segreteria euro 62,70 per deposito telematico, euro 92,70 su supporto informatico.

 

  • CONTRATTI DI RETE - Entro il 2 marzo2015 il deposito della situazione patrimoniale

Se il contratto di rete prevede l'istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune dovrà redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e depositarla presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede (secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009). Pertanto entro il 2 marzo2015 dovrà essere depositata la situazione patrimoniale nel caso in cui l’esercizio chiuda al 31 dicembre2014.

Nel caso la Rete sia dotata sia dotata di soggettività giuridica e sia iscritta alla sezione ordinaria del Registro imprese, il deposito dovrà essere effettuato presso l'ufficio Registro delle imprese in cui il Contratto di Rete ha la propria sede.

Il codice fiscale da indicare nel bilancio, in formato XBRL, è quello relativo al Contratto di Rete.

Nel caso, invece, la rete sia priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel Registro delle imprese, il deposito dovrà essere effettuato sulla posizione dell’impresa di riferimento, presso l’ufficio del Registro Imprese dove la stessa è iscritta. In questo caso il modello B riporterà i dati dell'impresa che provvede al deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della Rete.

La situazione patrimoniale dovrà essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. L’adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale. Come per i consorzi con attività esterna, lo stato patrimoniale e il conto economico vanno presentati nel formato elaborabile XBRL secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 10 dicembre2008, mentre la nota integrativa va allegata in formato PDF/A, in quanto l’obbligo di presentarla in formato XBRL decorrerà a partire dal 3 marzo2015.

Imposta di bollo, diritti di segreteria e sanzioni sono gli stessi previsti per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna.

 

  • BILANCI D’ESERCIZIO - Dal 3 marzo2015 l'obbligo della nuova tassonomia XBRL per la nota integrativa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre2014 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico contenente l'Avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio ai fini del deposito al Registro delle imprese, previsto dall'art. 5, comma 6, del D.P.C.M. 10 dicembre2008.

Sul sito istituzionale dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) è disponibile la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio (vers. 2014-11-17). L'Associazione XBRL Italia, con riferimento a detta pubblicazione, ha comunicato che la data di disponibilità della tassonomia, indicata dall'articolo 5, comma 4 del D.P.C.M. 10 dicembre2008, è da intendersi quella del 28 febbraio2015, per cui devono essere conformi alla tassonomia ver. 2014-11-17i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre2014 o successivamente e depositati nel Registro delle imprese a partire dal giorno 3 marzo2015. Da tale data, anche le tabelle contenute nella Nota Integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL.

 

  • D.L. N. 3/2015 - Prevista l’iscrizione in un’apposita sezione speciale del Registro imprese della categoria delle PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE

Il Decreto-legge 24 gennaio2015, n. 3 (c.d. decreto "Investment compact", pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio2015 recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” in vigore dal 25 gennaio2015) introduce una nuova tipologia di PMI, le “Piccole e Medie Impres e Innovative”, estendendo loro parte delle agevolazioni previste per le Start-up innovative, introdotte dal D.L. n.179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012. Le "PMI innovative", in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 3/2015, analogamente a quanto previsto per le Start-Up innovative, per poter beneficiare di speciali agevolazioni, dovranno iscriversi in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese, a seguito di presentazione di una domanda in formato elettronico.

 

  • START-UP INNOVATIVE - Pubblicate le FAQ aggiornate relative al bando Smart & Start Italia al via dal 16 febbraio2015

Lunedì 16 febbraio2015 dalle ore 12.00 l'avvio per la presentazione delle domande per il "bando Smart & Start". Invitalia Spa soggetto gestore. A seguito di richieste di maggiori chiarimenti in merito arrivate al Ministero dello Sviluppo Economico, sono disponibili le FAQ relative ai soggetti che possono beneficiarne, alle modalità di presentazione delle domande, alle attività che possono essere ammesse alle agevolazioni, agli “investitori qualificati”; alle spese ammissibili, ecc.

Il bando Smart & Start Italia, approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico con decreto 24 settembre2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre2014), finanzia le Start-up innovative che presentano un progetto imprenditoriale caratterizzato da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o mirato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

Per accedere alle FAQ http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/smartstart-italia/faq.html

Per accedere al sito di Invitalia e procedere alla presentazione della domanda clicca sul link riportato sotto. LINK: http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/presenta-la-domanda.html

 

  • MARCHI E BREVETTI - In vigore una nuova modulistica cartacea - Dal 2 febbraio2015 nuove domande on-line - Diritti e TCG con F24.

A decorrere dal 2 febbraio2015 è possibile procedere al deposito telematico, direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico, delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d’impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi. A stabilirlo è il Decreto 26 gennaio2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio2015, nel cui allegato vengono riportate le modalità tecniche e le informazioni utili per procedere al deposito telematico. La nuova modalità di deposito telematico, attiva sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, consente, effettuata la compilazione guidata, assistita e controllata dei moduli online, di provvedere alla quantificazione e al pagamento delle tasse dovute tramite modello F24 e interagire rapidamente con l’Amministrazione. La nuova modalità di pagamento dei diritti e delle tasse sui titoli della proprietà industriale tramite modello F24 è frutto della proficua collaborazione tra la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi e l’Agenzia delle Entrate. Il nuovo servizio messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico comporta per l’utenza sia un risparmio in termini di costi sia il miglioramento delle informazioni e quindi la possibilità di avere un aggiornamento della banca dati sui titoli della proprietà industriale in tempo reale. Con la risoluzione n.11/E del 29 gennaio2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per effettuare i versamenti, tramite il modello F24 “ Versamenti con elementi identificativi ” o “ F24 Enti pubblici ”, dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e le tasse sulle concessioni governative sui marchi, connessi alla nuova modalità di deposito telematico. La stessa risoluzione contiene le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento. Ricordiamo che la risoluzione fa seguito al Provvedimento del 20 novembre2014, del Direttore delle Entrate di concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo economico. E' tuttavia ancora possibile effettuare il deposito cartaceo, utilizzando però una nuova modulistica, presto pubblicata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Per scaricare il testo del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico clicca sul link riportato sotto. LINK: http://snurl.com/29nw1q2

Per scaricare il testo della risoluzione n. 11/E clicca sul link riportato sotto. LINK: http://snurl.com/29nvhgm

Per scaricare la nuova modulistica clicca sul link riportato sotto. LINK: http://snurl.com/29nvhgm

Per accedere al servizio di deposito telematico clicca sul link riportato sotto. LINK: https://servizionline.uibm.gov.it/uibm-public-web/index.html

 

  • VISURE REGISTRO IMPRESE - Più ricche di info.

Dal 22 gennaio2015 le visure del Registro delle imprese si arricchiscono di una informazione importante: il numero degli addetti occupati dell'impresa in ogni singolo Comune / localizzazione dell'attività. Grazie alla collaborazione con INPS e ad un accurato lavoro di raccordo con i dati del Registro delle Imprese, dal 22 gennaio2015 le visure del Registro delle imprese si arricchiranno del dettaglio del numero di addetti occupati in ogni singolo Comune. In precedenza dalla visura era possibile rilevare solo il numero di addetti occupati complessivamente nell'impresa, senza poter disporre della loro distribuzione territoriale. Con questo nuovo dettaglio si ottiene una rappresentazione più completa e capillare dell'occupazione e un'immediata visione del rilevo di ciascuna unità produttiva nell'impresa. Ricordiamo infine che già dal 5 marzo2014 la visura camerale aveva assunto un nuovo volto con elementi innovativi. Con una nuova veste grafica e una organizzazione dei contenuti più funzionale, imprese, amministrazioni pubbliche, professionisti e cittadini, nella consultazione dei dati del Registro delle Imprese, hanno la possibilità di ottenere informazioni ancora più chiare, complete, accessibili e garantite. Accanto ai miglioramenti introdotti per semplificarne la lettura, non mancano cambiamenti anche sul fronte tecnologico, con l’arrivo, nella prima pagina della visura camerale, del QR Code, cioè il nuovo codice identificativo dei documenti ufficiali della Camera di Commercio, grazie al quale chiunque può verificare la corrispondenza tra il documento in suo possesso e quello archiviato dal Registro Imprese al momento dell’estrazione. La lettura del QR Code avviene tramite l’app “RI QR Code” realizzata da InfoCamere e scaricabile gratuitamente dai principali store o dal portale delle Camere di Commercio: www.registroimprese.it. Ricordiamo, infine che dal 23 settembre2014, le imprese italiane, impegnate in attività di import-export, hanno la possibilità di ottenere un certificato o una visura in lingua inglese allo sportello della Camera di Commercio o sul portale registroimprese.it, senza doversi avvalere di una traduzione giurata.

 

  • ANTIMAFIA - Dal 22 gennaio2015 operativa la Banca dati nazionale unica

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio2015, del D.P.C.M. 30 0ttobre 2014, n. 193 del Regolamento che ne disciplina modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento, dal 22 gennaio2015 è in funzione la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia prevista dal codice antimafia, approvato con il D.Lgs. n. 159/2011. La Banca dati sarà connessa con le altre costituite presso il Ministero dell'Interno, la DIA (per i dati acquisiti nel corso di accessi ai cantieri) e quelle detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia. Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo, se l'impresa è censita, verifica le informazioni esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate. Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente, la comunicazione antimafia liberatoria. Con l'entrata in vigore delle disposizioni del Libro II del D.Lgs. n. 159/2011, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 - pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D.Lgs. n. 163/2006 – potranno acquisire d'ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni). Non saranno istruite le istanze che perverranno da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche).

 


Data di aggiornamento: 08/11/2017 16:03