Lunedì 3 Aprile 2023
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Sì, purché i protesti siano levati a carico del medesimo soggetto giuridico.
Il pagamento dell'assegno entro 60 giorni dalla data di levata del protesto è ininfluente ai fini della cancellazione dal Registro Informatico in quanto la cancellazione è fattibile solo dopo aver ottenuto dal Tribunale la Riabilitazione del nominativo ai sensi della L. n. 108/96. Il pagamento entro 60 giorni dalla data del protesto può invece, in alcuni casi, evitare l'iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) e la sanzione amministrativa irrogabile dalla Prefettura. Maggiori informazioni possono essere fornite dall'Ufficiale levatore di protesto, dall'Istituto di credito (o da Poste Italiane) e dalla Prefettura.
È il Registro nel quale le Camere di Commercio pubblicano gli elenchi dei nominativi protestati dai pubblici ufficiali levatori (notai, segretari comunali, ufficiali giudiziari, Stanza di Compensazione della Banca d'Italia). È stato istituito dall'art. 3-bis del D.L. n. 381 del 18 settembre 1995, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 480 del 15 novembre 1995 (Regolamento di attuazione: Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 agosto 2000, n. 316). Questo Registro ha sostituito la pubblicazione cartacea che veniva prodotta in passato dalle Camere di Commercio.
Alla richiesta di cancellazione (in bollo - euro 14,62), sottoscritta dal soggetto protestato, va allegato l'effetto con relativo atto di protesto e la quietanza liberatoria. All'atto del deposito della domanda vanno versati i diritti di segreteria. Dopo la cancellazione il protesto si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto.
È l'inserimento nel Registro Informatico dell'informazione relativa all'avvenuto pagamento del titolo. Detta annotazione, che viene riportata in visura, è prevista solo per gli effetti cambiari quando il pagamento (compresi interessi e spese) è effettuato dopo 12 mesi dalla levata del protesto. L'annotazione di avvenuto pagamento non comporta la cancellazione del protesto dal Registro Informatico.
Ogni Camera pubblica i protesti levati nel territorio di competenza relativi al mancato pagamento di assegni (bancari e postali), cambiali accettate e vaglia cambiari, mentre i protesti delle tratte non accettate non vengono pubblicati.
Sì, occorre solo indicare la Provincia dell’Ente camerale a cui la richiesta è indirizzata.
Se lo strumento è già stato sottoposto a verifica prima da un fabbricante a ciò autorizzato, occorre esclusivamente darne comunicazione all’Ufficio Metrico camerale. Se tale operazione, invece, non è avvenuta da parte del fabbricante, occorre che l’utente richieda la verifica all’Ufficio Metrico, utilizzando l’apposito modulo.
L’utente che detiene uno strumento metrico per il solo ed esclusivo impiego in controlli interni di lavorazione non è soggetto alla verifica periodica, ma deve provvedere a distinguere tale strumento esonerato da quelli soggetti a verifica mediante l’applicazione sullo strumento esonerato di una iscrizione, in caratteri chiari ed indelebili, della sotto riportata dicitura: “Strumento non sottoposto a verificazione periodica; ne è vietato l’uso in rapporto con i terzi, art.692 C.P.” (circolare n.38 del 16/3/1970).
Occorre compilare l’apposito modulo di richiesta di verifica metrica reperibile presso il competente Ufficio Metrico o scaricabile dal sito internet camerale e pagare il prescritto diritto di segreteria.