Lunedì 3 Aprile 2023
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No, in quanto l'art. 4 della L. n. 77/55 prevede questa possibilità solo per gli effetti cambiari. Si può chiedere invece la Riabilitazione al Tribunale trascorso un anno dall'ultimo protesto subito e purché siano state adempiute le obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati. Per informazioni dettagliate occorre rivolgersi al Tribunale.
È necessario stipulare un'apposita convenzione (Telemaco) con la locale Camera di Commercio oppure rivolgersi ai distributori Infocamere.
Sì, perché il Registro Informatico è un registro pubblico. Chiunque voglia avere notizie sull'esistenza o meno di protesti a carico di un soggetto, può richiedere una visura o un certificato presso lo sportello dell'Ufficio protesti della Camera di Commercio, dietro versamento dei diritti di segreteria.
La pubblicazione è mensile. Gli Ufficiali levatori trasmettono gli elenchi il 1º giorno di ogni mese. Detti elenchi contengono i protesti levati fino al 26 del mese precedente a partire da quelli levati dal 27º giorno del mese antecedente (ad esempio il 1º dicembre 2005 hanno trasmesso i protesti levati dal 27 ottobre al 26 novembre 2005). Le Camere provvedono alla pubblicazione nei 10 giorni successivi al loro ricevimento.
Occorre presentare l’istanza di cancellazione in bollo da Euro 14,62 alla Camera di Commercio che ha pubblicato il protesto allegando la copia conforme all’originale del Decreto di Riabilitazione, la fotocopia del documento di riconoscimento del protestato ed il versamento dei diritti di segreteria pari d 8 euro per ogni protesto da cancellare.
La domanda di cancellazione deve essere presentata alla Camera di Commercio di Roma in quanto la richiesta di cancellazione va sempre inoltrata alla Camera che ha pubblicato il protesto.
Il Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti ha 20 giorni di tempo per emettere il provvedimento, che può essere di accoglimento o di rigetto, e l'Ufficio ha 5 giorni dalla data dello stesso per eseguire quanto disposto dal Dirigente.
Sì, ma prima si deve ottenere la riabilitazione del nominativo dal Tribunale ai sensi dell'art. 17 della L. n. 108 del 7 marzo 1996 e successive modificazioni. Condizione per ottenere la riabilitazione è che sia trascorso un anno dall'ultimo protesto. La richiesta di riabilitazione va presentata al Tribunale competente.
Sì, purché il pagamento (comprensivo di interessi e spese) sia stato effettuato entro 12 mesi dalla levata del protesto. Se il pagamento è avvenuto dopo detto termine occorre verificare se vi sono i requisiti per la riabilitazione.
Rimangono iscritti per 5 anni dalla data di registrazione, sempre che, nel frattempo, non ne venga disposta la cancellazione da parte del Dirigente dell'Ufficio protesti o la sospensione da parte del Tribunale.